Il ruolo di Isupe e il bonus idrico, così opera A2A
Prendiamo volentieri spunto dai quesiti posti nella lettera al Direttore pubblicata l’1 settembre per chiarire e fornire alcuni elementi utili anche agli altri utenti del Servizio Idrico Integrato (SII). Nei casi in cui esista un unico contratto condominiale, vengono fatturati i consumi all’intestatario del contratto e la ripartizione dei consumi tra i singoli condomini viene fatta o dall’amministratore o, su determinazione dell’assemblea condominiale, da una Società incaricata dal condominio stesso (Isupe è un esempio di tali operatori presenti sul mercato); in questo caso la Società scelta dal condominio sarà incaricata di svolgere l’attività di suddivisione dei consumi condominiali, di effettuare la conseguente fatturazione delle singole unità immobiliari sottese al contatore «generale» e la relativa riscossione, impegnandosi contestualmente a pagare la fattura emessa dal gestore del SII per il contatore generale intestata al condominio. Va precisato che nessun rapporto contrattuale, né tanto meno di riscossione crediti esiste tra il gestore del Servizio Idrico Integrato (A2A Ciclo Idrico) e la società di ripartizione dei consumi condominiali scelta dall’assemblea del condominio. Ne consegue che la nostra società risulta totalmente estranea all’attività svolta da Isupe Srl la quale, al pari degli altri operatori presenti sul mercato, agisce esclusivamente per conto del condominio (in virtù del contratto che li unisce) e non per conto di A2A Ciclo Idrico. Con riferimento invece al Bonus Idrico erogato da A2A Ciclo Idrico SpA, teniamo a precisare che tale iniziativa è stata promossa da A2A, su base volontaria e prima in Italia, per famiglie in condizioni di disagio economico con Isee inferiore a 7.500 euro per rispondere alle crescenti richieste delle famiglie residenti colpite da disagio economico, soprattutto in questo periodo di forte crisi del sistema produttivo e sociale. La scelta di erogare l’agevolazione mediante assegno o accredito bancario nei casi in cui il nucleo famigliare assegnatario dell’agevolazione tariffaria non fosse intestatario di uno specifico contratto per la fornitura di acqua potabile, in quanto residente in un condominio, è stata fatta in analogia a quanto già normato a livello nazionale per il settore del gas naturale dove il «bonus» è normato dall’Autority nazionale.
// Ufficio stampa A2ABrescia
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