Italia e Estero

Cosa c'è nella riforma della giustizia, in breve

I punti principali del disegno legge proposto dalla Guardasigilli Cartabia, che sarà discusso in Parlamento il 23 luglio
L'ex ministra della Giustizia Marta Cartabia - Foto Ansa  © www.giornaledibrescia.it
L'ex ministra della Giustizia Marta Cartabia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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Giovedì il Consiglio dei Ministri ha approvato gli emendamenti al disegno di legge che delegherà al governo la riforma della giustizia, di cui si sta occupando la ministra Marta Cartabia, mettendosi finalmente d’accordo su una delle riforme più importanti tra quelle che l’Italia deve fare per ottenere i finanziamenti europei del Recovery Fund. Da mesi la maggioranza era divisa per discussioni interne, ma due giorni fa il presidente del Consiglio Draghi è riuscito a trovare una mediazione con il Movimento Cinque Stelle. Il testo sarà discusso in Parlamento il 23 luglio, ma ci si aspetta che possano saltare fuori nuovi scontri viste le polemiche in corso e gli ultimi dubbi sollevati anche ieri dalla magistratura. Vediamo però in breve in cosa consiste la riforma proposta dalla Guardiasigilli, che se approvata cambierà l’assetto dei processi italiani.

Tempi delle indagini

E' stata confermata l’attuale disciplina che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione). Si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione. È prevista la possibilità di un'ulteriore proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi, come associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione. Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Nessun limite di durata invece dei reati per i reati imprescrittibili, come quelli punibili con l’ergastolo.

Delega giustizia riparativa

Nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell’interesse sia della vittima sia dell’autore del reato, si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Previste inoltre la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

La richiesta di rinvio a giudizio

Il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo se ha le prove per una «ragionevole previsione di condanna». 

Ricorsi in appello

Sia pm sia imputato possono presentare appello contro le sentenze di condanna e di assoluzione, salvao casi con «motivi specifici». Sono previste cioè ipotesi limitate di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.

Criteri di priorità

Per garantire un esercizio dell’azione penale efficace e uniforme, gli uffici del pubblico ministero dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Digitalizzazione

Per risparmiare tempo e rendere la procedura più snella, gli atti e le notifiche possono essere depositati per via telematica.

Delega a governo su misure alternative

Le nuove pene sostitutive, detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria, saranno direttamente irrogabili dal giudice (senza passare più dal Tribunale di sorveglianza) fino a quattro anni di pena. E’ esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena.

Diritti dell’uomo

Si può ricorrere in Cassazione per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea di Strasburgo.

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