ROMA, 20 GIU - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto da acluni docenti universitari contro le modalità di attuazione del semestre aperto che, secondo i ricorrenti, avrebbero leso l'autonomia universitaria e la libertà di insegnamento. La sentenza ha affermato che il nuovo sistema di accesso realizza un equilibrio ragionevole tra le esigenze di uniformità della selezione nazionale e le prerogative costituzionalmente garantite ad atenei e docenti. Si legge infatti nella sentenza che "la riforma non realizza una sostituzione dell'autonomia universitaria con un modello centralizzato di formazione, ma individua un limitato segmento formativo comune - il semestre filtro, pari a 18 Cfu su 360 - funzionale alla selezione nazionale e presidiato da garanzie di uniformità. Per la restante e preponderante parte del percorso di studi, le prerogative costituzionalmente garantite delle Università e dei docenti - l'autonomia didattica, scientifica e organizzativa degli atenei, la libertà di insegnamento nei suoi plurimi contenuti - permangono integre e pienamente esercitabili". Il Tar costruisce tutto il ragionamento attorno a una tesi centrale: il "semestre filtro" non è un normale semestre universitario, ma è contemporaneamente attività didattica e procedura selettiva nazionale. Da questo principio discende il rigetto di tutte le censure. In particolare, secondo i docenti che hanno fatto ricorso, il modo in cui è stato disciplinato il semestre filtro avrebbe leso l'autonomia universitaria; per il Tar la scelta delle tre discipline non deriva autonomamente dal decreto ministeriale, ma costituisce attuazione di una precisa scelta compiuta dal legislatore attraverso il decreto legislativo. Questa impostazione è inoltre strettamente collegata alla funzione selettiva nazionale del semestre filtro, che richiede che tutti gli studenti siano valutati su contenuti formativi comuni e secondo criteri comparabili. La seconda obiezione dei docenti riguarda la presunta violazione della libertà di insegnamento. Per quanto riguarda i syllabus, il Tribunale osserva che essi non determinano una sostituzione dell'amministrazione centrale al docente, ma rappresentano soltanto lo strumento necessario per individuare il patrimonio minimo comune di conoscenze richiesto agli studenti ai fini della comparazione nazionale. Quanto alla centralizzazione delle prove, il Tar richiama il principio che attraversa tutta la sentenza: il semestre filtro è contemporaneamente attività universitaria e procedura selettiva nazionale. Proprio questa duplice natura giustifica la previsione di modalità di verifica uniformi su tutto il territorio nazionale. Il terzo motivo di ricorso dei docenti riguarda la sostenibilità organizzativa del semestre filtro, ma il Tar la ritiene infondata nel merito ed evidenzia che il legislatore ha già previsto specifiche misure per gestire l'aumento degli iscritti. La quarta contestazione riguarda il presunto mancato coinvolgimento dei docenti nel procedimento di adozione del decreto. Anche questa censura è stata respinta come è stata respinta la richiesta dei professori al Tar di sollevare una questione di legittimità costituzionale.
Medicina: Tar respinge ricorso prof, semestre filtro non lede autonomia atenei
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