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Revisioni di auto e moto immatricolate prima del 1960. Il Ministero dei Trasporti ci risponde

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Tanto tuonò che piovve, sarebbe il caso di scrivere. Già, perché dopo il nostro intervento sul blog ‘4Tempi’ del Giornale di Brescia relativamente alle revizioni di auto e moto storiche (leggi QUI) , dato il grande interesse raccolto tra le file degli appassionati (di cui molti ci hanno contattato via mail e li ringraziamo…), abbiamo pensato di andare direttamente alla fonte delle questioni, rivolgendosi direttamente al Ministero dei Trasporti per avere una risposta esaustiva e definitiva alle domande di molti.
E il Ministero ci ha risposto, un po’ perché siamo passati direttamente dalla Segreteria del Ministro Altero Matteoli (che diciamolo, nel tempo non ci ha mai negato una replica) , un po’ perché siamo un quotidiano. Quindi facciamo tesoro della risposta e condividiamolo nel nostro blog.

Ecco quindi la nostra mail:
 
Inviato: lunedì 6 giugno 2011 14.28
A: Ministero dei Trasporti e Infrastrutture
Oggetto: Richiesta di informazioni


Buongiorno,
sono Roberto Manieri, giornalista del GIORNALE DI BRESCIA e Vi scrivo per poter avere un contatto per alcuni chiarimenti relativi al  REGIME DELLE REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI STORICI.
Come noto, infatti, la circolare PROT. N. 19277/23.25 firmata dal dott. Ing. Amedeo Fumero, del 3 marzo 2010 riporta che:  “…fermo restando quanto stabilito dall’art. 80 del CdS in merito alla competenza per le revisioni periodiche in relazione alle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell’1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC)”. E’ noto come nel settore si sia diffusa l’indirizzo secondo cui la revisione del veicolo storico debba essere controfirmata da un dirigente della Motorizzazione ad uopo incaricato di assistere alla procedura per certificarne la corretta esecuzione. Ne deriverebbe che una revisione effettuata senza questi crismi non sarebbe regolare e che quindi questo comporterebbe sanzioni a carico del titolare del veicolo ma anche a carico del titolare dell’officina che effettua la revisione.
Tutto ciò premesso, quale è in realtà il regime normativo delle revisioni delle auto storiche? E’ obbligataria la firma dei tecnici sulla revisione per un veicolo storico ante 1960? Se ho un’auto del 1953 non certificata come storica (senza Asi o certificazione dei registri) posso sottopormi ad una revisione normale come se , giustamente, l’auto fosse solo una vettura vecchia e non storica o di interesse collezionistico? Diversamente, mi potete spiegare l’indirizzo assunto dal Ministero per le auto e le moto storiche immatricolate prima del 1960 ai fini della revisione e quanto di reale esiste sul tema del passaggio del veicolo in Motorizzazione anche in proiezione nel prossimo futuro?
 
Grazie
Roberto Manieri
Giornale di Brescia
e-mail: r.manieri@giornaledibrescia.it




Ed ecco la risposta del Ministero dei Trasporti:
 “Gentilissimo Dr. Manieri,
Le trasmetto un appunto in merito alle revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico:
 "I veicoli di interesse storico e collezionistico sono quelli iscritti in uno dei registri di cui all’art. 60 del Codice della strada. Ne consegue che è possibile avere due veicoli identici, con lo stesso anno di costruzione, dei quali uno  è di interesse storico e l’altro no: semplicemente perché il secondo non è iscritto in uno dei suddetti registri.
Ciò premesso, si conferma che la revisione dei  veicoli di interesse storico e collezionistico, costruiti in data a antecedente al 1° gennaio 1960, debbono effettuare la revisione presso gli Uffici Motorizzazione Civile, in quanto sono previste deroghe alle ordinarie modalità di effettuazione delle prove strumentali.
Nulla osta, invece, alla revisione di un veicolo ante 1960, non classificato di interesse storico collezionistico, presso un centro privato di revisioni (ex art. 80 Codice della strada).
In quest’ultimo caso il veicolo deve essere sottoposto, tra l’altro, alle ordinarie prove strumentali senza alcuna deroga."

Cordiali saluti
Ministero dei Trasporti e Infrastrutture
 
Tutto ciò premesso, ne deriva che viene confermato il regime della competenza della Motorizzazione per la revisione periodica.

In difetto di certificazione storica la vettura o la motocicletta deve quindi rispettare la normativa vigente in ordine a tutti gli apparati (cinture, fari, sistemi di segnalazione e norme antinquinamento…).
Ne deriva che i mezzi storici sono catalogati come “veicoli atipici” e come tali godono di un regime ‘agevolato’ rispetto a quello ordinario.
La naturale conseguenza è che tali mezzi devono essere certificati per essere definiti tali e di godere del regime agevolato e la loro revisione va effettuata presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, volenti o nolenti i legittimi proprietari.
Dura lex, sed lex….

In questo senso ricordiamo che in questo blog ci siamo anche occupati dell'obbligo di dotare di nuove targhe i cilomotori anche d'epoca o semplicemente vecchi. Se ne vuoi sapere di più clicca QUI.

Oppure se vi interessa la procedura per poter trattenere il vecchio libretto leggete QUI.

 

 



Roberto Manieri
r.manieri@giornaledibrescia.it

 

 

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