Il nodo della sentenza è in un passaggio delle 22 pagine depositate ieri. «Alla data del 20 giugno, non essendovi alcuna sentenza definitiva di omologazione del piano di ristrutturazione del debito, non era attuale l’impegno di pagamento in misura ridotta, il cui termine decorreva dalla sentenza definitiva, e pertanto era ancora sussistente l’obbligo di pagamento dei debiti tributari e previdenziali secondo la misura e le scadenze originarie». Su questa base il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della Reggina e spalancato le porte della Serie B al Brescia.
Per i giudici «il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva e pertanto la decisione di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di transazioni su debiti tributari e previdenziali adottata nella specie dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria è intrinsecamente inidonea a sortire per forza propria effetti di modifica del termine fissato dal manuale delle licenze per la prova degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale».




