Cronaca

Cosa dice la legge per i reati sessuali su minori

Valeria Cominotti
Il minorenne di età superiore a quattordici anni è titolare ed esercita la libertà sessuale. Del minorenne di età inferiore a quattordici anni, invece, è tutelata una condizione di intoccabilità della sfera sessuale e della sua integrità psico-fisica
Il tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
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Il reato di «violenza sessuale» di cui all’art. 609 bis del codice penale punisce la persona che «con violenza, o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali». La pena è quella della reclusione da 6 a 12 anni.

La stessa pena è prevista per il reato di «atti sessuali con minorenne» di cui all’art. 609 quater, il quale punisce «chiunque compia atti sessuali con persona che non abbia compiuto gli anni quattordici» (la norma punisce altresì chiunque compia atti sessuali con persona infrasedicenne, ma solo se il colpevole sia l’ascendente, il genitore, il tutore o altra persona che abbia una relazione di cura e custodia della persona minorenne o che con questa conviva; punisce altresì la persona che, nella stessa tipologia di relazione, compia atti sessuali con il minore di anni 18, quando abusi della fiducia riscossa o del ruolo ricoperto).

Differenze

A fronte della «stessa pena», ricorre il reato di «atti sessuali con minorenne» solo in via residuale rispetto al reato di «violenza sessuale»: qui si richiede «violenza, minaccia o abuso di autorità» e la condotta è definita in termini di costrizione a compiere o subire atti sessuali; invece, abbiamo il reato di «atti sessuali con minorenne» se il minore compie atti sessuali in maniera consenziente, senza costrizione o induzione.

Si può comprendere come siano tutelati beni diversi: il minorenne di età superiore a quattordici anni è titolare ed esercita la libertà sessuale; del minorenne di età inferiore a quattordici anni, invece, è tutelata una condizione di intoccabilità della sfera sessuale e della sua integrità psico-fisica, nella prospettiva di consentire il corretto sviluppo della sessualità. Ecco, quindi, che in ogni caso è punito il compimento di atti sessuali con il minore di anni quattordici e la pena per tale reato è la stessa prevista per il reato di violenza sessuale.Non solo: se la persona offesa «non ha compiuto dieci anni» (al momento del fatto, si intende), la pena è raddoppiata.

Infine, sia che si tratti di violenza sessuale su persona minorenne che di atti sessuali con minorenne, l’esecuzione della pena avviene in carcere, nel senso che le misure alternative al carcere possono essere concesse solo dopo l’osservazione obbligatoria in carcere della persona condannata per un anno.

Avvocata Valeria Cominotti, vicepresidente del Consiglio Ordine avvocati di Brescia

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