Autovelox non omologati, a Brescia rischio annullamento multe per 40 milioni di euro
Le multe per eccesso di velocità elevate con dispositivi elettronici che non riportino i riferimenti sia dell’approvazione che dell’omologazione ministeriale possono essere impugnate per annullamento.
A stabilire la sentenza 10505 è stata la Corte di Cassazione che, per la prima volta, ha chiarito la distinzione tra i due procedimenti amministrativi, sottolineando «come entrambi siano indispensabili per l’utilizzo secondo legge dei rilevatori di velocità e di ogni altro dispositivo elettronico come le telecamere ai varchi Ztl».
«Gli ermellini chiariscono gli esperti del periodico All-In Giuridica - hanno spiegato come su ogni dispositivo conforme al prototipo omologato o approvato debba essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione e di approvazione ed il nome del fabbricante.
Si tratta, infatti, di procedimenti aventi caratteristiche e finalità diverse, poiché la prima autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico mentre l’approvazione non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento».
I ricorsi
Per migliaia di automobilisti questo pronunciamento apre la strada alla possibilità di successo nel ricorso contro una multa ricevuta per il superamento dei limiti, con sollievo per portafogli e punti. Solo per la Provincia di Brescia le multe nel 2022 valgono 40 milioni di euro ( 20 pagati) e per il 2023 si parla della stessa cifra la cui assenza metterebbe a rischio il bilancio.
Mentre il Broletto comunica che «i rilevatori resteranno accesi per garantire la sicurezza stradale per cui sono stati posizionati» il rischio velato è quello che la Corte dei Conti possa contestare all’ente il danno erariale conseguente alle spese di gestione, stampa dei verbali e «lavorazione» nonché di notifica degli stessi non avendo spento i dispositivi.
Questo, però, a patto, che l’apparecchio rilevatore sia privo di approvazione o di omologazione o di entrambe, «verifica - sottolineano dal Broletto - che è in corso. Ma sin da ora ci sentiamo di dire che i nostri apparati sono solo autorizzati come previsto da una circolare ministeriale del 2020 che addirittura sosteneva l’equivalenza tra procedure di omologazione e approvazione».
Il riferimento è alla circolare n. 8176/2020 della Divisione II dell’11 novembre 2020 firmata dal direttore generale Lanati. Ma ora la Cassazione ha ribaltato il ragionamento di equipollenza del Ministero: a seguito degli accertamenti emersi nel corso del procedimento giudiziario l’apparecchiatura era risultata approvata ma non omologata, fatto questo che ha portato all’accoglimento del ricorso per annullamento avanzato dall’automobilista, in cui veniva appunto contestata l’equivalenza fra approvazione e omologazione.
Con questa sentenza, la Cassazione ribalta quindi l’interpretazione del Codice della Strada esposta dal Ministero dei Trasporti con la nota del 31 maggio e dalla circolare del 2020 per cui i termini «approvazione» e «omologazione» potevano essere qualificati come sinonimi o equivalenti. A spegnere qualche entusiasmo interviene il Codacons: «La sentenza alimenta false speranze: per le multe già pagate o quelle per cui siano scaduti i termini non è possibile proporre ricorso».
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.
