Decreto salva casa 2024, un’ancora di salvezza

Dopo un percorso animato, mercoledì 24 luglio il Senato ha approvato il “Decreto salva casa”.
L'atteso provvedimento modifica le regole abitative di un immobile : dal limite minimo della superficie (che da 28 metri quadri passa a 20 mq), all'altezza del soffitto (che passa da 2,70 a 2,40 metri), per arrivare alla destinazione d'uso degli immobili.
Il Decreto presenta dunque meno requisiti stringenti per l'abitabilità, maggiori tolleranze costruttive ed esecutive , stato legittimo anche con qualche irregolarità.
Vediamo, a grandi linee, alcuni dei punti che interesseranno la grande parete degli utenti.
Edilizia libera

Viene semplificato l'iter burocratico per alcuni lavori nelle abitazioni. Ad esempio: si potranno installare pompe di calore fino a 12 kw ed eliminare barriere architettoniche, senza richiedere permessi.
Stesso discorso anche per l'installazione delle vetrate panoramiche amovibili e trasparenti - le cosiddette Vepa - e le tende a pergola o biodinamiche.
Standard abitativi

Cambiano anche i parametri per l'abitabilità degli immobili per una persona o per una coppia.
Per i monolocali, abitati da un unico inquilino , la metratura minima si abbassa da 28 a 20 mq. Per quelli in cui invece risiede una coppia , il limite minimo cala da 38 a 28 mq. Il giudizio valuta nuove altezze dei soffitti: da 2,70 metri si scende a 2,40.
Tolleranze costruttive

Il "Decreto salva casa" fissa, per gli interventi realizzati fino al 24 maggio 2024, maggiori tolleranze costruttive . Ovvero, se gli interventi non rispettano le misure autorizzate dal progetto come le caratteristiche di altezza, distacchi e cubatura della superficie coperta, non rappresentano una sostituzione edilizia.
Queste le solette di tolleranza:
6% se l'abitazione non supera i 60 mq;
5% per le superfici tra i 60 ei 100 mq;
4% tra 100 e 300 mq;
3% tra i 300 ei 500 mq;
2% per le superfici superiori a 500 mq.
Sottotetti

Il recupero dei sottotetti è sempre consentito anche se l'intervento non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
Devono invece essere rispettati:
i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio;
l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione;
la forma, la superficie e l'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali.
Difficoltà nei condomini
Per quanto riguarda i condomini, le eventuali difformità edilizie delle parti comuni non incideranno più su proprietà esclusiva, e viceversa. Nel caso in cui uno dei due spazi avesse irregolarità, i proprietari degli immobili avranno comunque la possibilità di modificare o riqualificare gli spazi che, invece, sono in regola.
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