Vaccini, scuola respinge bimba. La legale: «Prima dose già fatta»

Una bambina di cinque anni, in provincia di Brescia, non può frequentare la scuola di infanzia perché, a causa delle lungaggini burocratiche, non ha potuto ricevere le vaccinazioni ritenute obbligatorie. E nonostante l'intervento di un legale è continuamente respinta alle porte dell'edificio scolastico.
La vicenda è raccontata da Anila Halili, legale del foro di Cremona che assiste la famiglia della piccola. «Alla piccola, figlia di genitori extracomunitari (il padre è in possesso di permesso di soggiorno e la moglie e le figlie minori sono in attesa di regolarizzazione dal Tribunale per i minorenni di Brescia, ndr) dopo ben due anni di frequentazione scolastica, viene negato, improvvisamente, l'ingresso e la frequenza scolastica già avviata per il 2024-2025 – spiega l'avvocato Halili –. La motivazione è l'assenza di vaccinazioni. Una decisione che l'istituto ha fatto conoscere alla famiglia solo dopo il mio intervento».
La situazione
«La situazione è altresì imbarazzante in quanto ad oggi la bambina, che è stata ancora rifiutata dalla scuola, ha già compiuto una prima vaccinazione il 17 aprile del 2025. E altre sono già state prenotate per le prossime settimane. I genitori sono ovviamente disperati e la bambina piange e vuole rientrare a scuola», precisa l’avvocata, che aggiunge: «A mio avviso il provvedimento è assolutamente lesivo dei diritti del minore. Si pone in contrasto con i diritti fondamentali dei minori, in particolare quelli di origine extra-UE, tutelati da normative italiane, europee e internazionali».
Diritti
«La scuola dell'infanzia è parte integrante del diritto all'educazione – spiega ancora l'avvocata – e benché non sia obbligatoria è riconosciuta come parte del sistema educativo nazionale e riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale che ne ha sottolineato il valore essenziale per il benessere psico-fisico e lo sviluppo sociale».
«La Legge 119/2017 stabilisce l'obbligatorietà di alcuni vaccini per l'accesso a nidi e scuole dell'infanzia. Tuttavia, non può prevalere automaticamente su altri diritti costituzionalmente garantiti, specialmente se si traduce in una doppia esclusione basata anche sullo status migratorio. L'allontanamento di una bambina straniera dalla scuola dell'infanzia, per motivi di documentazione e vaccini, può costituire una discriminazione indiretta, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale e del superiore interesse del minore», conclude Halili.
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