Incidenti stradali: cosa succede in caso di fuga e omissione di soccorso
Quando arrivano notizie di incidenti stradali nei quali un automobilista si allontana senza curarsi delle altre persone coinvolte, spesso ci si chiede quali siano le sanzioni previste dalla legge. Come capita in molti altri casi, si devono prendere in considerazione diverse disposizioni, che fanno riferimento a differenti codici normativi.
I casi
Per prima cosa è importante precisare che la fuga e l’omissione di soccorso sono due reati che si configurano in maniera diversa. Entrambi sono regolati dall’articolo 189 del Codice della strada, entrato in vigore il primo gennaio del 1993. Partiamo dalla fuga. Secondo il comma 6 chiunque in caso di incidente con danno alle persone non rispetta l’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a un anno, mentre la sospensione della patente va da uno a tre anni.
In caso di omissione di soccorso (comma 7), invece, la reclusione può andare da un anno a tre anni e la patente può essere sospesa per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. L’omissione di soccorso, per altro, è prevista anche dal Codice penale, al comma 2 dell’articolo 593. «Chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità» è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Differenze
Non viene arrestato il conducente che si ferma e – se serve – presta soccorso alle persone ferite. Così come non rischia la reclusione il conducente responsabile dell’incidente che si mette a disposizione della Polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto.
La differenzia sostanziale è questa. Con la fuga l’obiettivo è quello di evitare l’identificazione da parte delle Forze dell’ordine. Mentre il reato di omissione di soccorso serve per tutelare le persone che hanno bisogno di aiuto. I due reati possono dunque essere contestati insieme, ma anche singolarmente. Si può poi incorrere anche in conseguenze dal punto di vista civile: se si commette un reato, infatti, ci si espone al rischio di un risarcimento danni.
Codice penale
Oltre ai reati previsti dal Codice stradale ci sono quelli delineati dal Codice penale. Gli articoli da tenere in considerazione quando un conducente causa la morte di una persona o una lesione personale grave violando le norme sulla disciplina stradale sono il 589 bis e il 590 bis. Nel caso di omicidio stradale la reclusione va dai 2 ai 7 anni, mentre va da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da un anno a tre anni per le lesioni gravissime. Le pene vengono inasprite quando il conducente risulta in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Ma anche quando viene stabilito che la guida è imprudentemente pericolosa o nel caso in cui il conducente non abbia la patente o questa sia stata revocata o sospesa. O quando il veicolo è sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Logicamente fuggire o non prestare soccorso dopo aver commesso un omicidio stradale o aver causato delle gravi lesioni per non aver rispetto il codice della strada comporta delle aggravanti. Nel primo caso si fa riferimento all’articolo 589 ter del Codice penale e nel secondo caso l’articolo di riferimento è il 590 ter. Se il conducente si dà alla fuga dopo aver causato la morte di una persona la pena viene aumentata da un terzo a due terzi, ma comunque non può essere inferiore a cinque anni. Quando invece la fuga avviene dopo aver causato delle lesioni gravi, la pena viene aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
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