Economia

Se documentati, rimborsi spese e trasferte sono «fuori tassazione»

È una delle indicazioni contenute nella circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
Le spese per la trasferta devono essere comprovate
Le spese per la trasferta devono essere comprovate
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«Escono dal reddito imponibile i rimborsi riconosciuti ai dipendenti per l’utilizzo dell’automobile privata per trasferte e missioni anche all’interno del Comune, a patto che le spese siano comprovate e documentate». È una delle indicazioni contenute nella circolare odierna con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

In ottica di semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all’interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore. Di conseguenza, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano «comprovate e documentate» anche con altre modalità. Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale.

La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.

Obbligo di tracciabilità

La circolare analizza poi le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto fiscale (Dl n. 84/2025) in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e Ncc). In particolare, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso. Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.

L’obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di «piattaforme di mobilità», mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e Ncc – come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi – e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

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