Economia

Con il Superbonus si può trasformare anche la stalla

La precisazione dell’Agenzia delle Entrate amplia le potenzialità di intervento nelle aree rurali della nostra provincia
La riqualificazione può riguardare diversi tipi di edifici
La riqualificazione può riguardare diversi tipi di edifici
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Non ci saranno stalle aperte e non ci sarà fuga di buoi. Perché col Superbonus ora è possibile trasformare anche le stalle in abitazioni e detrarre parte dei costi della ristrutturazione al 110%. Una notizia (o per essere corretti una precisazione dell’Agenzia delle Entrate) che farà piacere ai tanti proprietari di aziende agricole della nostra provincia, dalla Bassa alle valli, dove sono presenti immobili un tempo adibiti al rifugio di animali, fienili, piccoli depositi di attrezzi agricoli.

Con la risposta all’«interpello» numero 538 è emerso che il superbonus per interventi di efficientamento energetico e antisismici è applicabile se si desidera trasformare un una stalla, un magazzino o un deposito (accatastati come C/2 o C/6) a condizione che, dal provvedimento amministrativo che ne autorizza i lavori di ristrutturazione, risulti la destinazione finale di abitazione.

A chiedere chiarimenti è un contribuente comproprietario, con il coniuge, di un immobile adibito in passato a stalla, ricovero attrezzi agricoli e fienile. L’obiettivo del contribuente è effettuare lavori nel 2021 ammissibili al sismabonus per trasformare il fabbricato in unità immobiliare residenziale. Su una facciata dell'edificio, costituita da un muro di pietra antico, sono però ammessi solo lavori di risanamento e restauro conservativo, e l'intento del contribuente è effettuare opere ammesse al bonus facciate. La precisazione dell’Agenzia delle Entrate ricorda che per accedere al superbonus del 110% per lavori di riduzione del rischio dell'edificio con cambio di destinazione dello stesso in residenziale è indispensabile il cambio di destinazione d’uso; mentre per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del bonus facciate di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020, anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico.

 

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