Protezione speciale a una 35enne originaria della Tunisia: «In patria perderebbe tutto»

Le era stato negato il permesso di soggiorno, ma qui si è costruita una famiglia e ha ottenuto un lavoro a tempo indeterminato. Per questo il Tribunale le ha riconosciuto lo status: «Devono essere valorizzati i legami affettivi»
Il tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
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In Italia si è costruita una famiglia con un figlio nato pochi mesi fa, ha trovato un lavoro a tempo indeterminato, uno stipendio che supera i 1.200 euro che le ha permesso di raggiungere anche l’indipendenza economica. Un’emancipazione che nel Paese di origine potrebbe crearle problemi e rappresenterebbe un passo indietro nel suo percorso di vita.

Per questo il Tribunale di Brescia – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell’Ue – ha riconosciuto lo status di protezione speciale ad una donna tunisina di 35 anni, residente nella Bassa bresciana.

«Devono essere valorizzati i legami affettivi allacciati in Italia e sfociati in una stabile comunione di vita. Al contrario, i rapporti con la Tunisia, suo Paese di origine, si sono affievoliti. Vi è dunque il pericolo concreto che, in caso di rimpatrio, la donna subisca una separazione drastica con rottura delle pregnanti relazioni create», scrivono i giudici che hanno accolto la richiesta presentata dal legale della donna, l’avvocato Stefano Afrune, che aveva anche prospettato il rischio al quale sarebbe andata incontro la 35enne se rimandata in Tunisia.

Il figlio partorito a inizio anno è nato da una convivenza e non da un matrimonio. Scelta che avrebbe generato «una difficile situazione familiare in terra natia, in quanto aveva perso la propria verginità prima del matrimonio, causando le ire del pater familiae», la tesi difensiva. Per i giudici non ci sarebbe «un fondato rischio che la persona possa essere sottoposta, in caso di rimpatrio, a tortura o trattamenti inumani o degradanti, né l’esistenza di violazioni dei diritti umani caratterizzati dai requisiti della gravità e della sistematicità», ma allo stesso tempo il Tribunale aggiunge: «Non può essere sottaciuto che all’attività lavorativa corrispondono quei rapporti, di natura patrimoniale, che più significativamente esprimono la volontà di radicarsi sul territorio nazionale e l’effettività dell’inclusione sociale e assicurano, un’esistenza libera e dignitosa».

La 35enne, per la quale la Questura aveva rigettato la richiesta di permesso di soggiorno, «nel tempo ha raggiunto e conservato una buona autonomia economica, che le consente di mantenere sé stessa e di contribuire al sostentamento della famiglia che nel frattempo si è creata: vive infatti con il compagno e il figlioletto minore, di pochi mesi». In conclusione: «Il suo respingimento costituirebbe quindi una lesione della vita privata della ricorrente, ormai consolidatasi sul territorio nazionale».

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