Patente sospesa per cellulare alla guida: tempi e sanzioni

Gianluca Savoldi, avvocato penalista: «L’ordinanza deve essere emessa entro 20 giorni»
Cellulare alla guida - © www.giornaledibrescia.it
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Avvocato Savoldi, possibile che non ci siano tempi certi tra il ritiro della patente e la notifica e dunque la certezza di quando si può tornare a guidare?

Non è vero che non ci sono tempi certi, infatti, quando la patente viene ritirata nell’immediatezza della contestazione di una violazione del Codice della strada che comporta, come sanzione accessoria, la sospensione della patente, la Prefettura, ai sensi dell’articolo 218 comma 2 del Codice della strada, deve emettere l’ordinanza con la quale dispone la durata della sospensione del titolo di guida entro un termine perentorio di 20 giorni dal fatto.

E se non dovesse accadere?

Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita di efficacia del provvedimento e, dunque, un diritto all’immediata restituzione della patente. È necessario specificare, tuttavia, che tale termine è normativamente previsto per l’emissione del provvedimento prefettizio e non per la notifica dello stesso.

Ci può spiegare meglio questo passaggio?

Significa che tra l’emissione dell’ordinanza e la trasmissione della stessa alla Polizia locale (del Comune di residenza, ndr) per la notifica, può intercorrere un lasso di tempo di alcune settimane. Può quindi accadere che la notifica del provvedimento di sospensione patente venga eseguita addirittura dopo che il periodo di sospensione è già interamente decorso. Va tuttavia ricordato che, il termine di venti giorni per l’emissione del provvedimento di sospensione patente ha natura perentoria solo per quelle violazioni del Codice della strada che non costituiscono ipotesi di reato; parliamo, ad esempio, della violazione dell’articolo 173 del Cds cioè la guida con il cellulare, in caso di recidiva nel biennio per le violazioni di guida senza cintura o mancato rispetto del semaforo rosso (rispettivamente per l’articolo 172 comma 10 e l’articolo 146 comma 3 Codice della strada), per la violazione dell’articolo 142 comma 9 e 9 bis Cds e cioè per velocità superiore di oltre 40 o 60 chilometri orari rispetto al limite previsto, oppure per la guida in stato di ebrezza nelle ipotesi in cui il tasso alcolemico sia inferiore a 0,8 g/l (articolo 186 comma II lett. a).

In caso di reato invece?

Nel caso in cui la violazione costituisca anche un’ipotesi di reato il termine per l’emissione dell’ordinanza di cui all’articolo 218 comma 2 del Cds non è da considerarsi perentorio, anche se la giurisprudenza invita comunque la Prefettura ad emettere il provvedimento entro un termine «ragionevole».

E quale sarebbe questo termine?

Nella prassi gli uffici competenti emettono il provvedimento di sospensione, a prescindere dalla sua natura, quando la patente è stata ritirata nell’immediatezza dell’accertamento, generalmente in un mese.

Avvocato, la guida con il cellulare prevede la sospensione della patente tra un minimo di 15 giorni e un massimo di due mesi. In base a quale criterio viene deciso il periodo di sospensione? Ci sono elementi oggettivi?

La nuova previsione normativa dell’articolo 218 ter del Codice della strada che dispone il ritiro della patente in caso di violazione dell’articolo 173 del Cds, ovvero la guida con il cellulare, vede l’adozione di due provvedimenti sanzionatori: la cosiddetta «sospensione breve», prevista dall’articolo 218 ter, viene irrogata dall’organo accertatore nell’immediatezza della contestazione e viene graduata in base al saldo punti del trasgressore. Nello specifico, la sospensione breve è disposta per 7 giorni quando il saldo punti patente è ricompreso tra 10 e 19, per 15 giorni, invece, per chi ha meno di 10 punti, periodo che viene raddoppiato in caso di sinistro stradale. A questa sospensione breve si aggiunge la sospensione prefettizia disposta con un’apposita ordinanza per un periodo, come detto, tra i 15 giorni e i due mesi. In questo caso la determinazione del periodo di sospensione è a piena discrezionalità della Prefettura.

Cosa rischia chi guida nel periodo di sospensione della patente?

Ai sensi dell’articolo 218 comma 6 del Codice della strada, chiunque guidi durante il periodo di sospensione patente incorre nella sanzione della revoca della patente, la quale prevede che per un periodo di due anni il trasgressore non potrà guidare e al termine di questo periodo dovrà ri-conseguire il titolo di guida sottoponendosi all’esame di teoria e pratica di guida. A questa, si aggiunge la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 2.046 euro a 8.186 euro e i l fermo amministrativo del veicolo, se di proprietà del conducente, per tre mesi.

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