Loggia Ungheria, per la corte «Davigo violò l’obbligo del riserbo»

Le motivazioni della corte d’appello di Brescia: «I verbali erano coperti dal segreto»
Piercamillo Davigo al processo d'appello di Brescia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Piercamillo Davigo al processo d'appello di Brescia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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«Piercamillo Davigo, ex componente del Csm, consegnando ad alcuni suoi colleghi all’interno dello stesso Consiglio i verbali su una presunta loggia Ungheria da lui ricevuti dal pm di Milano Paolo Storari, il quale chiedeva di essere tutelato per via di un freno posto dai suoi capi alle indagini sulle dichiarazioni dell’avvocato siciliano, avrebbe violato sia «quei doveri di riserbo e di silenzio che (…) gli erano specificamente imposti dal suo ruolo», sia «le disposizioni circolari (…) che, in ipotesi, se fossero state seguite, come si è visto avrebbero certamente impedito la divulgazione di quelle propalazioni».

Lo scrive la corte d’appello di Brescia nelle motivazioni del processo «bis» con cui è stata confermata la condanna a un anno e tre mesi per l’ex pm del pool Mani Pulite, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio. Per i giudici il «punto fermo» è che i contenuti delle dichiarazioni di Amara erano «oggetto di un’indagine coperta dal segreto investigativo» e «dall’obbligo del segreto».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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