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La «norma segreta» nell’ultimo decreto di Conte

QdS.it ha analizzato punto per punto l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte - Foto Ansa  © www.giornaledibrescia.it
Giuseppe Conte - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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All’interno delle regole dettate dal Governo, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, «ci sono anche tanti spazi di libertà che è opportuno rivendicare e portare alla conoscenza dell’opinione pubblica, fatta di persone consapevoli e non da un "gregge" informe"».

È quanto evidenzia il Quotidiano di Sicilia online-QdS.it, con un servizio che analizza punto per punto l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, licenziato il 10 aprile e pubblicato il giorno successivo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, scovando tra le maglie «nuovi "margini" di movimento per ciascun privato, oltre al più corposo elenco di attività consentite rispetto alle precedenti disposizioni governative. In mezzo ci sono anche esercizi commerciali come librerie e negozi per bambini, prima chiusi, che ora ampliano senza inutili ipocrisie le possibilità per i cittadini (tra cui famiglie numerose, magari stipate in pochi metri quadrati) di prendere una boccata d’aria».

«Nel decreto - fa osservare l’articolo del QdS.it - non si menziona alcun specifico divieto in merito alle riunioni in luoghi privati o uffici, limitandosi l’articolo 1, comma 1 lettera d, a impedire soltanto "ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico". È dunque possibile riunirsi all’interno di un’azienda, rispettando ovviamente la distanza minima di un metro tra i lavoratori». E per quanto riguarda l’attività motoria, si legge ancora, «la passeggiata nei pressi della propria abitazione, anche con bambini, è legittimata dall’articolo 1, comma 1 lettera f, del decreto. La norma, in questo caso, dopo aver specificato che sono escluse attività ludiche o ricreative all’aperto, dispone testualmente che è "consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimita" della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona"».

E poi, in merito alla celebrazione della Messa, anche se il rito liturgico era e resta vietato, si legge, «è salva la possibilità per il fedele di recarsi in chiesa individualmente, rispettando la distanza fisica».

Spiragli anche per bar e ristoranti. «Il leit motiv di ogni imprenditore del settore dovrebbe essere quello di "riorganizzarsi" per resistere - si legge sempre nel servizio -. La possibilità c’è e trova conferma nell’ultimo Decreto di Conte che autorizza la ristorazione con consegna a domicilio. L’importante - si legge all’articolo 1, comma 1 lettera a - è che vengano rispettate "le norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto"».

Ma c’è di più: il QdS.it parla anche di una «norma nascosta». «È passata praticamente in sordina - si legge ancora - una delle novità più importanti introdotte dal Dpcm 10 aprile, che allarga moltissimo le possibilità di riapertura per gli esercizi commerciali. All’articolo 2, comma 3, si legge che restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove opera l’impresa, "anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3’, nonché "delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali". Non passi quindi inosservato che, in caso si eserciti un’attività strumentale a quelle autorizzate, basta inviare una comunicazione al prefetto per attivare l’esercizio immediatamente. Quest’ultimo poi, sentito il presidente della regione interessata, potrà sospendere le attività qualora non ritenga che ci siano le condizioni. Ma "fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa". Di fatto, un silenzio assenso».

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