«È pericoloso» ma il Tar sospende l’espulsione: «Col lavoro mantiene sua madre»

L'avvocato del ragazzo, condannato nel 2021, ha impugnato l’atto emesso dalla questura
Il Tar di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it
Il Tar di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it
AA

Per le forze dell’ordine è socialmente pericoloso. E quindi non può rimanere sul territorio italiano. Per i magistrati però ha legami familiari forti nel Bresciano. E per questo hanno bloccato la sua espulsione. Al centro del braccio di ferro tra Questura e Tar c’è il destino di un ragazzo di origini marocchine, in Italia da quando ha sei anni.

Nei mesi scorsi il questore ha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo straniero per motivi di lavoro. I motivi? La condanna incassata dall’uomo il 13 maggio 2021 al termine del processo con rito abbreviato per uno dei reati ritenuto «causa ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno».

No motivato

La Questura ritiene che «lo straniero, con la sua condotta, ha dimostrato una inclinazione delinquenziale e l’adesione ad uno stile di vita antigiuridico e socialmente pericoloso, non manifestando la volontà di integrarsi nella comunità».

Un provvedimento impugnato davanti al Tar dall’avvocato del giovane: «Con particolare riferimento alla natura discrezionale del procedimento e per difetto o incongruità della motivazione con riferimento alle ragioni per le quali la durata del soggiorno, la natura e intensità dei legami con i familiari e l’inserimento nel tessuto sociale sono stati valutati con giudizio di subvalenza rispetto alla pericolosità sociale». Il legale ha sottolineato che lo straniero risiede a Brescia dal 2006 con la sorella e la madre e che a quest’ultima «garantirebbe il sostentamento con il proprio reddito lavorando regolarmente da ottobre del 2021».

L’impugnazione

Di fatto l’avvocato ha chiesto al Tar che al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, la situazione familiare del suo assistito possa assumere un peso maggiore rispetto alla sua fedina penale. Con un’ordinanza dei giorni scorsi il Tar ha sospeso il provvedimento con il quale la questura aveva rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno e di rivalutare il caso «bilanciando il profilo personale dello straniero che la pericolosità sociale legata alla condanna penale».

«L’automatismo dei precedenti penali ostativi viene meno - scrive il Tar - quando sussistono gli speciali presupposti indicati dall’articolo di legge che prevede che “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».

Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato