Economia

Superbonus: doppio calendario per i condomìni e le unifamiliari

Per le case singole proroga fino al 31 dicembre 2022 ma col 30% dei lavori fatti Dal 2024 il «decalage»
Il condominio Ludis a Brescia dopo l’intervento con le detrazioni del Superbonus - © www.giornaledibrescia.it
Il condominio Ludis a Brescia dopo l’intervento con le detrazioni del Superbonus - © www.giornaledibrescia.it
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Una proroga del Superbonus 110% per le unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, condizionata all’effettuazione di lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» entro giugno 2022 e senza nessun limite Isee. Mentre per i lavori effettuati nelle parti comuni dei condomini ci sarà tempo fino a fine 2023 (con una riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025). Sono queste le principali novità contenute nella versione definitiva della Legge di Bilancio in materia agevolazioni edilizie.

Tra 12 mesi scatterà quindi una «tagliola» per le case unifamiliari e dal 2023 il 110% diventerà un affare esclusivo degli interventi realizzati nei condomìni e negli immobili da due a quattro unità, anche se posseduti da un proprietario unico.

La nuova versione dell’articolo 119, comma8-bis del Dl 34/2020, agevola al 110% fino al 31 dicembre 2023 anche gli interventi «trainati» sulle singole unità del condominio (come la sostituzione delle finestre degli appartamenti).

La prima versione della Legge di Bilancio non prevedeva questa proroga: la doppia scadenza del Superbonus avrebbe comportato problemi di coordinamento, perché obbligava il singolo condòmino a effettuare i lavori trainati sui propri appartamenti, senza avere la certezza dell’esecuzione dei lavori trainanti, del superamento delle due classi energetiche e della presentazione delle asseverazioni all’Enea e/o al Comune.

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Le misure contenute nel decreto Antifrodi cono confluite nel testo della Legge di Bilancio. Viene fornito il prezziario di riferimento, quello indicato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020. Tale prezziario si deve applicare anche al Sismabonus e agli interventi antisismici, al bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Il decreto Antifrodi prevede l’obbligo di asseverazione da parte di un tecnico abilitato per la congruità dei prezzi degli interventi. Viene esteso l’obbligo del visto di conformità anche se il superbonus 110% viene utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Anche per le colonnine per ricarica elettrica negli spazi condominiali sono confermate le agevolazioni: 110% su un tetto di spesa di 1.500 euro (per ogni colonnina) per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero Massimo di otto colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino più di otto colonnine, da ripartirsi (per chi sceglie la detrazione) in quattro quote annuali (sinora erano cinque).

Bonus mobili

Cambia, invece, il bonus mobili, che dal 2022 scende a un tetto di spesa di 10mila euro (è di 16mila per gli acquisti fatti entro il 31 dicembre 2021). Il bonus è anch’ esso prorogato sino al 2024 ma per le spese del 2023 e 2024 il limite cala a 5mila euro. Per il superamento delle barriere architettoniche,poi (oltre al 110% come intervento trainato), viene istituita la speciale detrazione del 75% delle spese sostenute in case unifamiliari (tetto di spesa 50mila euro) e condomìni (tetto di spesa a 40mila euro per ogni unità che compone il condominio sino a otto unità, 30mila dalle nove in su).

Teleriscaldamento

La Legge di Bilancio ha corretto anche la stortura del teleriscaldamento, centrale per realizzare il 110% nella nostra città. Gli immobili collegati alla rete teleriscaldata di A2A non potevano accedere all’agevolazione. Ota, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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