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Circoli con una targa modificata? Multa da euro 1.693 ad euro 6.773 e fermo per tre mesi

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E’ fuori discussione che una targa nuova stoni su un veicolo storico.
Moto o auto che sia. Ed è altrettanto vero che in qualsiasi mercatino di auto e moto d’epoca è possibile farsi fare delle copie delle proprie targhe esibendo il libretto. Talvolta anche senza mostrarlo, magari. Come dire: sulla fiducia…
Quindi la nostra auto può tornare con le sue belle targhe scure coeve, quadrate o rettangolari che siano, a ben figurare, con la serie alfanumerica assegnata in fase di reimmatricolazione ma nella grafica di tanti anni fa.
Ma diciamo di più: le macchine inglesi stanno veramente bene con le serie di targhe a lettere inglesi in alluminio lucido.
Peccato che pur conservando la numerazione il fatto di montare queste riproduzioni al posto delle targhe originali comporta una responsabilità penale e amministrativa pazzesca.
Ed a poco serve di portarsi nel cruscotto le targhe originali.

La violazione in cui si incorre è stabilita dall’articolo 100 del Codice della Strada. 

In questo vi si legge:
 
Art. 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. Abrogato (1)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.(1)
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3. (2)
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 ad euro 286,38. (3)
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693,13 ad euro 6.773,63 (4).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20,77 ad euro 85,26. (4)
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (4)

(1) Così modificato dall’art. 4, D.P.R. 24 nov. 2001 n.474
(2) Comma sostituito dall’art. 4 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n.9.
(3) Comma modificato dall’art. 4 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9.
(4) Così modificato dall’art. 21, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.


A tutto questo si aggiunge anche questa prescrizione:
modificare l’alloggiamento della targa prevede una sanzione di quasi 400 € e il ritiro della carta di circolazione.

La materia scaturisce dall’impiego di apparecchiature per l’accertamento in remoto di violazioni al Codice della Strada, attività che ha evidenziato la crescita del fenomeno dell’alterazione e dell’occultamento delle targhe di riconoscimento dei veicoli.
In questa direzione la Procura della Repubblica ha fornito precise indicazioni  sulla sciorta di quesito avanzati dai comandi di Polziia Municipale.

Ecco di seguito i quesiti e le relative indicazioni operative:
Ipotesi 1) soggetto che altera i dati alfanumerici della targa di pertinenza del veicolo al fine di non consentire l’individuazione del proprietario (ad es.: il n. 3 viene modificato in n. 8, la lettera F viene trasformata in lettera E).

Il soggetto risponderà del reato p. e p. dagli artt. 477 C.P. “falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative" e art. 482 C.P. "falsità materiale commessa dal privato". Questa ipotesi è finalizzata a punire chi materialmente effettuata l’alterazione.

Ipotesi 2) soggetto che utilizza una targa autentica ma di provenienza illecita (quindi non di pertinenza del veicolo su cui è applicata) alterata nei dati alfanumerici dallo stesso soggetto che ne viene trovato in possesso. E’ necessario che il soggetto ammetta di aver materialmente effettuato l’alterazione della targa di provenienza illecita; in caso contrario si applica l’ipotesi 3).

Il soggetto risponderà del reato p. e p. dagli artt. 477 C.P. `falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative " e 482 C.P. `falsità materiale commessa dal privato", in continuazione con il reato p. e p. dall’art. art. 648 C.P. "ricettazione". In caso di circolazione del veicolo su cui è stata applicata la targa alterata, concorre anche l’ipotesi amministrativa prevista dall’art. art. 100, comma 12, C.d.S..

Ipotesi 3) soggetto che utilizza una targa autentica ma di provenienza illecita (quindi non di pertinenza del veicolo su cui è applicata) alterata nei dati alfanumerici da persona diversa dal soggetto che ne viene trovato in possesso.

Questa ipotesi si applica quando il soggetto sostiene di non essere l’autore dell’alterazione, ma afferma di aver ricevuto la targa nelle condizioni in cui è rinvenuta sul veicolo. Il soggetto risponderà del reato p. e p. dagli artt. 648 C.P. "ricettazione " e 489 C.P. "uso di atto falso ". In caso di circolazione del veicolo su cui è stata applicata la targa alterata, concorre anche l’ipotesi amministrativa prevista dall’art. art. 100, comma 12, C.d.S.

Ipotesi 4) soggetto che circola utilizza una targa autentica, di pertinenza del veicolo su cui è applicata, occultata (parzialmente, ovvero totalmente) mediante sovrapposizione di oggetti (ad es. fazzoletti, catene con lucchetto, oggetti sporgenti trasportati sul veicolo, adesivi non trasparenti, etc.) che impediscono la lettura della targa.

Il soggetto risponderà della violazione amministrativa prevista dall’art. 102, comma 7, del codice della strada.

Ipotesi 5) soggetto che utilizza una targa falsificata (creata ex novo) dallo stesso soggetto che ne viene trovato in possesso.

Trattasi del caso di targa completamente falsificata non solo nelle componenti alfanumeriche (in tal caso si rientra nella prima ipotesi), ma anche dell’ impronta dello Stato ed in possesso di soggetto che ammetta di essere l’autore dell’ alterazione e/o contraffazione. soggetto risponderà del reato p. e p. dall’art. 469 C.P. "contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione" in concorso con i reati di cui agli artt. 477 C.P. "falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative" e 482 C.P. "falsità materiale commessa dal privato".

Ipotesi 6) soggetto che utilizza una targa falsificata (creata ex novo) e che dichiari di non aver proceduto all’ alterazione e/o contraffazione.


Trattasi del caso di targa completamente falsificata non solo nelle componenti alfanumeriche (in tal caso si rientra nella prima ipotesi), ma anche dell’impronta dello Stato ed in possesso di soggetto che disconosca di aver proceduto all’alterazione e/o contraffazione. Il soggetto risponderà del reato p.e p. dall’art. 470 C.P. "vendita o acquisto di cose con impronte di una pubblica autenticazione o certificazione" in concorso con quelli di cui agli articoli 648 C.P. "ricettazione" e 489 C.P. "uso di atto falso".

Ipotesi 7) Utilizzo targa autentica di provenienza illecita alterata nei dati alfanumerici da altra persona.

Questa ipotesi si applica quando il soggetto sostiene di non essere l’autore dell’alterazione, ma afferma di aver ricevuto la targa nelle condizioni in cui è rinvenuta sul veicolo.
In caso di circolazione del veicolo su cui è stata applicata la targa alterata, concorre, anche l’ipotesi amministrativa prevista dall’art. 100 del codice della strad
a.


Tutto ciò premesso viene da chiedersi sino a che punto convenga ‘pasticciare’ con la targhe ammesso anche il miglioramento realizzato nella macchina nella sua completezza estetica.
Il rischio del resto pare davvero eccessivo.
Facciamoci dunque passare ogni velleità in materia.


Roberto Manieri


r.manieri@giornaledibrescia.it

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