Economia

Interventi antisismici: il 110% in tutti i Comuni della provincia

I nostri territori si trovano in zona a rischio 2 e 3. È possibile demolire e ricostruire l’edificio
Superbonus: il 110% vale anche per i lavori antisimici
Superbonus: il 110% vale anche per i lavori antisimici
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Tra le novità più rilevanti che il Decreto Rilancio ha riservato in materia di Superbonus 110% c’è il capitolo relativo agli interventi antisismici sugli edifici. Gli sgravi previsti per i lavori di adeguamento o miglioramento, nonchè di acquisto casa in zone particolarmente esposte a fenomeni sismici, di per sè non sono una novità. Se in principio a normare la questione è stato il Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), il decreto legge 63/2013 ha introdotto il cosiddetto Sismabonus, una detrazione calcolata su un massimo di spesa di 96 mila euro che può arrivare fino all’85%.

Ora c’è di più. Come si diceva infatti il Decreto Rilancio ha modificato tale disciplina, alzando lo sgravio fiscale al 110% (pur mantenendo fermo il tetto massimo) così come avviene per gli interventi trainanti cioè i lavori di isolamento termico sugli involucri o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sulle parti comuni o edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari indipendenti. Paletti e regole. Ovviamente anche per quanto riguarda il Sismabonus elevato al 110% ci sono paletti e regole da rispettare.

Innanzitutto si applica agli interventi su edifici siti in zona a rischio sismicità 1-2-3 (esclusa solo la zona 4, a minor rischio) eseguiti dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Come risulta dalla legge di Regione Lombardia 33 del 2015, efficace dal 10 aprile 2016, sono 52 i Comuni del Bresciano, compreso il capoluogo di Provincia, inclusi in zona 2 cioè con rischio di sismicità medio-alto. I restanti 153 rientrano invece nella zona 3, dove il rischio diventa di medio-bassa intensità. Ciò significa che tutte quante le aree comunali della provincia rientrano in quelle che possono beneficiare del bonus.

Ad usufruirne può essere, oltre al proprietario dell’immobile, anche il titolare di un diritto reale di godimento, il comodatario, il locatario o utilizzatore in leasing, il familiare convivente e il futuro acquirente dell’immobile per le quote di detrazione residue. Per quanto riguarda invece l’impatto che i lavori devono avere sugli edifici la differenza prevista dal Decreto Rilancio amplia notevolmente quanto previsto in precedenza dalla normativa per il Sismabonus. Se infatti la legge contemplava ai fini di uno sgravio maggiore rispetto alla base del 50%, il miglioramento della classe di rischio della struttura, questo non è più necessario. Lo sconto del 110% è infatti sempre applicabile, indipendentemente dal miglioramento.

Ma il legislatore ha previsto anche un’ulteriore novità e che riguarda l’acquisto di case. Chi infatti intende comprare un’abitazione potrà accedere ad un bonus maggiorato. L’aliquota del Sismabonus acquisti, riconosciuto a chi compra case in zone sismiche 1, 2 e 3 oggetto di demolizione e ricostruzione da parte di imprese, passa infatti dall’ordinario 85% al 110% per il prossimo biennio. Sulle forme che può assumere la detrazione invece la norma prevede o lo sconto in fattura o la cessione del credito. Nel primo caso il proprietario dell’immobile avrà uno sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari allo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupererà la somma sotto forma di credito d’imposta. Se si decide invece di optare per la modalità della cessione del credito si trasforma il corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

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