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Comunità Energetiche Rinnovabili, tra stato giuridico e modello comunitario

L'avvocato Alfonso Tuttolomondo, partner dello studio VD Avvocati Associati, approfondisce l'identità legale e il funzionamento delle CER
Solar panels fields on the green hills
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Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono un'evoluzione necessaria per quei Comuni che vogliono avere un ruolo attivo nella transizione energetica, impegnandosi nella riduzione delle emissioni di CO2 e, al contempo, offrendo vantaggi economici e sociali ai cittadini. A spiegare meglio gli aspetti legali che riguardano le CER è l'avvocato Alfonso Tuttolomondo, partner dello studio VD Avvocati Associati.

L'identikit

«Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n.199/2021, le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono soggetti giuridici autonomi il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui operano e non quello di realizzare profitti finanziari. Le CER devono quindi assumere una forma giuridica compatibile con il perseguimento di uno scopo mutualistico e non lucrativo, quale ad esempio la forma associativa, di società cooperativa o consortile», spiega l'avvocato Tuttolomondo.

«L’esercizio dei poteri di controllo di una CER fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alle persone, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni di protezione ambientale e amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT. La partecipazione alla CER è aperta e volontaria, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti sopra elencati, situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell’energia rinnovabile prodotta che sono nella disponibilità della CER. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (sono escluse le grandi imprese) la partecipazione alla CER non può costituire l’attività commerciale e industriale principale, ciò significa che non possono far parte della comunità aziende produttrici e rivenditrici di energia», prosegue il professionista.

Un'istituzione funzionale

L’energia prodotta dalle CER è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo dei membri che fanno parte della comunità, secondo le modalità previste dall’art. 31 del decreto legislativo n.199/2021. «L'eventuale energia in eccesso può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione», specifica l'avvocato Tuttolomondo. Per queste ragioni, le CER rappresentano un modello virtuoso per la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili anche al fine di contrastare la cosiddetta «povertà energetica».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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