Stage e tirocini: arriva il compenso minimo

Il compenso minimo secondo l’accordo Stato-Regioni è di 300 euro, ma ci sono aziende che riconoscono a stagisti o tirocinanti cifre anche più alte. L’intesa raggiunta nei giorni scorsi vuole da un lato combattere l’uso distorto di questi strumenti di inserimento nel mondo del lavoro, e, dall’altro, aderire al «quadro per la qualità dei tirocini», adottato dalla Commissione Europea nell’aprile 2012.
L’effetto della riforma del lavoro non interviene sugli stage curricolari che sono parte del corso di studi o sui praticantati. È attivo invece su tirocini formativi e di orientamento svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola-lavoro; su tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; su tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.
L’accordo fissa anche la durata di stage e tirocini. Per i neodiplomati e i neolaureati il limite è di 6 mesi, per i disoccupati e gli inoccupati di 12 mesi, per i diversamente abili di 24 mesi. Alla scadenza, dovranno scattare altre forme contrattuali previste dalla riforma.
È inoltre regolamentato il numero di tirocinanti che ogni azienda può ospitare: uno per le piccole e medie imprese fino a 5 dipendenti; due tirocinanti o due stagisti per pmi da 6 a 20 dipendenti; un numero che sia pari al 10% dei lavoratori a tempo indeterminato per aziende che hanno più di 20 dipendenti. I «paletti» antiabusi vietano anche alle aziende di sostituire con tirocinanti i lavoratori in malattia, maternità o ferie. Se poi le imprese arrivano da un periodo di cassa integrazione o licenziamenti, l’utilizzo di stage o tirocini è bloccato per un anno.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato