Italia e Estero

Sos Mediterranee, decreto Piantedosi comprime diritti migranti

AA

BRINDISI, 05 APR - "Non si può sanzionare una condotta che è volta a salvare la vita altrui". E' quanto hanno sostenuto Francesca Cancellaro e Dario Belluccio, legali della ong Sos Mediteranee, nel corso dell'udienza che si è tenuta oggi a Brindisi per discutere di eventuali profili di incostituzionalità del decreto Piantedosi, che regola la gestione dei soccorsi in mare. La discussione segue il ricorso contro il fermo amministrativo della nave della stessa ong, Ocean Viking, disposto il 9 febbraio scorso dalla Capitaneria di porto di Brindisi per presunte violazioni del decreto Piantedosi, e già sospeso dalla giudice del tribunale di Brindisi, Roberta Marra. Sono quattro i profili di dubbia costituzionalità del decreto Piantedosi illustrati oggi dagli avvocati della ong, tra cui, il rispetto del principio di proporzionalità in ordine all'automatismo della previsione sanzionatoria della pena accessoria del fermo amministrativo e il rispetto del principio di determinatezza nella parte in cui subordina il giudizio di illegittimità della condotta della nave impegnata nell'operazione di soccorso alle valutazioni formulate dall'autorità competente per il coordinamento delle operazioni in mare riconducibile ad uno stato terzo. "Il principio di proporzionalità dovrebbe - aggiungono - sempre guidare le scelte del legislatore nel momento in cui va a comprimere dei diritti fondamentali. In questo caso sono diritti fondamentali sia delle persone che possono essere colpite dalla sanzione della norma, e quindi le navi soccorritrici, ma anche diritti fondamentali dei naufraghi". I legali ritengono che "il decreto Piantedosi comprime questi diritti". "E' incostituzionale anche la previsione del decreto - concludono - che consente all'Italia di sanzionare una nave battente bandiera straniera che opera in acque internazionali per non aver ottemperato alle indicazioni di un'altra autorità statale (in questo caso la Libia)". La giudice Marra ha dato 60 giorni per la presentazione di ulteriori memorie sui profili di dubbia costituzionalità della norma e successivamente deciderà se accogliere le eccezioni di legittimità, e quindi l'eventuale remissione alla Corte Costituzionale di questi profili ( o altri che potrebbero emergere), o rigettare le istanze avanzate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti