L’agevolazione del 50% è trasmissibile agli eredi?

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Sono un pensionato 75enne usufruttuario di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia per il quale fruisco dal 2014 della detrazione di imposta in ragione del 50% spalmabile su 10 anni. Chiedo: qualora venissi a mancare l’agevolazione fiscale passerebbe a mia moglie pensionata sociale con Irpef pari a zero ecometale impossibilitata a recuperare alcunché o passerebbe
a mio figlio nudo proprietario che non ha sostenuto la spesa ma che al contrario beneficia di un reddito e Irpef tali da poter
recuperare la detrazione residua?
 
Preciso che all’atto del suo decesso (salvo il caso di accrescimento dell’usufrutto a favore della moglie, ipotesi che pare non sussistere) il bene non andrà in successione ma l’usufrutto si consoliderà alla nuda proprietà divenendo, in tal caso suo figlio, pieno proprietario e mantenendo la moglie, presumibilmente, il diritto di abitazione che il Codice civile riserva Lei sulla casa famigliare (art. 540, 2 comma). Ciò premesso, nella circolare n.15/E del 5 marzo 2003 è stato precisato che l’agevolazione, nel caso in questione per la parte non detratta, all’atto della morte del contribuente si trasmette esclusivamente all’erede anche potenziale che conserva la materiale e diretta detenzione della casa. La circolare n. 24E del 10 giugno 2004 ha chiarito che per «detenzione materiale e diretta dell’immobile» non significa solo avere nell’immobile l’abitazione principale ma anche solo possedere la disponibilità del bene in senso ampio. Per cui se suo figlio ha o avrà la «detenzione dell’immobile» potrà proseguire nella deduzione integrale del beneficio fiscale con l’accortezza di conservare attentamente la documentazione probatoria che l’agenzia delle entrate potrà richiedere lui in ogni momento. Nel caso in specie nessun problema è dato dal fatto che suo figlio non abbia sostenuto effettivamente la spesa.
 
Ennio Alessandro Rossi
Commercialista in Brescia
 
 

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