Brescia e Hinterland

Inquilino moroso assolto: «Non era una casa abitata stabilmente»

Nelle motivazioni i giudici hanno spiegato che l’occupazione non è penalmente rilevante
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

La casa in via Verginella a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
La casa in via Verginella a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Tecnicamente era stato un inquilino moroso. Perché aveva smesso di pagare l’affitto continuando però a vivere nello stesso immobile. Era salito alla ribalta della cronaca, prima locale e poi nazionale, come l’inquilino abusivo. Per i giudici però quella casa in cui viveva non era una privata dimora ovvero «un luogo nel quale si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non è aperto al pubblico né accessibile a terzi senza il consenso del titolare».

Era cioè all’epoca dei fatti un appartamento disabitato. Per questo chi ha occupato l’immobile è stato assolto per la violazione di domicilio. È quanto scritto dal gup Andrea Gaboardi nelle motivazioni della sentenza a carico del 42enne cremonese che dal 4 settembre 2019, da quando era scaduto il contratto di affitto della durata di undici mesi - senza possibilità di rinnovo - e fino al 16 marzo 2021 è rimasto senza alcun titolo nella bifamiliare di via Verginella a Mompiano di proprietà di una giovane coppia che l’aveva acquistata per ristrutturarla, ma che per due anni non si è potuta nemmeno avvicinare per le reazioni violente dell’ex affittuario diventato «padrone a casa di altri» nonostante una sentenza di sfratto.

Il tribunale di Brescia lo ha condannato a cinque mesi e dieci giorni per minaccia aggravata e porto d’oggetto atto ad offendere, mentre lo ha assolto dalla violazione di domicilio e danneggiamento.

Le motivazioni

Il tribunale ha riconosciuto «il grave inadempimento contrattuale da parte dell’imputato, che si è pervicacemente rifiutato di abbandonare l’immobile(...), precludendo al legittimo proprietario il pieno esercizio del suo diritto». Sull’accusa di violazione di domicilio il giudice riconosce il comportamento illecito non peró la rilevanza penale, citando la Cassazione che ha «ammesso la configurazione quale privata dimora di un locale disabitato solo nel caso in cui si tratti di ambiente pertinenziale di un’abitazione o di altro luogo destinato non occasionalmente allo svolgimento di atti riservati».

Secondo il giudice «è stato lo stesso proprietario a riferire che l’appartamento al pianterreno dello stabile, le cui pertinenze sono state interessate dall’accesso abusivo dell’imputato, era all’epoca dei fatti disabitato e solo occasionalmente da lui frequentato, per dei periodici controlli. Prova ne sia l’opposizione alla porta posteriore di un lucchetto, strumento di chiusura difficilmente compatibile con un uso dei locali per il compimento di atti della vita quotidiana». L’assoluzione dall’accusa di violazione di domicilio è scattata perché, in questo caso, il fatto non è previsto come reato. Così come per l’accusa di danneggiamento delle porte dell’immobile, riconosciuta, ma non ritenuta penalmente rilevante.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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