«Pagelle d'oro»: le regole per la pubblicazione

Bianca Terzoni
La pubblicazione dei voti degli scrutini avviene previo accordo con le scuole, nei limiti imposti dal Ministero
La pubblicazione delle «Pagelle d’oro» è diventata oggetto di dibattito - © www.giornaledibrescia.it
La pubblicazione delle «Pagelle d’oro» è diventata oggetto di dibattito - © www.giornaledibrescia.it
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Le «Pagelle d’Oro» pubblicate sul nostro giornale diffondono gli esiti degli scrutini conseguiti dagli studenti migliori. Recentemente la pubblicazione dei nominativi degli alunni e del loro voto è diventata oggetto di dibattito, in quanto si discute se siano da considerarsi informazioni pubbliche o meno.

In primo luogo, la pubblicazione degli scrutini sul giornale viene fatta previo accordo con le scuole, titolari di questi dati. Un accordo che presuppone anche il consenso da parte degli studenti stessi. Il giornale ha pertanto potuto pubblicare gli scrutini che sono stati comunicati dalle scuole, pubbliche o private, del territorio. In particolare, su 39 scuole statali interpellate, solo 7 hanno risposto, mentre sulle 20 scuole paritarie presenti sul territorio, in otto hanno comunicato al giornale i propri dati relativi agli scrutini.

Ragazzi guardano gli scrutini finali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Ragazzi guardano gli scrutini finali - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Una parziale risposta al problema della pubblicazione viene fornita dal Garante della privacy, che ha pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito una guida per la protezione dei dati personali scolastici, «La scuola a prova di privacy». Nel documento si attesta che gli esiti degli scrutini e degli Esami di Stato sono effettivamente pubblici.

Tuttavia, le informazioni relative al rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e ad un regime di conoscibilità. Quest’ultimo viene stabilito dal Ministero dell’Istruzione, che deve valutare i motivi di interesse pubblico che giustificano l’eventuale pubblicazione.

I voti possono essere diffusi solo attraverso lo strumento interno del registro elettronico. Eventuali pubblicazioni e gestione di dati personali devono aver avuto il lasciapassare di determinate liberatorie.

In ogni caso, pubblicando i risultati degli scrutini e i voti degli esami nei tabelloni, occorre sempre che l’istituto scolastico o il mezzo stampa eviti di indicare informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o qualsiasi altro dato personale che non sia pertinente alla comunicazione del voto. Ad esempio, va evitato di esplicitare sui tabelloni la presenza delle cosiddette «prove differenziate», sostenute da studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Questo particolare verrà indicato solo nell’attestazione finale da lasciare allo studente.

In conclusione, applicando le disposizioni vigenti del Garante della privacy e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il giornale ha potuto pubblicare solo gli scrutini che gli sono stati comunicati e inviati direttamente dalle scuole, previo accordo tra le parti.

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