Economia

Progetti, perizie, visti: serve un super team di professionisti

Ingegneri, commercialisti periti, consulenti del lavoro hanno un ruolo centrale per ottenere l’agevolazione del Superbonus
Professionisti in campo: il loro supporto è indipensabile per ottenere il Bonus casa
Professionisti in campo: il loro supporto è indipensabile per ottenere il Bonus casa
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Un super-team interdisciplinare in campo per il Superbonus. Nella partita delle agevolazioni sulla casa previste dal Decreto Rilancio un ruolo determinante è occupato da ingegneri, periti e geometri, ma accanto a loro ci sono anche i commercialisti e consulenti del lavoro. Una vera e propria squadra, che deve lavorare in sinergia per eseguire i lavori a regola d’arte, ma anche provvedere alla stesura di progetti, perizie, visti e autorizzazioni necessarie per ottenere i benefici del 110%. Chi si appresta a ristrutturare casa e ad approfondire questo tema si trova di fronte a una terminologia piuttosto tecnica ed anche ostica. Ma trattandosi di una agevolazione elevata e conveniente, il Governo ha previsto l’intervento di professionisti ognuno con funzioni specifiche diverse.

Sono sostanzialmente due le tipologie di documentazione previste per godere del Superbonus: l’asseverazione tecnica e il visto di conformità. Della prima categoria fa parte, ad esempio, il certificato di prestazione energetica, l’Ape dell’edificio (condominio, casa singola, appartamento autonomo, villetta a schiera). L’attestato deve essere prodotto prima e dopo i lavori e deve dichiarare l’incremento di almeno due classi energetiche o del raggiungimento della classe più alta (art. 119, comma 3, Dl 34/2020). L’Ape deve essere rilaciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Mentre i professionisti che possono rilasciare l’Ape sono gli ingegneri, gli architetti, ma anche geometri e periti abilitati dopo specifici corsi. L’asseverazione tecnica è sempre necessaria per ottenere l’agevolazione ed è rilasciata ad ogni stato di avanzamento dei lavori (in base a regole precise) da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto o geometra) che attesta la congruità del progetto ai requisiti tecnici, le spese sostenute, il rispetto delle leggi e delle normative in ambito edilizio (il ministero ha già predisposto i decreti attuativi: decreto asseverazione e decreto requisiti Ecobonus).

Il visto di conformità rilasciato da un commercialista o consulente del lavoro serve solo nel caso in cui il contribuente, invece della detrazione, scelga lo sconto in fattura o la cessione del credito. Attesta la conformità della documentazione alla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, come ad esempio le asseverazioni tecniche. I soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità sono: i commercialisti; i consulenti del lavoro; responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese. «Il visto di conformità è il controllo formale svolto da un professionista - spiegano i commercialisti Gianluigi Prati e Alberto Cobelli dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Brescia -. Altro non è che un’attestazione sulla conformità della dichiarazione dei redditi, dei documenti, alle compensazioni di crediti, all’esecuzione di rimborsi corrispondenti alle disposizioni fiscali. Con tale attestazione il professionista effettua quindi un controllo formale su corrispondenza fra il credito/detrazione dichiarato, documentazione, attestazioni tecniche, nel rispetto delle norme tributarie vigenti».

La legge (comma 14, articolo 119, dl 34/2020) prevede che, per l’asseverazione e per il visto di conformità, sia necessaria una polizza di assicurazione della responsabilità civile. È bene quindi verificare che i professionisti incaricati abbiano stipulato la polizza con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’incarico. «La norma prevede sanzioni severe in materia di rilascio attestazioni o asseverazione infedeli - spiegano Prati e Cobelli -. La contestazione prevede infatti una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 2.000 a euro 15.000, per ciascuna asseverazione infedele, oltre all'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato».

 

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