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Raduni e responsabilità degli organizzatori: un capitolo oneroso tutto da valutare e d'approfondire

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Grazie alla disponibilità dell’amico Ubaldo Vallini postiamo queste spettacolari immagini di un incidente occorso domenica 1 luglio durante una gita di un gruppo di amici vespisti lungo una strada di Bagolino (BS).
Le immagini si riferiscono ad uno spettacolare incidente accaduto nei pressi del lago d'Idro che fortunatamente non ha avuto tragiche conseguenze. Coinvolte un’auto e una Vespa storica.
Forse la Fiat Panda che vedete ribaltata voleva mettersi da parte per lasciar passare le tante Vespa i impegnate in un bel percorso panoramico a margine di una manifestazione dedicata al marchio di Pontedera. Fatto sta che con la ruota anteriore destra la vettura è salita su uno sperone di roccia che è diventato una sorta di trampolino.
L’inerzia ha fatto il resto: l'auto si è ribaltata ed è finita proprio su una Vespa che stava sopraggiungendo dall’opposta direzione.
Un incidente dalla dinamica terrificante, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, se non avesse giocato un suo ruolo la prontezza di riflessi della ragazza alla guida della Vespa.
La donna, una 37enne di Rovereto, è riuscita infatti ad abbandonare la sua vecchia e amata PX 125 all’ultimo momento. E’ andata ugualmente a sbattere contro l’auto, ma è riuscita a rotolare di lato, senza finirci sotto e ad evitare di cadere dallo stretto ponte che in quel punto scavalca un baratro di una trentina di metri.
La donna ha dovuto comunque far ricorso alle cure mediche, tuttavia si è salvata.
Al di là dell’episodio e della sensazionalità delle immagini, la situazione stessa richiama un tema molto importante relativamente lo svolgimento dei raduni.

Nonostante in questo caso nulla ha a che vedere il tema dei raduni, va detto che a carico degli organizzatori esistono delle precise previsioni di responsabilità i cui limiti tuttavia spesso non sono così netti e definiti e sui quali vale la pena richiamare una riflessione.
Nelle autorizzazioni allo svolgimento di eventi su strada di solito viene prescritto agli organizzatori l'obbligo di segnalare i punti pericolosi del percorso e di disporre, se la segnalazione può non essere sufficiente, protezioni per i concorrenti o comunque per i partecipanti alla manifestazione.
Una logica che vale come per le corse ciclistiche al pari di qualsiasi altra manifestazione su strada. Generalmente è il Comune stesso dove si svolge l’evento a richiedere la stipula di una polizza contro danni che potrebbero verificarsi nel corso della manifestazione, ma se non lo fa è comunque consigliabile che l'organizzatore stipuli un'adeguata polizza.

Del resto alla responsabilità civile, che è la responsabilità coperta di solito da una polizza assicurativa, e che di solito si contesta nel caso un danno derivi da un’inosservanza del regolamento tecnico da parte degli organizzatori oppure per ‘colpa’, situazione che  deriva da atteggiamenti di negligenza, imperizia o imprudenza degli stessi organizzatori, come spiega il Codice Civile, si aggiunge anche la responsabilità penale (che la legge individua come ‘personale’  e non trasferibile sull’assicurazione). In questo caso la condanna inflitta è a carico di coloro che si sono comportati contro le regole e a cui l’eventuale reato è stato contestato a titolo personale.
Tanto per essere concreti  c’è responsabilità penale quando a causa dei comportamenti di negligenza, imperizia o imprudenza ci siano stati dei feriti (su querela di parte del ferito, ovviamente) o dei morti. In quest'ultima e remota eventualità l’azione penale è obbligatoria e il procedimento prende procedimento d’ufficio.
Il terso elemento di responsabilità è invece quello della responsabilità amministrativa, legata all’omessa ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità che concede l'autorizzazione all’evento, quando dall’omissione non derivino danni alle persone. Il problema si risolve con il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Tra le responsabilità degli organizzatori rientra quindi anche la necessità di controllare che il manto stradale non presenti insidie per i concorrenti, insidie che, se non eliminabili, devono essere segnalate. Ovviamente un pericolo può essere segnalato in quanto avvistabile al momento del sopralluogo da parte degli organizzatori e non se subentra per un caso sopravvenuto o altre situazioni (e l’auto ribaltata delle foto ne è uno dei tanti esempi).
La letteratura spiga anche come le condizioni della strada e dell’asfalto, per costituire pericolo, deve avere un carattere di anormalità, cioè costituire un'insidia non solo per chi partecipa all’evento, ma anche per il normale utente della strada.

Detto questo vanno aggiunte alcune riflessioni: non è certo esigibile che gli organizzatori di un evento, una volta accertato che il percorso è privo di anomalie, si mettano a presidiare, nei giorni e nelle notti che precedono la manifestazione, ogni metro del percorso per eliminare i pericoli (buche causate dalla circolazione, spargimento di sostanze sdrucciolevoli o ostacoli da cadute di massi o pioggia) che dovesse insorgere.

Chi partecipa all’evento deve mantenere una condotta adeguata per scongiurare danni a sé ed a terzi, qualora si mantenga un comportamento contrario alla necessaria diligenza e prudenza o non rispetti le regole della circolazione, che sono sempre da rispettare quando l’evento u una gara sono svolti su strada aperta alla pubblica circolazione.

In questo senso va anche aggiunto che l’iscrizione ad un evento, infatti, non preclude il rispetto delle più elementari regole di comune prudenza e diligenza.
Sul fronte del presidio di rotatorie e di incroci pericolosi, giova ricordare come le persone addette alle segnalazioni non hanno potere giuridico di dirigere il traffico, e quindi non possono impartire ordini agli utenti delle pubbliche strade, salvo trattasi di persona abilitata alla scorta tecnica e incaricata ad uopo come previsto dal comma 6-bis dell'art. 9 del codice della strada.

Rammentiamo che la chiusura totale o parziale di una strada per garantire il passaggio di un evento è un provvedimento preso e concesso nella fase di autorizzazione della manifestazione e non automaticamente previsto dall'articolo 9 del Cds.

La presenza degli sbandieratori (anche se non possono bloccare il traffico) è determinante per l’attribuzione della responsabilità all'automobilista in transito che abbia ritenuto di non adeguare la sua condotta di guida alla situazione di pericolo segnalata.
L’assenza di sbandieratori potrebbe poi rilevare sul fronte dell’imputazione di responsabilità per gli organizzatori.

Ciò accade in particolare quando agli organizzatori viene indicato dall’ente o da chi firma l’autorizzazione alla realizzazione all’evento  di disporre di personale di segnalazione per un’adeguata  sorveglianza del percorso, del pubblico e degli incroci.
Se è poi vero che ogni moto o automobile storica sono assicurate e per qualsiasi danno, in caso di necessità è anche vero che deve essere possibile individuarne il responsabile, si pensi, ad esempio, al caso di un incendio di una moto che si propagasse ad altre: poter stabilire quale di queste si è incendiata per prima può risolvere la responsabilità, diversamente sono problemi per chi organizza. Del resti ci sono compagnie che stipulano polizze apposite per i raduni di moto e di auto. Il patrocinio del Comune può aiutare così come la partecipazione della Proloco che può estendere la sua assicurazione.
Anche nel caso di furti possono nascere problemi: resta importante che in ogni lato di accesso al parcheggio siano apposti dei cartelli ben visibili sui quali sia riportata una dicitura di questo genere:

“Parcheggio Libero INCUSTODITO L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità riguardo ad eventuali furti (anche parziali) o danneggiamenti delle moto e di altri veicoli depositati in loco”.


Questo dovrebbe essere sufficiente a far salvi dai danni da furto.

Roberto Manieri

r.manieri@giornaledibrescia.it

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