Cassazione: vietata la propaganda via web al Califfato

La Cassazione spiega che l'Isis è un'associazione terroristica e che la propaganda al Califfato è proibita in ogni forma
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L’Isis è una «associazione terroristica», «così definita da numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu», e «non uno Stato», sebbene si estenda «su parte della Siria e dell’Iraq» che sono da considerarsi «territorio occupato»: per questo motivo è vietato fare propaganda del Califfato, sul web, anche dall’Italia. 

Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni della conferma della custodia agli arresti domiciliari per il giovanissimo Halili El Mahdi, residente nel torinese, autore del primo testo in italiano di propaganda ed esaltazione dell’Isis diffuso in due siti. 

«Il fatto che il cosiddetto Stato islamico sia radicato territorialmente fuori dal territorio italiano, - scrivono i supremi giudici nella sentenza 47489 depositata oggi e relativa allìudienza dello scorso sei ottobre - da una parte non incide sull’apologia che ne viene fatta, che è punibile ai sensi dell'art. 414 cp., dall’altra non è affatto un dato acquisito, attesa l’operatività internazionale dell’associazione, la diffusione di suoi aderenti nei paese europei e la realizzazione di condotte significative in Europa». 

El Mahadi è accusato di apologia con la finalità di terrorismo: dalle indagini condotte dalla Procura di Brescia - che poi ha passato gli atti a Torino, per competenza su soggetto minorenne - era emerso che il ragazzo era in contatto con personaggi recatisi in Siria o espulsi dall’Italia e con italiani convertitisi all'islam radicale. 

Il gip bresciano aveva emesso la misura cautelare anche per Elezi Elvis, amico di El Mahadi che era stato suo ospite in Albania nel 2013, con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. 

La Cassazione sottolinea inoltre che «i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network» hanno una «potenza diffusiva indefinita» e possono essere soggetti a sequestro preventivo. 

El Mahadi, secondo gli ermellini, era consapevole del fatto che l’accesso ai due siti era libero, perchè non esisteva alcun filtro, e lui stesso chiedeva di essere aiutato ad «espandere» la propaganda «ad altri fratelli e sorelle». 

Il testo di El Mahadi, rileva la Cassazione, «accettava la natura combattente e di conquista violenta da parte dell’organizzazione, esaltava la sua diffusione ed espansione, anche con l’uso delle armi, distingueva l’umanità tra «un campo di Iman esente da ipocrisia e un campo di miscredenza esente da Imam» e valorizzava «la mappa della futura espansione del Califfato, che in poche parole è l’intero pianeta Terra». 

Il documento, infine, «presentava personaggi ufficialmente classificati come terroristi e conteneva diversi link a siti internet facenti capo all'organizzazione terroristica». 

Sulla base di questi elementi sono stati convalidati gli arresti domiciliari del ragazzo così come deciso dal Tribunale del riesame di Torino lo scorso tre giugno.

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