Pulitori&Affini: solo un appalto annullato

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Le scrivo in merito all'articolo a firma Esseci dal titolo: «Scalata Antonveneta, il Tar annulla gli appalti pubblici alla Pulitori&Affini». La lettura dell'articolo in questione mi ha indignato e mi ha fatto riflettere su come, presumendo di fare «informazione», si possano, con superficialità, diffondere affermazioni non corrispondenti al vero, gravemente lesive della reputazione personale e professionale di un'impresa e di un imprenditore. Vorrei, innanzitutto, analizzare le parti dell'articolo che a me paiono tendenziose e in grado di creare un grave pregiudizio della mia persona e della mia attività professionale. La prima frase ambigua nei miei confronti e nei confronti della società Pulitori ed Affini è contenuta proprio nel titolo dell'articolo (che, come sappiamo, risulta essere la parte più importante e visibile, se non l'unica che viene realmente focalizzata dai lettori di un quotidiano). In particolare la frase «...il Tar annulla gli appalti pubblici alla Pulitori&Affini» risulta del tutto ingannevole e non obiettiva per le seguenti ragioni. Innanzitutto, il Tar (ed in questo specifico caso ci si riferisce al Tar Brescia) ha annullato solamente n. 1 appalto pubblico aggiudicato alla Pulitori ed Affini e non «gli appalti pubblici», termine quest'ultimo che nella sua accezione comune non può che indicare «tutti gli appalti pubblici» aggiudicati alla ditta ricorrente, lasciando immaginare una ben diversa gravità della sentenza descritta nell'articolo. Basti pensare che le partecipazioni di Pulitori ed Affini negli ultimi tre anni a gare per l'affidamento di appalti pubblici sono state oltre 350 (di cui ben 30 concluse con l'aggiudicazione definitiva del servizio stesso - e ribadisco mai annullate - e quindi con il conseguente svolgimento dei servizi appaltati da parte della società). Tale affermazione, nella sua drastica perentorietà, ove allude all'annullamento degli appalti pubblici alla Pulitori&Affini da parte del Tar, risulta gravemente ed immediatamente lesiva dell'immagine mia e della Pulitori ed Affini non solo in relazione agli appalti pubblici e ai servizi presso clienti privati che attualmente stiamo svolgendo (in particolare quelli presenti sul territorio del bacino di utenza del vostro giornale, come ad esempio il servizio di pulizia degli stabili del Comune di Brescia), ma anche in ordine ai potenziali clienti privati e agli appalti pubblici futuri a cui Pulitori ed Affini intende partecipare. Per converso, se è vero che, in relazione allo specifico appalto pubblico delle sedi dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, il Tar Brescia ed altri Tar hanno rigettato il ricorso presentato da Pulitori ed Affini e hanno confermato l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, è però altrettanto vero (e tale circostanza è invece del tutto ignorata e censurata dall'anonimo estensore dell'articolo) che altri Tar hanno invece accolto il nostro ricorso, confermando l'aggiudicazione e condannando le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali. Più precisamente il Tar Toscana, con sentenza n. 01007/2011 e con sentenza n. 00773/2011, ha accolto il nostro ricorso adducendo le seguenti motivazioni che smentiscono in maniera insindacabile quanto da voi riportato e precisano che: «Alla stregua dei principi enunciati, appare palese come le condotte cui ha riguardo la condanna penale per aggiotaggio "patteggiata" dal legale rappresentante della società ricorrente - e da questa puntualmente dichiarata in sede di gara - non presentino alcuna attinenza, neppure indiretta, con l'attività di pulizia materia dell'affidamento e, più in generale, con l'attività della società Pulitori ed Affini, ma siano state poste in essere dal dott. Consoli a titolo personale». Quindi non risulta veritiera la vostra affermazione che tali appalti (riferito a tutti i Comandi dei Vigili del Fuoco) sarebbero «saltati». Certo è che il carattere necessariamente sintetico di un titolo non può arrivare a giustificare una mistificazione e una sommarietà così fuorvianti e lesive. Altrettanto certo, è altresì che il contenuto dell'articolo in alcun modo poneva rimedio a questa superficiale forzatura, risultando semmai confermativo dell'errore in cui era indotto il lettore (sic: «Gli appalti "saltati" riguardano le sedi dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco e tra queste quella di Brescia»). Quanto alla sentenza di patteggiamento che mi ha riguardato e che ha originato gli atti impugnati avanti al Tar Brescia, non posso non ricordare come la stessa afferisca alla sfera strettamente privata e, quindi, nulla abbia a che fare con l'esercizio dell'attività dell'impresa. Peraltro, in essa sentenza non è ravvisabile nemmeno la gravità concreta della condotta sanzionata, poiché la gravità del reato si può valutare correttamente solo mediante la valutazione compiuta dal Giudice penale (che, per converso, ha concesso le attenuanti ed ha dato atto del mio «corretto» comportamento processuale, convertendo la pena in 12.920,00 di multa, ridotta poi di ulteriori 10.000,00, in forza dell'indulto). La pena inflitta non può dunque obiettivamente considerarsi di rilevante entità.

Dott. Enrico Consoli
Brescia

Ovviamente accogliamo le precisazioni del dottor Consoli, anche se ribadiamo che quanto scritto nell'articolo è la sintesi della sentenza del Tar di Brescia che, per l'appunto, ha annullato l'appalto alla Pulitori ed Affini per la caserma dei Vigili del fuoco. È un appalto: in questo il dottor Consoli ha ragione.

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