Botticino, «battaglia» delle cave: il Tar in favore del Comune

Emesse una sentenza e due ordinanze: i ricorrenti condannati anche a ripagare le spese
Una cava di marmo di Botticino. Il Tar si è pronunciato in merito.
Una cava di marmo di Botticino. Il Tar si è pronunciato in merito.
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Arrivano i primi pronunciamenti del Tar (una sentenza e due ordinanze) rispetto ai ricorsi avanzati relativamente al bando di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni dell’area Ate O3 delle cave di marmo di Botticino.

La sentenza è stata emessa per il ricorso avanzato da La Cima di Rodolfo e Figli srl e dalla Società Savio Domenico srl, che impugnavano le clausole che hanno portato all’esclusione delle due aziende: esso è stato giudicato irricevibile poiché tardivo. Le clausole in questione - hanno osservato i giudici - infatti avrebbero dovuto essere impugnate unitamente al bando di gara. Il Tar ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui esso tendeva a rendere inefficace l’ammissione alla gara del consorzio formato da cinque operatori (offerta poi accolta).

Diverso il discorso per i ricorsi presentati dalla Cooperativa Valverde Escavatori Marmo Botticino. In questo caso sono state emesse due ordinanze: la prima, relativa a un primo ricorso, giudica corretta la scelta della concessione e l’indizione della gara per individuare il contraente, mentre ritiene che siano da approfondire il fatto che si sia optato per la gestione dell’intero ambito estrattivo in un lotto unico e che siano stati imposti quantitativi minimi di escavazione, motivo per cui rimanda la trattazione ad udienza pubblica fissata per il 30 gennaio. La seconda giudica inammissibili le censure contenute nel ricorso perché ripetitive del primo e respinge l’istanza cautelare, fissando la trattazione della controversia sempre al 30 gennaio, condannando anche in questo caso il ricorrente al pagamento delle spese.

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