Il tempo stringe. Già perché entro il 12 febbraio dovranno essere completate le operazioni di ritargatura dei motorini, regime che ovviamente si estende anche ai ciclomotori storici ed aventi oltre venti anni.
Un decreto ministeriale (2 febbraio 2011) che si riferisce alla ‘Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori (11A04290)’ aveva fissato alcuni termini di taglio organizzativo: i primi motorini chiamati alla ritargatura erano gli esemplari il cui targhino riportava una sequenza numerica che inizia con 0, 1 oppure 2: targa e certificato di circolazione doveva essere chiesta entro il 1° giugno. Entro il 31 luglio doveve invece provvedere chi aveva una sequenza che partiva con 3, 4 o 5. Il 29 settembre scadeva il termine per chi aveva 6, 7 oppure 8. Il 28 novembre è stato invece l’ultima giorno utile per chi aveva una sequenza numerica che iniziava per 9 oppure una sequenza alfanumerica che iniziava con A.
Chi non ha presentato la domanda entro queste date non rischia sanzioni, ma visto che la consegna di nuove targhe e certificati potrebbe tardare, potrebbe essere difficile riceverli entro il 13 febbraio 2012, data dalla quale scatteranno multe da 389 euro a 1.559 per chi avrà ancora il targhino.
Ovviamete va ricordato che quando si appone al ciclomotore la targa quadrata si dovrà far adeguare in agenzia il contratto assicurativo, basato non più sul numetro di telaio ma su quello della targhetta nuova.
Come ritargare il motorino
Per ottenere la nuova targa è possibile andare in qualsiasi ufficio provinciale della Motorizzazione o in un’agenzia abilitata come Centro servizi motorizzazione e dichiararsi proprietari (comproprietari, acquirenti, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o acquirenti con patto di riservato dominio) dei veicolo. Per i minori la dichiarazione va firmata da chi ha la potestà genitoriale o la tutela.
La domanda e i moduli
La domanda va fatta sugli appositi modelli allegando le ricevute di tre versamenti.
Per il rilascio del certificato di circolazione e della targa per ciclomotori già in circolazione è necessario:
presentare la domanda, su apposito modello (TT 2118), presso un ufficio della Motorizzazione Civile, compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute. Il modulo è reperibile presso gli uffici della Motorizzazione ed è disponibile online.
Carica QUI la modulistica del Ministero.
Al modulo compilato occorre allegare:
· attestazione di versamento di 9 euro sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti;
· attestazione di versamento di 29,24 euro sul c.c.p. 4028 intestato al Dipartimento Trasporti;
· attestazione del versamento di 12,92 sul c.c.p. 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato;
· fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale o relativa annotazione sul modello di domanda;
· contrassegno di identificazione;
· certificato di idoneità tecnica in originale ovvero, in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, la relativa denuncia. In tali casi, nonché quando il certificato di idoneità tecnica sia deteriorato in modo da rendere illeggibile in tutto o in parte i dati tecnici, per il rilascio del Certificato di Circolazione e dell'eventuale targa può essere richiesto previa visita e prova;
· se trattasi di società, autocertificazione con numero di iscrizione alla Camera di Commercio.
In caso di vendita
In caso poi di passaggio di proprietà non occorre autenticare la firma del venditore né redigere un atto di vendita da registrare al Pra. Il venditore dovrà comunicare alla
Motorizzazione o in agenzia la sospensione della circolazione a suo nome e togliere la targa, che potrà conservare o distruggere (basta che indichi quale scelta fa). L'acquirente, se non ha già una targa non abbinata ad altro mezzo, deve chiederne una presentando copia del certificato di sospensione (autenticata dal venditore con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e del documento d'identità del vecchio proprietario.
La confusione sui tempi
Il decreto ministeriale così com'è stato pubblicato non appare per nulla vincolante per i cittadini. Questo perché l'unico obbligo temporale che rimane è quello fissato in diciotto mesi dalla stessa legge 120. Quindi l’unica data vincolante resta, apparentemente, il 13 febbraio 2012 (e non il 12 febbraio come scritto nel decreto).
Perché apparentemente?
Perché potrebbe arrivare una circolare del Ministero dell’Interno a stravolgere il tutto, magari prevedendo, per chi non dovesse rispettare il calendario, il sequestro dei documenti e l'invio degli stessi alla motorizzazione. Cosa che sino ad ora non si concretizzata.
Prepariamoci quindi io mese prossimo a dire addio alla vecchia targhetta dagli spigoli smussati così come al ‘librettino’. In sostanza se sino ad oggi i vecchi motorini immatricolati prima del 2006 potevano essere ceduti senza particolari procedure, con la targhetta intestata alla persona che la richiedeva e l’assicurazione sul numero di telaio, adesso il motorino, anche quello vecchio, dovrà essere collegato con la carta di circolazione ad un numero di targa che fa riferimento ad un intestatario. Quando si cederà un motorino la targa resterà alla persona, mentre il libretto dovrà essere aggiornato e reintestato ad un proprietario, citando il relativo numero di targa che, a sua volta, fa riferimento alla persona.
Ciascun ciclomotore alla fine sarà individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione.
I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.



