Italia e Estero

Riforma costituzionale: presidente della Repubblica e Consulta

La riforma introduce nuove soglie per l’elezione al Colle e rivede la nomina dei giudici costituzionali
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Nuove soglie per l’elezione del Presidente della Repubblica, nuove modalità per la nomina dei membri della Corte Costituzionale ed una ridistribuzione dei poteri tra Camera, Senato e Presidenza della Repubblica. Sono tutte novità introdotte dalla riforma costituzionale che sarà al centro della consultazione referendaria del 4 dicembre

Con la modifica del Senato della Repubblica, che sarà composto non più da 315 senatori eletti a suffragio universale, ma da 100 rappresentanti (suddivisi tra 21 sindaci, 74 rappresentanti dei Consigli regionali e 5 senatori emeriti nominati dal Presidente della Repubblica) viene modificata la modalità di elezione al Quirinale. 

Si interviene, dunque, sull’articolo 83 della Costituzione, in cui resta invariato il primo comma (la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l’elezione del Presidente della Repubblica), viene abrogato il secondo comma, cioè non è più prevista la partecipazione all’elezione dei delegati regionali (proprio alla luce della composizione del nuovo Senato). 

Inoltre si modifica in maniera consistente il terzo comma che prevede: «L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

Con la riforma si modifica il quorum prevedendo che dal quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea, e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

A Costituzione vigente il collegio è composto da 630 deputati, 315 senatori, i senatori a vita e 58 delegati regionali per un totale di 1.008 membri. Nel nuovo assetto costituzionale il collegio è composto da 630 deputati, 100 senatori e i senatori di diritto e a vita (ex Presidenti della Repubblica).

Nella storia dell’Italia repubblicana, poi, la seconda carica dello Stato è sempre stata ricoperta dal presidente del Senato. Con la nuova riforma costituzionale e le modifiche introdotte per gli articoli 85 e 86 della Costituzione vigente si prevede che l’attuale simmetria istituzionale tra presidente della Camera e quello del Senato venga invertita. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni (comma 1 dell’articolo 86), la supplenza spetterà al Presidente della Camera (attualmente la Costituzione la attribuisce al Presidente del Senato). 

Quindi, in caso di impedimento, morte, dimissioni o scadenza naturale del Presidente della Repubblica sarà il Presidente del Senato (e non più quello della Camera) a indire le elezioni per il nuovo inquilino del Quirinale. 

Per quanto riguarda l’elezione dei giudici della Corte Costituzionale oggi eletti dal Parlamento in seduta comune si stabilisce che i cinque giudici costituzionali vengano nominati, separatamente, 3 dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato. 

Infine, per le votazioni vengono mantenute le modalità (elezione a scrutinio segreto) ed il quorum richiesto (maggioranza dei 2/3 dei componenti fino al terzo scrutinio; maggioranza dei 3/5 dei componenti dal quarto scrutinio), quorum che la legge costituzionale prevedeva con riferimento al Parlamento in seduta comune. 

Qui trovate la pagina del GdB con gli approfondimenti sulla riforma costituzionale.

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