Dopo un percorso animato, mercoledì 24 luglio il Senato ha approvato il “Decreto salva casa”.
L'atteso provvedimento modifica le regole abitative di un immobile : dal limite minimo della superficie (che da 28 metri quadri passa a 20 mq), all'altezza del soffitto (che passa da 2,70 a 2,40 metri), per arrivare alla destinazione d'uso degli immobili.
Il Decreto presenta dunque meno requisiti stringenti per l'abitabilità, maggiori tolleranze costruttive ed esecutive , stato legittimo anche con qualche irregolarità.
Vediamo, a grandi linee, alcuni dei punti che interesseranno la grande parete degli utenti.
Edilizia libera

Viene semplificato l'iter burocratico per alcuni lavori nelle abitazioni. Ad esempio: si potranno installare pompe di calore fino a 12 kw ed eliminare barriere architettoniche, senza richiedere permessi.
Stesso discorso anche per l'installazione delle vetrate panoramiche amovibili e trasparenti - le cosiddette Vepa - e le tende a pergola o biodinamiche.
Standard abitativi

Cambiano anche i parametri per l'abitabilità degli immobili per una persona o per una coppia.
Per i monolocali, abitati da un unico inquilino , la metratura minima si abbassa da 28 a 20 mq. Per quelli in cui invece risiede una coppia , il limite minimo cala da 38 a 28 mq. Il giudizio valuta nuove altezze dei soffitti: da 2,70 metri si scende a 2,40.
Tolleranze costruttive

Il "Decreto salva casa" fissa, per gli interventi realizzati fino al 24 maggio 2024, maggiori tolleranze costruttive . Ovvero, se gli interventi non rispettano le misure autorizzate dal progetto come le caratteristiche di altezza, distacchi e cubatura della superficie coperta, non rappresentano una sostituzione edilizia.
Queste le solette di tolleranza:
6% se l'abitazione non supera i 60 mq;
5% per le superfici tra i 60 ei 100 mq;
4% tra 100 e 300 mq;
3% tra i 300 ei 500 mq;
2% per le superfici superiori a 500 mq.
Sottotetti

Il recupero dei sottotetti è sempre consentito anche se l'intervento non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.
Devono invece essere rispettati:
i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio;
l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione;
la forma, la superficie e l'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali.
Difficoltà nei condomini
Per quanto riguarda i condomini, le eventuali difformità edilizie delle parti comuni non incideranno più su proprietà esclusiva, e viceversa. Nel caso in cui uno dei due spazi avesse irregolarità, i proprietari degli immobili avranno comunque la possibilità di modificare o riqualificare gli spazi che, invece, sono in regola.



