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Blocco degli Euro Zero: la Regione Lombardia deroga per le storiche e supera i registri Asi e Fmi

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Era annunciato da tempo, ma come gran parte delle cose burocratiche in Italia, anche l’avvio del divieto assoluto di circolazione nella regione Lombardia per motociclette e ciclomotori Euro Zero è arrivato per gli appassionati come un fulmine a ciel sereno.
In effetti sono stati in tanti gli amici che nel fine settimana, incontrati alla mostra scambio di Montichiari, ci hanno chiesto lumi. Ed a tutti la stessa risposta.
Già, perché dal 15 ottobre scorso, la legge regionale 24/2006 impone il fermo dei vecchi motorini e delle moto a due tempo euro zero.

Parallelamente la norma blocca sino al 15 aprile 2012, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 anche la auto a benzina Euro Zero ed i Diesel Euro 1 e 2.

Nessun limite è posto invece per le motociclette euro Zero a quattro tempi.

Per le moto e i motorini a due tempi un fermo definitivo, a meno che i veicoli non siano certificati quali storici e di interesse collezionistico e quindi in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.

La misura, si spiega nella dgr 29 luglio 2009, n. 89958 (vedi QUI), viene giustificata dai dati dell’Arpa Lombardia circa l’impatto su scala regionale delle emissioni dei motocicli e dei ciclomotori a due tempi «pre-euro» (ovvero euro zero), quantificabili «in circa 450 t/a di Pm10 e in circa 30.000t/a di Cov (composti organici volatili), rispettivamente l’8% e il 60% delle emissioni totali derivanti dal settore traffico». Tutto ciò premesso viene specificato che «i Cov sono precursori della formazione di Pm10 secondario che, a sua volta, rappresenta una quota variabile, mediamente tra il 50 e il 70% del Pm10 totale».
In questo contesto la Regione richiama anche la considerazione di come «i Cov e il Pm10 emessi da ciclomotori e motocicli a due tempi Euro Zero manifestano una tossicità elevata, in relazione alla presenza di determinate tipologie di composti organici».

Secondo la Regione Lombardia «la misura del fermo assoluto per ciclomotori e motoveicoli a due tempi produrrà a regime (ovvero dal 15 ottobre scorso) un impatto positivo, in termini di riduzione delle emissioni quantificabile in circa il 75% per il Pm10 e in circa l’85% per i Cov, considerando anche le nuove emissioni generate dalla sostituzione del parco stesso con veicoli a bassa emissione».

Per poter circolare con le vecchie Vespa, per esempio, servirà il certificato di storicità. Altrimenti addio.
Tutto ciò premesso va detto che gli attestati di storicità appartengono al novero Asi, mentre la Fmi garantisce la possibilità di iscrivere la motocicletta al Registro Storico, ma non rilascia certificati di storicità.

Ma non è tutto. C’è infatti dell’altro e molto importante.


Già, perché la Regione Lombardia esplicitamente va oltre il disposto dell’articolo 60 del Codice della Strada che individua in Asi, Fmi e Registri storici Alfa Romeo, Fiat e Lancia  gli organismi deputati a certificare la storicità così da poter aggirare il blocco dei veicoli Euro Zero a benzina per le auto, Euro Zero per le due ruote a due tempi ed Euro 0, 1 e 2 per i diesel.
La Regione Lombardia,  con deliberazione n. VIII/011048 della seduta del 20 gennaio 2010 ha integrato la leggere regionale  24/2006 specificando come  “sia pervenuta la segnalazione di esistenza di registri ulteriori rispetto a quelli specificati dall’articolo 60, comma 4, del Codice della Strada (d.lgs. 285/92 e ss.mm.ii) con la richiesta di riconoscere anche per i veicoli storici iscritti in tali registri l’esclusione dell’applicazione delle citate disposizioni  regionali per la limitazione della circolazione dei veicoli inquinanti”.


A questo punto la Regione ritiene opportuno “considerare uniformemente la categoria  dei veicoli che, se dotati dei medesimi requisiti di storicità previsti dalla normativa vigente, sono da ritenersi esclusi dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti, ai sensi della citata dGr 7635/08 e ss.mm.ii.”.

Ritenuto pertanto che  l’esclusione dei veicoli storici dalle limitazioni regionali alla circolazione dei veicoli inquinanti possa essere estesa anche ai veicoli in possesso dei medesimi requisiti definiti dal Regolamento attuativo del Codice della Strada (art. 215 del dPr 495/92, iscritti in registri ulteriori  rispetto a  qualli specificati all’art. 60, comma 4, Cds, espressamente identificati da Regione Lombardia, in conformità dalle norme vigenti, la Regione ha deciso di riformulare il quarto capoverso della legge regionale, sollevando dal divieto “ai soli fini dell’esclusione dalle limitazioni alla circolazione, i veicoli dotati dei requisiti tecnici previsti dal Regolamento attuativo del Codice della Strada (art. 215 del dPr 495/92) in possesso DELL’ATTESTATO DI STORICITA’ O DEL CERTIFICATO DI IDENTITA’/OMOLOGAZIONE RILASCIATO DALLE ASSOCIAIZONI IDENTIFICATE DA REGIONE LOMBARDIA  SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ STABILITE CON SPECIFICO PROVVEDIMENTO REGIONALE, in conformità con le vigenti norme”.


In questo senso la Giunta Regionale demanda “alla competente Direzione Generale Qualità dell’Ambiente  l’identificazione delle associazioni e dei rispettivi registri, ULTERIORI RISPETTO A QUELLI SPECIFICATI ALL’ARTICOLO 60, COMMA 4, DEL CDS,  ai soli fini dell’esclusione dei veicoli iscritti in detti registri dal rispetto delle limitazioni regionali alla circolazione dei veicoli inquinanti”.

Non a caso le Legge Regionale, raccordata con tutte le diposizioni, ora recita (vedi legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3, articolo 17, comma d (Legge regionale): “d) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente: i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale”.

A questo punto abbiamo chiamato la Regione Lombardia, dove laconicamente ci è stato spiegato come la norma abbia tutt’ora bisogno di una norma di attuazione, “in assenza della quale la disposizione non ha effetto”.


Ora, se è vero come è vero che la Regione Lombardia è uno dei pochi enti attivi e illuminati, tanto da introdurre questa norma libertaria e che sottrae gli appassionati da oneri fissati da una norma, quella dell’art. 60, che privilegia l’Asi anche se è un’associazione privata, va da se sperare che la norma di attuazione arrivi quanto prima.
Insomma, un sasso nello stagno è stato lanciato, e speriamo che produca l’effetto di un masso.

Il tutto a fronte della grande apertura della Regione a superare le barriere burocratiche ed a svincolare gli appassionati da gioghi onerosi. Un motivo di riflessione per tanti per adeguare le politiche a favore dei collezionisti, introducendo una logica no-profit che si possa conciliare con la passione.

Roberto Manieri

r.manieri@giornaledibrescia.it

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