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Balconi più sicuri e il decoro esterno

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>>>Ho acquistato un alloggio al 1° piano in un condominio situato in centro a Brescia. Ho fatto installare dei fianchetti laterali sul balconcino delle scale - lato cortile – per motivi di sicurezza (evitare lo scavalcamento). L'amministratore mi ha invitato a rimuovere la struttura, nonostante il fatto che nel detto condominio esistono altri fianchetti laterali nei piani superiori e che non ritengo possano danneggiare esteticamente la facciata. Naturalmente non ho aderito.

Ritanna ClericiBrescia

>>>Ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile (richiamato per il condominio dall'articolo 1139), il condomino "può servirsi della parte comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa". Tra gli altri limiti all'uso singolo delle parti comuni, l'unico che potrebbe avere un peso nel caso specifico è quello dettato dall'articolo 1120 che vieta l'alterazione del decoro dell'edificio. Quindi se il decoro non è alterato (come ci sembra) l'opera è perfettamente lecita e può essere eseguita anche senza l'assenso dell'assemblea. Si noti che l'alterazione al decoro va valutata caso per caso, e non è basata su considerazioni estetiche, ma sul rispetto delle linee architettoniche dell'edificio come al momento esistenti (quindi se ci sono altri cancelletti…) e che l'opera non riguarda la facciata ma il lato cortile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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