Solo le Regioni decidono piani fabbisogno personale sanitario

ROMA, 21 LUG - Con la sentenza numero 114, depositata oggi, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024 che attribuisce ai ministri della Salute e dell'Economia e delle finanze il potere di approvare i piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale. Lo rende noto un comunicato della stessa Consulta. La disposizione, che attribuisce a livello statale il potere di approvare i piani, invade la potestà legislativa concorrente di tutela della salute e quella residuale regionale in materia di organizzazione perché i piani, come osservato dalla Corte costituzionale, servono a pianificare e organizzare le risorse umane delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale per garantire la piena funzionalità dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli di finanza pubblica. La Corte ha inoltre dichiarato incostituzionale l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024, come convertito, laddove sottopone a una verifica di congruità del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze le misure compensative che le Regioni devono adottare per poter incrementare la spesa per il personale sanitario. Tale verifica, secondo la Corte, comporta un controllo su decisioni che riguardano profili organizzativi di competenza delle Regioni perché la riallocazione delle risorse del bilancio regionale è un'operazione che comporta una ponderata valutazione di tutte le possibili opzioni che le Regioni possono scegliere per realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali. È, invece, conforme a Costituzione l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge numero 73 del 2024, come convertito, che prevede l'adozione di una metodologia per la definizione di criteri generali destinati a determinare il fabbisogno di personale sanitario. La disposizione, afferma la Corte, non è, di per sé, in grado né di aggravare, né di colmare i divari socio-economici esistenti tra le Regioni italiane e di violare il diritto alla salute, né tantomeno di invadere la competenza legislativa delle Regioni e la loro autonomia perché la metodologia è costruita su dati forniti dalle Regioni stesse.
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