Udienza a metà aprile ma agli atti c’è già la bozza della sentenza

La sorpresa è agli atti. Tra le contestazioni di reato, i verbali di indagine e la fissazione dell’udienza, spunta una bozza di sentenza con tanto di motivazione. Mancano solo timbro e firma del giudice. Peccato che l’udienza sia in calendario a metà aprile.
Il caso riguarda un 40enne bresciano condannato per vicende di droga al quale il tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato nei giorni scorsi la concessione di messa alla prova, vale a dire «la misura che sospende il procedimento penale per reati di minore allarme sociale, consentendo all'imputato di evitare la condanna attraverso un percorso rieducativo». Secondo le indagini durante il periodo l’uomo avrebbe commesso un altro reato, di natura differente: presunte fatture false nell’ambito della gestione di un’attività di cui risulta amministratore.
Ma non è la contestazione a tenere banco. Almeno ora. «Per quello -commenta l’avvocato - ne discuteremo in aula». Ma il punto è proprio questo: la decisione del giudice sulla prosecuzione della messa alla prova dell’indagato pare già essere stata presa. O almeno così sembra stando ai due fogli presenti nel fascicolo di indagine messo a disposizione del legale dal tribunale.
La bozza di sentenza
Sotto il termine «bozza revoca» e il nome dell’indagato, c’è l’intestazione «il Tribunale di Sorveglianza di….», «riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati (omissis)», segue il provvedimento di revoca della misura di affidamento in prova, il «P.q.m (per questo motivo, ndr) visti gli articoli 47, commi 11 e 12», la disposizione «della prosecuzione dell’esecuzione della pena in regime detentivo» e l’ordine di trasferimento degli atti in Procura. Il tutto anticipato dalla motivazione della «decisione» basata sul fatto che «le condotte accertate risultano connotate da consapevolezza, reiterazione e capacità organizzativa, evidenziando il fallimento del trattamento extra-murario».
Peccato che la bozza di sentenza sia stata scritta 15 giorni prima dell’udienza in cui è previsto il contraddittorio tra le parti. E ovviamente anche prima della scadenza del periodo nel quale il difensore dell’indagato può depositare memorie.
Il commento dell’avvocato
Nessuno mette in dubbio che un giudice possa farsi un’idea della vicenda che deve trattare prima di entrare in aula, ma diverso è leggere nero su bianco che tutto è già stato deciso prima ancora di ascoltare la controparte. «Così vengono calpestati i principi costituzionali e il diritto di difesa» commenta l’avvocato del 40enne al centro del caso che poi si chiede: «C’è già la decisione prima ancora della scadenza del termine del deposito delle memorie e dell’udienza. Che senso ha che io parli in aula?».
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