Ecco perché il Tar ligure ha bocciato la settimana corta
Mi permetto ancora un intervento, in veste di docente e di genitore, - di segno contrario rispetto alle posizioni portate avanti dalla Provincia di Brescia di cui il Giornale di Brescia ha dato notizia - per dare eco alla sentenza n. 59/2016 dei giudici amministrativi del TAR Liguria emessa in data 8.1.2016 e pubblicata il 21.1.2016 (liberamente consultabile via internet). Il provvedimento amministrativo, oggetto dell’impugnazione, con cui la Provincia di Savona, a maggio del 2015, aveva dato disposizioni in merito alla chiusura degli istituti scolastici provinciali nella giornata del sabato è stato giudizialmente annullato a gennaio 2016 anche con condanna dell’amministrazione provinciale soccombente al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese legali, liquidate in 4mila euro oltre Iva e Cpa come per legge. Nelle motivazioni della sentenza il tribunale amministrativo regionale ha rimarcato che nessuna norma di legge ordinaria, né tanto meno della Costituzione, attribuisce alla Provincia potere di deliberare in merito all’orario settimanale delle lezioni. Una deliberazione della Provincia sul punto è dunque illegittima e viziata in primis per incompetenza. La sentenza del Tar prosegue indicando compiutamente gli altri riferimenti normativi sul calendario scolastico. I giudici richiamano espressamente il principio, ricavato dall’esame delle norme vigenti, per il quale «In definitiva il calendario scolastico, e prima di esso la norma di riferimento, è stabilito con riferimento ad una articolazione su sei giorni settimanali anziché cinque». Il Tribunale cita, tra le varie norme, l’art. 74 D.lgs. 297/94 che stabilisce in 200 il numero minimo di giorni di lezione ricordando dunque con ciò a tutti gli operatori che «il numero minimo di giorni di lezione legislativamente previsto comporta, anche tenuto conto della norma che stabilisce il monte ore di lezione per ciascuna scuola, la strutturazione del calendario, e conseguentemente dell’orario, su sei giorni settimanali». Una delibera provinciale che imponesse la chiusura delle scuole nella giornata di sabato sarebbe quindi viziata per le ragioni già individuate ed accertate dal Tar Liguria e sarebbe passibile di analoga impugnazione innanzi al Tar Lombardia. Le eventuali delibere del competente organo collegiale scolastico sarebbero, a loro volta, impugnabili per mancato rispetto del numero minimo di 200 giorni di lezione. Se anche non fosse impugnata la delibera scolastica, rimarrebbero possibile oggetto di ricorso al Tar tutti gli esiti dell’anno scolastico per non aver garantito agli studenti la pienezza del diritto all’istruzione per, minimo, 200 giorni. Né è pensabile - per la presenza di altre norme che non lo consentono - allungare l’anno scolastico alterando, significativamente, il momento di inizio e di fine dell’anno scolastico fissati dal calendario regionale. Personalmente auspico, prima che sia reso ineluttabile adire anche in Lombardia il tribunale amministrativo, nell’interesse della Scuola, il pieno e spontaneo rispetto delle norme come esaminate e dettagliatamente riepilogate dal Tar Liguria.
// Lettera firmataRiproduzione riservata © Giornale di Brescia
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