La riforma della giustizia e il principio di democrazia a rischio

Claudio Castelli
Il sorteggio per la nomina al Csm e all’Alta Corte riafferma l’idea che uno valga uno, e che tutti abbiano uguali capacità e attitudini
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio - Foto Ansa/Massimo Percossi © www.giornaledibrescia.it
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio - Foto Ansa/Massimo Percossi © www.giornaledibrescia.it
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È in corso di discussione un disegno di legge costituzionale sulla giustizia che, al di là della presentazione, non ha alcun impatto sull’efficienza e sui tempi del servizio giustizia e che, proseguendo la linea delle riforme già approvate con legge ordinaria nel 2006 e nel 2021, opera radicali modifiche sull’assetto della magistratura. Una bulimia riformatrice che non si confronta con i risultati delle precedenti riforme e che si alimenta della valenza propagandistica che la parola riforma possiede.

Tutti intestano la riforma alla separazione delle carriere tra giudici e p.m., ma restano sullo sfondo, spesso ignorati, due altri punti cardine, estremamente preoccupanti, del disegno di legge costituzionale. Ovvero il sorteggio per la nomina dei componenti del Csm e la sostituzione dell’attuale unico Csm con tre diversi organi del tutto separati (un Csm per i giudicanti, uno per i requirenti ed un’Alta Corte di giustizia per i procedimenti disciplinari).

Difatti viene previsto che la nomina al Csm e all’Alta Corte avvenga per sorteggio e non più per elezione sia per la quota di due terzi spettante ai magistrati, sia per la quota di un terzo di professori universitari e avvocati spettante al Parlamento. A poco conta che mentre per i magistrati il sorteggio sia puro, ovvero tra tutti (con l’unico requisito di un’anzianità di almeno venti anni e di avere svolto funzioni di legittimità per l’alta Corte), per i professori e avvocati il sorteggio sia temperato, ovvero all’interno di un elenco che il Parlamento deve stilare entro sei mesi dal suo insediamento.

L’idea sarebbe in tal modo di contrastare il correntismo e le sue degenerazioni, emerse con chiarezza con il caso Palamara. La realtà è che si butta il bambino con l’acqua sporca, negando il principio di rappresentanza e la ricchezza data dall’esistenza di diverse opzioni culturali, creando un pericolosissimo precedente di eliminazione dello stesso principio di democrazia in organi di rilevanza costituzionale e riducendo i Csm ad organi privi di rappresentanza e di funzionalità. L’elezione è difatti una scelta di selezione delle persone reputate più idonee che viene affidata alla platea dei votanti, tenendo conto che il Csm è chiamato solo limitatamente a decisioni sensibili politicamente, quali la nomina per alcuni incarichi direttivi ed i pareri sui disegni di legge.

Chiunque conosce i lavori del Csm sa che questo organo è anzitutto un gigantesco ufficio di organizzazione degli uffici e di gestione del personale, tale da sfornare ogni settimana centinaia di decisioni (su congedi, aspettative, trasferimenti, incarichi, incompatibilità, assegnazioni, misure organizzative etc.) che richiedono competenza, esperienza e attitudini. L’idea che viene riaffermata, che speravamo superata, è che uno vale uno e che tutti avrebbero uguali capacità e attitudini.

Occorre sempre rammentare che l’organizzazione degli uffici è demandata dalla legge al Csm e non ai dirigenti che si limitano ad avanzare una proposta. Si pensi alle conseguenze che avrà un Csm privo di rappresentanza, di credibilità e di competenze, stante la sua nomina casuale. La spaccatura in due Csm, uno per i giudicanti ed uno per i requirenti, aggrava questo quadro. Al di là degli inevitabili costi, vuol dire avere due organi dimidiati, senza alcun collegamento e coordinamento che agirebbero in modo del tutto separato. Viene in tal modo dimenticata la necessità di tenere conto delle interdipendenze tra i diversi uffici, in primis tra Procure e Tribunali e Corti, e dell’importanza che per la resa del servizio giustizia ha la filiera ed il coordinamento tra l’attività dei diversi uffici, dei quali nessuno è una monade a sé stante.

L’idea di creare un’Alta Corte di giustizia sarebbe invece una risposta al preteso corporativismo degli attuali organi disciplinari: la sezione disciplinare del Csm e le Sezioni Unite della Cassazione. Un luogo comune che non trova rispondenza nella realtà: in un anno oggi vengono esercitate tra le 100 e le 150 azioni disciplinari (in larghissima maggioranza da parte della Procura Generale della Cassazione e non da parte del Ministro che ne avrebbe facoltà) e abbiamo tra le 40 e le 50 condanne o abbandono della magistratura per evitare sanzioni. Un quadro che non esiste neppure lontanamente in nessun altro Paese europeo, né come numero di azioni disciplinari, né come sanzioni.

Non si spiega poi per quale ragione l’Alta Corte dovrebbe riguardare solo la magistratura ordinaria e non le altre magistrature, dove peraltro l’intervento disciplinare è molto più flebile. Il risultato che in tal modo avremmo sarebbe di avere tre organi con rilevanza costituzionale, ma deboli ed impossibilitati di avere quell’impatto organizzativo e innovativo di cui oggi vi sarebbe estrema necessità. Un precedente estremamente pericoloso perché seguendo lo stesso ragionamento, non si vede perché in tutti gli altri organi rappresentativi le elezioni non potrebbero essere sostituite con il sorteggio. Quanto si sta mettendo oggi in discussione sono gli stessi principi della democrazia. Una riflessione si impone.

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