Tar, nulla ordinanza divieto accesso cani in aree giochi

ROMA, 13 NOV - L'ordinanza sindacale con la quale si sanciscono il divieto di accesso con i cani nelle aree giochi per bambini e l'obbligo dell'utilizzo di museruola per i cani di media e grossa taglia "risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone e della libera esternazione della loro personalità". È il motivo di principio espresso dal Tar del Lazio, in una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dall'associazione di protezione ambientale Earth per contestare la specifica ordinanza emessa dal sindaco di Montorio nel settembre scorso. La ricorrente si doleva dell'illegittimità dell'ordinanza sindacale sostenendo che le esigenze di tutela della salute e dell'igiene dei cittadini ben avrebbero potuto essere salvaguardate mediante l'applicazione della normativa vigente in materia (che già imporrebbe la raccolta delle deiezioni dell'animale in capo al custode dello stesso). Partendo dal fatto che la normativa sul procedimento amministrativo "impone all'Amministrazione di esercitare il potere di cui è titolare in modo proporzionato, ossia di tenere, a tal fine, in considerazione non solo l'interesse pubblico che la stessa è istituzionalmente chiamata a perseguire, ma anche gli interessi secondari, pubblici o privati, che con tale potere entrano in conflitto", il Tar ha concluso che il provvedimento impugnato "si presta a essere censurato" per carenza del "requisito di necessarietà". In sostanza "il generico divieto di accesso degli animali, anche se custoditi, alle aree indicate nel provvedimento gravato risulta essere eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone e della libera esternazione della loro personalità. Infatti, il decoro, l'igiene pubblica e la sicurezza dei cittadini sono esigenze che ben possono essere tutelate dal Comune mediante lo svolgimento di attività di vigilanza circa il rispetto dei doveri comportamentali che la normativa di rango primario e secondario impone ai custodi di cani". Quanto poi al richiamo alla "taglia" del cane, per il Tar lo stesso "non solo è generico, perché privo di qualsivoglia riferimento oggettivo" ma si pone anche "in aperta violazione dell'ordinanza del ministero della Salute del 3 marzo 2009, che ha espunto l'obbligo della museruola nella conduzione dei cani all'aperto", prevedendo solamente "l'obbligo del custode di 'portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti'".
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