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La Consulta boccia la legge anti-moschee della Lombardia

Secondo la Corte, la Regione Lombardia ha limitato in maniera irragionevole la libertà di culto prevista dalla Costituzione
Fedeli in una moschea - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Fedeli in una moschea - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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La Lombardia ha limitato irragionevolmente la libertà di culto: lo ha stabilito la Consulta con una sentenza relativa agli spazi per le moschee e altri luoghi religiosi. 

Secondo la Corte, «la libertà religiosa garantita dall'articolo 19 della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare». 

La Corte Costituzionale ha dunque accolto le questioni sollevate dal Tar Lombardia e ha annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte nella disciplina urbanistica lombarda dalla legge regionale della Lombardia n. 2 del 2015, nota anche come legge anti-moschee.

Le norme censurate finivano per «determinare una forte compressione della libertà religiosa senza che a ciò corrispondesse alcun reale interesse di buon governo del territorio», scrive la Corte.

Le parti bocciate in maniera specifica dalla Consulta riguardavano la condizione, posta per l’apertura di un nuovo luogo di culto, dell’esistenza di un Piano per le attrezzature religiose (Par) a prescindere dall'impatto urbanistico del singolo progetto, con un regime differenziato previsto di fatto per le sole attrezzature religiose e non per le altre opere di urbanizzazione secondaria. Inoltre per le norme regionali il Par poteva essere adottato dai Comuni solo contestualmente al Piano di governo del territorio: secondo i giudici, la contestualità della procedura e il carattere discrezionale delle scelte dei Comuni faceva sì che la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto fosse del tutto incerta. 

«Quando disciplina l'uso del territorio - si legge nella sentenza - il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposta a questa esigenza e non può comunque ostacolare l'insediamento di attrezzature religiose».

 

 

 

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