Elezioni

Referendum costituzionale e abrogativo: quali sono le differenze

In un caso si chiede di confermare le riforme alla Costituzione, nell’altro si mira a cancellare – totalmente o in parte – una norma. Ma gli italiani hanno votato anche in altre circostanze
Un seggio elettorale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un seggio elettorale - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Il referendum è uno dei principali strumenti a disposizione dei cittadini per partecipare attivamente alle vita politica del Paese. Negli ultimi anni gli italiani sono stati chiamati in molte occasioni ad esprimersi su temi diversi temi. E con modalità diverse: è infatti vero che la maggior parte delle volte sentiamo parlare di referendum abrogativo, ma in alcuni casi le urne si sono aperte anche per i referendum costituzionali. 

L’ordinamento italiano prevede anche altre tipologie di referendum. Ci sono quelli regionali (art. 123 della Costituzione) e quelli territoriali (art. 132), ma gli italiani hanno votato anche in altre specifiche occasioni. 

In Italia

Se non si considerano quelli abrogativi e quelli costituzionali, in Italia solo in due circostanze i cittadini sono andati alle urne per dei referendum (e in entrambi i casi non era previsto il quorum). 

Una volta per un referendum istituzionale: quello del 2 giugno 1946 in cui il popolo italiano fu chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica. E una volta per un referendum d’indirizzo (non è previsto dalla Carta costituzionale e per l’occasione fu approvata un’apposita legge): il 18 giugno del 1989 è stato chiesto ai cittadini di dare il loro parere sull'eventuale conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo.

Umberto II alle urne per il referendum del 1946 - Foto Wikipedia
Umberto II alle urne per il referendum del 1946 - Foto Wikipedia

Il referendum costituzionale

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali seguono un procedimento legislativo diverso rispetto all’iter delle leggi ordinarie. Devono essere approvate due volte da ciascuna Camera del Parlamento e tra la prima e la seconda votazione devono passare almeno tre mesi. In fase di votazione possono succedere due cose: se la legge viene approvata dai 2/3 del Parlamento (maggioranza qualificata) può essere promulgata direttamente; in caso di maggioranza assoluta (metà +1 dei votanti), invece, può essere sottoposta a referendum costituzionale.

Un seggio allestito per il referendum costituzionale del 2016 - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Un seggio allestito per il referendum costituzionale del 2016 - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il referendum costituzionale – o confermativo – è previsto dall’articolo 138, comma secondo, della Costituzione. Può essere richiesto, entro tre mesi dalla votazione in Parlamento, da 500mila elettori, 5 Consigli regionali o da un quinto de membri di una delle due Camere. Entro 60 giorni il presidente della Repubblica fissa la data della consultazione attraverso un decreto: il referendum si deve tenere tra il 50esimo e il 70esimo giorno successivo al decreto di emanazione. 

La legge viene promulgata se è approvata dalla maggioranza dei votanti. Generalmente i quesiti dei referendum costituzionali iniziano con questa formula: «Approvate il testo della legge di revisione...». Insomma, se i «Sì» sono più dei «No» la legge è promulgata. Per quanto riguarda questo tipo di referendum non serve il quorum. Ciò significa che la votazione è sempre valida, anche se alle urne non si reca il 50%+1 degli aventi diritto al voto. 

Referendum abrogativo

Il referendum abrogativo è previsto dall’articolo 75 della Costituzione e consente di cancellare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge (decreto legge o decreto legislativo adottati dal Governo su delega del Parlamento) già in vigore. Non sono ammesse al referendum abrogativo le leggi tributarie e di bilancio, quelle di amnistia e indulto e le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. 

Il voto a Brescia per il referendum abrogativo del 2025 - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il voto a Brescia per il referendum abrogativo del 2025 - Foto Giovanni Benini/Neg © www.giornaledibrescia.it

Inoltre, non è possibile abrogare mediante referendum le leggi costituzionali. Per fare questo serve una legge di pari grado, approvata con il procedimento aggravato: l’articolo 138 della Costituzione, che abbiamo visto prima per spiegare il referendum Costituzionale.

In questo caso l’iniziativa è riservata ai cittadini o alle Regioni: il referendum può essere infatti richiesto da 500mila elettori o da cinque Consigli regionali. Al contrario di quanto visto sopra, qui è necessario il quorum. Deve quindi votare la maggioranza degli aventi diritto. Se il quorum viene raggiunto e prevalgono i «Sì», la norma viene abrogata.

Gli altri referendum

L’articolo 132 prevede che la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni – con almeno un milione di abitanti – debbano essere precedute da un referendum tra le popolazioni interessate. La stessa procedura si applica quando Province o Comuni chiedono di staccarsi da una Regione per aggregarsi a un’altra. L’esito favorevole della consultazione è condizione necessaria per l’intervento legislativo del Parlamento.

L’articolo 123 della Costituzione stabilisce che lo Statuto di una Regione, dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale, possa essere sottoposto a referendum se entro tre mesi ne fanno richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei consiglieri regionali.

L’articolo 133 stabilisce che le Regioni possano istituire nuovi Comuni o modificare le circoscrizioni comunali, sentite le popolazioni interessate tramite referendum. Si tratta di consultazioni locali, che coinvolgono esclusivamente i cittadini direttamente interessati dalle modifiche territoriali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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