Parco Oglio Nord e quello strano divieto di caccia

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Divieto attività venatoria illegittimo Il 20 settembre 2014 il Parco Oglio Nord ha posizionato nei comuni di Borgo San Giacomo (BS) e Azzanello (CR) in località «Acqualunga» in corrispondenza della lanca nel Sic «Lanche di Azzanello» tabelle con la seguente dicitura: Parco Regionale Oglio Nord Sito di Interesse Comunitario - Sic. Divieto attività venatoria (ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008 articolo 54 comma 3). Né nel regolamento unico di gestione dei siti natura 2000 del Parco Oglio Nord, né nel piano di gestione del Sic «Lanche di Azzanello» si leggono motivazioni o proposte di azioni che giustifichino o introducano il divieto di attività venatoria nella zona in questione. Ho presentato l’interrogazione n. 3150 in commissione VIII, della quale sono membro, nella quale interrogo la Dg agricoltura, alla luce delle premesse e considerazioni riportate nell’interrogazione, se non ritiene sia illegittima la tabellazione attuata dal Parco Oglio Nord, se intende intervenire in merito all’approvazione del regolamento unico e del piano di gestione citato in ordine al divieto di caccia individuato senza valide motivazioni. La risposta scritta ricevuta dalla Dg Agricoltura con nota prot. N. 0004488 del 17 marzo 2015 riporta quanto segue: la regge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 all’articolo 54 definisce il patrimonio indisponibile agro-silvo-pastorale della Regione, denominato patrimonio forestale regionale, quale risposta messa a disposizione della collettività lombarda e delle generazioni future. Coerentemente con questa definizione ed al fine dell’efficace conseguimento delle finalità enumerate nel comma 2 del citato articolo, il comma 3 pone il divieto di esercizio dell’attività venatoria all’interno del patrimonio forestale regionale. La tabellazione effettuata dal Parco Oglio Nord richiama espressamente la citata norma quale base giuridica del divieto posto nella località «Lanca di Acqualunga»: ora, a seguito, delle verifiche compiute presso i competenti uffici è emerso che la citata località non rientra nella fattispecie richiamata dal comma 1 dell’art. 54 sopra richiamato e pertanto non è possibile in essa l’applicazione del comma 3 dello stesso articolo. Da questo si discende come la tabellazione operata dal Parco sia illegittima. Per quanto attiene la possibilità di questa Direzione Generale di intervenire in merito all’approvazione del Regolamento unico e del Piano di gestione del Sic «Lanche di Azzanello», si evidenzia che con la DGR VIII/1791 del 25/01/2006 sono state definite le procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei Sic e delle Zps. Nell’ambito di tale procedura sarà cura della Direzione Generale Agricoltura attivarsi affinché non siano introdotti senza valide motivazioni divieti relativi all’attività venatoria, laddove non previsti dalla normativa vigente. Alessandro Sala Consigliere regionale (Membro commissione VIII Agricoltura e Parchi) Milano

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