Moschee, il Tar: «La norma lombarda viola i diritti dei fedeli»

Gli atti vanno alla Consulta. Beccalossi: «La legge rimane, solo piccole correzioni»
Diritto di culto. Libertà di religione
Diritto di culto. Libertà di religione
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Un’altra bocciatura della legge lombarda del 2005 sui luoghi di culto, poi modificata nel 2015, è arrivata dal Tar.

La «mancata previsione, da parte della norma regionale» di tempi «certi di risposta alle istanze dei fedeli» che chiedono la costruzione di una moschea crea, infatti, secondo i giudici amministrativi, una situazione di «attesa a tempo indeterminato e di incertezza». E soprattutto un «ostacolo all’esplicazione del diritto di libertà religiosa», un diritto garantito dalla Costituzione.

Per questi motivi la seconda sezione del Tar milanese (presidente Silvana Bini) ha deciso di sollevare davanti alla Consulta la questione di illegittimità costituzionale della legge lombarda in relazione ad alcune norme e, in particolare, esprimendosi sul caso del no arrivato dal Comune di Sesto Calende (Varese) alla realizzazione di una moschea.

I giudici, a seguito del ricorso dell’Associazione comunità islamica ticinese in una vicenda che va avanti da molti anni, hanno evidenziato profili di «incostituzionalità» della normativa regionale anche ulteriori rispetto a quelli già messi in luce in una recente sentenza dei mesi scorsi sul caso dello stop alla costruzione di una moschea a Castano Primo, nel Milanese.

«Si rassegnino i sostenitori delle moschee a ogni costo - ha riferito il consigliere regionale Viviana Beccalossi del Gruppo Misto, ispiratrice della Legge regionale -: la legge della Lombardia rimane in vigore e può essere migliorata con qualche semplice passaggio. Piuttosto, si pensi a quante situazioni illegali e abusive ha avuto il merito di fare emergere».

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