Cronaca

Bozzoli: perché due sentenze arrivano a conclusioni diverse sul forno

Per la Corte che ha condannato Giacomo Bozzoli per l’omicidio dello zio, il forno è il cuore dell’omicidio, mentre per il giudice che ha assolto Oscar Maggi è «un’ipotesi macchinosa»
Mario Bozzoli sul forno della sua fonderia di Marcheno dove l'otto ottobre 2015 è svanito nel nulla
Mario Bozzoli sul forno della sua fonderia di Marcheno dove l'otto ottobre 2015 è svanito nel nulla
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Dopo quasi dieci anni, i dubbi non sono fugati. Anzi, aumentano. Due sentenze, stesso caso, ma letture differenti. E al centro resta sempre il forno grande della fonderia di Marcheno. La sentenza di condanna di Giacomo Bozzoli firmata nel 2022 dalla Corte d’Assise presieduta da Roberto Spanò e confermata in appello e Cassazione, afferma che, alla luce della perizia e dell’esperimento giudiziale (il maialino adagiato in un bagno di metallo fuso), è stato possibile ricostruire modalità, tempo e luogo della distruzione del corpo di Mario Bozzoli, svanito nel nulla la sera dell’otto ottobre 2015. La sentenza di assoluzione di Oscar Maggi definisce invece quella ricostruzione «l’ ipotesi del forno» e parla esplicitamente di «ragionevoli dubbi».

Le certezze della Corte

Nella sentenza di condanna di Giacomo Bozzoli si spiega che Mario Bozzoli è stato ucciso «adagiandolo, anche avvalendosi della collaborazione di terze persone, sulla superficie di un bagno di metallo fuso nel forno grande della Fonderia Bozzoli S.r.l., sino a ottenerne la carbonizzazione e l’incenerimento». 

E ancora: «La perizia avvalorata dall’esito dell’esperimento giudiziale (…) ha dimostrato che il corpo di Mario Bozzoli può essere stato distrutto nel forno; che in tal caso non vi sarebbero verificate esplosioni, nemmeno di minima portata».

Queste – in sintesi – le conclusioni formulate dai periti all’esito dell’esperimento: 

  • Un corpo con le caratteristiche fisiche di Mario Bozzoli poteva essere inserito all’interno del complesso cappa/crogiolo del forno più grande della fonderia Bozzoli;
  • L’introduzione di un corpo all’interno di un forno fusorio non è destinata inevitabilmente a provocare un’esplosione: l’esplosione non si verifica nel caso in cui il corpo sia semplicemente adagiato sul bagno di metallo.

Secondo la Corte, è stato possibile risalire «alle modalità, al tempo e al luogo della distruzione del corpo della vittima».  Specificando che «l’omicidio e la distruzione del cadavere non sarebbero stati possibili - e non poteva essere diversamente - se Maggi non avesse previamente garantito a Giacomo Bozzoli di non ostacolarlo».

I dubbi del Gup

Nella sentenza di assoluzione di Oscar Maggi, la stessa ricostruzione viene presentata così: «Questa è la cosiddetta ipotesi del forno». Il giudice precisa che occorre: «verificare se la ricostruzione (…) sia la sola razionalmente percorribile oppure se (…) siano delineabili scenari alternativi alla tesi del forno».

In merito all’esperimento del maialino bruciato in un forno per riprodurre in scala l’omicidio di Mario Bozzoli, sottolinea un elemento tecnico decisivo: «L’esperimento partiva da una situazione di fatto difforme da quella della sera dell’otto ottobre 2015 quando, nel forno grande, era in pieno svolgimento un processo di colata in condizioni radicalmente differenti».

Fino ad arrivare a «sollevare ragionevoli dubbi sull’ipotesi del forno» e al contrario spiegare che «l’ipotesi che si ritiene più probabile» sia quella del trasporto del corpo di Mario Bozzoli fuori dall’azienda. Tesi scartata dalla Corte d’assise nel corso del processo a carico di Giacomo Bozzoli.  «Verificato che ragionevolmente il processo di colata era in corso e che era stato completato regolarmente, sono subito evidenti i punti deboli dell’ipotesi del forno innanzitutto sul piano operativo», sostiene il gup arrivando a dire che  «il corpo di Mario Bozzoli non avrebbe potuto essere “adagiato su un bagno di metallo fuso” (come invece è accaduto per la carcassa del suino nell’esperimento giudiziale, in cui il crogiolo era pieno), ma avrebbe dovuto essere spinto all’interno di un buco con tutti i pericoli che un’azione di questo tipo avrebbe potuto arrecare all’incolumità fisica degli stessi assalitori.  L’azione, infatti, sarebbe stata necessariamente repentina poiché, secondo l’ipotesi accusatoria, i colpevoli avrebbero avuto circa 3 minuti per tramortire/uccidere Mario Bozzoli, trasportarne il corpo al forno grande e immettervelo». Per chi ha assolto Maggi  «il fatto che i resti non siano stati trovati è un ulteriore elemento che rende (quantomeno) incerta l’ipotesi del forno».

La fumata anomala

A dieci anni dai fatti, uno dei punti più delicati resta quello della cosiddetta fumata anomala registrata nel forno grande della fonderia la sera dell’8 ottobre 2015. «A far concentrare l’attenzione generale sulla fumata sia stata la sua concomitanza con la sparizione di Mario Bozzoli». si legge agli atti.

Nella ricostruzione accolta dalla Corte d’Assise, la fumata viene letta come compatibile con l’introduzione di un corpo nel forno. La sentenza richiama le risultanze dell’esperimento giudiziale, descrivendo gli effetti osservati: «un fumo di una colorazione biancastra, più o meno denso», «un odore di cheratina bruciata abbastanza forte», «durato per un breve periodo».

Nel passaggio conclusivo sulla perizia, la Corte afferma: «la perizia avvalorata dall’esito dell’esperimento giudiziale (…) ha dimostrato che il corpo di Mario Bozzoli può essere stato distrutto nel forno». Secondo la Corte d’Assise di Brescia «la “fumata anomala” disvela quantomeno la modalità della parte terminale dell’uccisione e il motivo per il quale non sia stato rinvenuto il cadavere».

In questo quadro, la fumata anomala si inserisce nella ricostruzione complessiva che, secondo la sentenza 2022, consente di risalire: «alle modalità, al tempo e al luogo della distruzione del corpo della vittima». Il giudice Roberto Spanò aggiunse che «non può sfuggire come le persone presenti in azienda al momento del fatto abbiano cercato accuratamente di allontanare Mario dalla “fumata anomala”, anticipando o posticipando, a seconda dei casi, la sua scomparsa».

Il gup assolvendo Oscar Maggi mette in dubbio il piano temporale: «Si è assunto l’orario delle 19.18 come quello – certo - in cui si era determinato l’evento scatenante la fumata, in realtà questa collocazione temporale è data da una stima - inevitabilmente approssimativa» scrive il giudice, E successivamente: «Le 19.18.30 sono un orario appunto indicativo e l’ipotesi che a determinare la fumata anomala sia stata la cattiva qualità del rottame (…) costituisce al contrario un’opzione del tutto plausibile».

Infine, sul piano metodologico, si legge che occorre: «verificare se la ricostruzione (…) sia la sola razionalmente percorribile oppure se (…) siano delineabili scenari alternativi alla tesi del forno».  La sentenza conclude che gli elementi raccolti sono tali da: «sollevare ragionevoli dubbi sull’ipotesi del forno».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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