Imprese ed energia, il caso extraprofitti

Marco Allena
I dubbi di legittimità sulla tassazione e le sentenze sui due prelievi fiscali straordinari introdotti
L'energia al centro del tema sui maxiprofitti
L'energia al centro del tema sui maxiprofitti
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Da un po’ di tempo si parla di tassazione dei cosiddetti extraprofitti delle imprese, vale a dire di quei guadagni «straordinari» che derivano da eventi eccezionali, non direttamente riconducibili all’attività ordinaria, ma a circostanze imprevedibili.

Tale impostazione è stata ed è oggetto di critica da parte della dottrina, sul presupposto che il rischio d’impresa è connaturato a ogni attività imprenditoriale, e da esso possano scaturire anche guadagni non ordinari, naturale contrappeso dei rischi assunti nell’esercizio dell’attività economica.

Tra i tentativi fatti dal legislatore, basti pensare alla cosiddetta «Robin Hood Tax», una addizionale all’IRES introdotta nel 2008 a carico delle imprese del settore energetico, per colpire gli extraprofitti derivanti dall’aumento speculativo del prezzo del greggio e del gas naturale. Misura dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (10/2015), per contrasto con diversi principi fondamentali dell’ordinamento.

Di recente il tema è tornato agli onori delle cronache (ancora) per gli extraprofitti del settore energetico, per via di due prelievi fiscali straordinari introdotti a carico delle imprese del settore, con l’obiettivo di colpire i presunti extraprofitti generati dall’aumento dei prezzi degli anni scorsi, legato a diversi fattori tra cui la guerra in Ucraina. Il primo è stato introdotto dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022, ed è noto come Primo Contributo contro il caro bollette, il secondo è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2023 ed è denominato Secondo Contributo. E il tema è stato posto anche per il settore bancario.

I costi dei beni energetici regolamentati continuano la corsa al rialzo
I costi dei beni energetici regolamentati continuano la corsa al rialzo

Come era prevedibile, numerosi sono stati i dubbi di legittimità sollevati, sotto il profilo sia costituzionale sia comunitario. Basti pensare, a tacer d’altro, che tali contributi si applicano anche a imprese che, per loro natura, non sono strutturalmente in grado di realizzare extraprofitti, o al fatto che entrambi tassano lo stesso presupposto per l’anno 2022, comportando una doppia imposizione, e così via.

Tali profili hanno trovato riscontro al momento in due pronunce della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 111/2024, la Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo il Primo Contributo, nella parte in cui includeva nella base imponibile anche le accise versate allo Stato e addebitate in fattura al cliente (e qui la irragionevolezza è evidente, in quanto tale componente non costituisce profitto); con la recente ordinanza n. 21/2025, invece, la Consulta ha rimesso alla Corte di Giustizia la valutazione della conformità del Secondo Contributo al diritto comunitario.

È evidente che tali decisioni abbiano destato l’attenzione delle imprese interessate, per via degli eventuali rimborsi che potrebbero scaturirne. Se per il Primo Contributo (i cui versamenti sono avvenuti nel 2022), il termine per il rimborso pare ad oggi scaduto, salve valutazioni di diverso tipo in ordine al corretto termine applicabile per l’istanza, discorso diverso merita il Secondo, versato nel 2023. In questo caso il termine (anche laddove calcolato prudenzialmente di ventiquattro mesi) non è spirato, quindi i contribuenti possono presentare istanza di rimborso.

Vedremo quali saranno le evoluzioni della vicenda, con l’auspicio che la materia tributaria torni nei binari della (normale) ordinarietà, e la tassazione acquisisca quelle certezza e stabilità che ne sono presupposto per una corretta applicazione.

Marco Allena - Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Università Cattolica

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