Nella mia azienda ho un lavoratore che sta svolgendo uno stage e, a breve, vorrei proporgli un contratto a termine. Quali sono le principali novità apportate dalla Riforma Fornero per questo tipo di contratto?
Come è noto, una delle principali novità introdotte dalla cosiddetta Riforma Fornero ha riguardato la disciplina del contratto a tempo determinato. In base alla nuova disposizione (comma 1-bis introdotto all'art. 1 del d.lgs. 368/2001), è possibile stipulare un contratto a tempo determinato privo di «causali», cioè senza l'obbligo di specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Tale contratto cosiddetto «acausale» è ammesso in presenza di due condizioni: che si tratti di primo rapporto di lavoro a tempo determinato concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione e che tale rapporto sia di durata non superiore a dodici mesi.
Esso non è prorogabile e va sempre redatto in forma scritta, pena la sua invalidità. Questa nuova previsione viene estesa anche all'ipotesi della prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Dubbi interpretativi sono sorti in merito alla locuzione «primo rapporto a tempo determinato» contenuta nella norma sopra citata. Poiché la norma parla solo di «primo rapporto» senza specificare «di lavoro», ci si è chiesti se un precedente rapporto prettamente formativo (ad esempio uno stage), possa escludere la possibilità di stipulare il contratto a termine acausale. Sul punto, la circolare del Ministero del Lavoro n. 18 del 2012 ha evidenziato che: « proprio il riferimento al rapporto e alla irrilevanza della mansione cui è adibito il lavoratore porta a ritenere che la deroga al causalone possa trovare applicazione una e una sola volta tra due medesimi soggetti stipulanti il contratto a tempo determinato... L'introduzione del primo contratto a tempo determinato acausale è anche finalizzata ad una migliore verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione allo specifico contesto lavorativo».
In altre parole, ad avviso del Ministero del Lavoro, il causalone sarebbe richiesto nel caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo determinato (o inviato in missione presso un datore di lavoro/utilizzatore) con cui ha intrattenuto già un primo rapporto lavorativo di natura subordinata. Pertanto, in base alla conclusioni della citata circolare, in risposta al quesito avanzato, il contratto acausale di cui alla riforma, sarebbe compatibile con un precedente stage intercorso tra le stesse parti.
Riguardo alla durata massima dei 12 mesi, si sottolinea che essa va letta in combinato disposto con il comma 2-bis dell'art. 4 del d.lgs. 368/2001 che vieta la proroga del contratto acausale. Perciò, come del resto ribadito dalla menzionata circolare ministeriale, il termine di 12 mesi non costituisce una «franchigia» per il datore e quindi non gli consente di suddividere detto periodo in modo da ottenere plurimi contratti senza specificare le ragioni tecnico, produttive, organizzative o sostitutive. Ciò sta a significare che, se ad esempio il primo rapporto ha una durata di solo 3 mesi, in caso di successiva assunzione a tempo determinato, occorrerà indicare le ragioni che lo giustificano.



