Rottami addio. O meglio, dopo l’entrata in vigore di una direttiva comunitaria nessuno potrà più avere in giardino o nell’orto un’auto e una moto ridotta a “rifiuto” perché l’Unione Europea ha dichiarato guerra da tempo ai veicoli fuori uso.
E’ il contenuto della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai “veicoli fuori uso”.
Il principio di fondo è la necessità di armonizzare i diversi provvedimenti nazionali relativi ai veicoli fuori uso “in primo luogo per ridurre al minimo l'impatto di questi veicoli sull'ambiente, contribuendo così alla protezione, alla conservazione e al miglioramento della qualità dell'ambiente nonché alla conservazione dell'energia e, in secondo luogo, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza nella Comunità”.
La Direttiva recita infatti: “la presente direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso”.
Da qui la direttiva stabilisce da un lato come la progettazione dei veicoli (in vista del loro riciclaggio e recupero) deve tener conto delle necessità ambientali e dall’altro indica i requisiti relativi agli impianti di raccolta e di trattamento ed al conseguimento di obiettivi di reimpiego, riciclaggio e recupero, tenendo conto del principio di sussidiarietà e del principio "chi inquina paga".
Secondo i dati, infatti, ogni anno i veicoli fuori uso nella Comunità producono 8-9 milioni di tonnellate di rifiuti, che devono essere gestiti correttamente.
Dunque per attuare i principi della precauzione e dell'azione preventiva e in conformità con la strategia comunitaria di gestione dei rifiuti, occorre evitare quanto più possibile la generazione di rifiuti.
Il corollario del principio prevede che i rifiuti dovrebbero essere reimpiegati e recuperati e si dovrebbero privilegiare il reimpiego e il riciclaggio.
Da qui ne deriva come gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’ultimo detentore o proprietario possa conferire il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato senza incorrere in spese per il fatto che il veicolo non ha più valore di mercato o ha valore di mercato negativo. 
Gli Stati membri dovrebbero quindi assicurare che siano i produttori a sostenere, totalmente o in misura significativa, i costi derivanti dall’attuazione di tali misure. La direttiva si applica dunque ai veicoli, ai veicoli fuori uso ed ai loro componenti e materiali, così come ai ricambi, “ferme restando le norme di sicurezza e sul controllo delle emissioni atmosferiche e sonore”.
Fortunatamente nella direttiva si va un distinguo per i nostri amati veicoli storici: “i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato e attento all'ambiente, pronti all'uso, ovvero in pezzi smontati non rientrano nella definizione di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CEE e non sono soggetti alla presente direttiva”.

La direttiva si applica “ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato nel corso della sua utilizzazione, nonché dal fatto che esso sia dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio come ricambio corrisponde alle norme comunitarie o interne”.
Un veicolo poi viene classificato fuori uso con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione. 
E', comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario.

Va infine aggiunto che il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 o 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile ed amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.
Peraltro secondo un decreto dal 1° luglio 2003 è vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.
Sul profilo delle sanzione va saputo che chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
Roberto Manieri



