Nuovo e atteso colpo di scena nella querelle che riguarda la Mille Miglia e i vertici dell'Aci di Brescia. Il Tribunale Regionale Amministrativo ha infatti disposto la decadenza per illegittimità del commissariamento richiesto dall'Aci Nazionale e disposto dal Ministero del Turismo.
Aldo Bonomi torna dunque alla guida dell'Aci di Brescia, mentre l'atto di giustizia amministrativa cancella come un colpo di spugna il passaggio di ben tre commissari alla guida dell'ente di via Ferrari. 
Nella lunga controversia legale per il controllo dell’ente proprietario della 1000 Miglia questo nuovo tassello segna un punto a favore - e si spera conclusivo - per la dirigenza bresciana e di fatto conferma la bontà delle scelte operate negli anni nella gestione del bilancio e quindi delle attività dell’ente di via Ferrari da parte della squadra di Bonomi.
Non a caso la sentenza del Tar è particolarmente dura nei confronti dell’Aci nazionale nonché del Ministero del Turismo, oggetto, nel corso della vicenda giudiziaria di un’ordinanza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia invitava a rivedere l’atto di commissariamento assunto. Ordinanza che non ha sortito l’effetto sperato dai giudici amministrativi che con la nuova sentenza, restituiscono a Bonomi la piena guida dell’ente e di fatto i poteri di indirizzo della Mille Miglia organizzata da 1000 Miglia srl, società in house dell’Aci di Brescia di cui l’ente è socio unico.Ma i giudici vanno anche oltre: non solo riequilibrano la vicenda dell'Aci di Brescia, ma contestano al Ministero un'inerzia che giunge a riflettersi anche sulla gestione ed il controllo di Aci Nazionale. Scrive infatti il collegio giudicante partendo constatando l'accanimento e l'inerzia del Ministero come "il 27.9.2012 il Ministero non avrebbe dovuto procedere ad alcuna conferma del commissariamento di AC Brescia o in caso contrario, avrebbe dovuto proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri il contestuale commissariamento anche di Automobil Club d’Italia”. In altre parole: mentre Aci Nazionale chiedeva il commissariamento di Aci Brescia, doveva essere il Ministero a far commissariare da Monti il Nazionale e non viceversa!
Una restituzione di pieni poteri quindi a cui fa riscontro anche il ripristino del prestigio di essere al vertice del sodalizio nell’interezza morale di una condotta riconosciuta come corretta e pulita dalle opacità di problematiche di bilancio che pesavano anche sull’immagine del numero due di Confindustria.
"Ho fatto il presidente dell’Aci per passione e non certo per interessi. Mai ho vacillato nella mia posizione e disponibilità perché nel mio lavoro di imprenditore sono libero e indipendente e obbedisco solo a me stesso ed al mio socio che è mio fratello. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e lo confermo oggi alla luce della sentenza. Certo è che questa situaione ha creato non solo danni di immagine a me e alla mia squadra ma ha anche impedito l'esecuzione di una gara importante e destinata a diventare di riferimento come la 'Coppa delle Alpi'". Una dichiarazione che chiaramente apre il capitolo delle responsabilità a seguito delle varie vicende avanzate da Aci Nazionale e dal Ministero. In discussione è rientra infatti come conseguenza anche l'onorabilità del gruppo a guida dell'Aci di Brescia - professionisti e imprenditori di fama internazionale - che non mancheranno di fare pesare l'onta ingiustamente subita sino ad ora.
Con la pubblicazione della sentenza il Tar ha quindi dichiarato cessati "gli effetti del regime di commissariamento di ACI Brescia, con immediata e piena reimmissione in carica degli organi dello stesso dell’Automobile Club".
Con la vittoria dell’Aci di Brescia il Tar ha condannato poi a risarcire le spese il Ministero e l’Aci Nazionale: il Collegio ha ritenuto ritiene equo riconoscere interamente l’ammontare per il ricorso introduttivo (euro 8.100, oltre IVA e CPA), "siccome evidente si è rivelata l’illegittimità del Decreto ministeriale, a mezzo di tale atto impugnato. Aci e Ministero dovranno, pertanto, corrispondere alla parte ricorrente, per il suddetto titolo, la somma di euro 4.050 euro ciascuno, oltre IVA e CPA". Sempre a carico dei due perdenti la somma relativa alla nota spese presentata dal tecnico nominato dal Tar per la perizia sulla relazione Grimaldi (dell’ammontare di complessivi euro 20.400). Perizia che si è rivelata fondamentale per tracciare il quadro economico dell’ente e dalla quale si è desunto come la gestione di Bonomi e della sua squadra sia stata inappuntabile.
Secondo il Tar, i conti dell'Aci Brescia fanno emergere l’insussistenza dei gravi motivi rilevati dall’Aci nazionale e dal Ministero e che hanno portato al commissariamento; in base a quanto riportato nella sentenza, Aci Italia non ha tenuto conto del piano di rientro dei debiti dell’ente bresciano e il Ministero non ha svolto il ruolo di vigilanza a cui è preposto. Da qui il ritorno del vecchio direttivo e di Aldo Bonomi alla presidenza.
Sul tema è intervenuto anche il vicesindaco di Brescia, Fabio Rolfi, che ha manifestato la sua soddisfazione, "a conclusione di una vicenda che rende giustizia alla nostra città, facendo fallire il tentativo di portare a Roma la Mille Miglia e di espropriarci una risorsa importante oltre che un marchio di fondamentale importanza, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo".
Ora resta l’ipotesi di un ricorso al Consiglio di Stato, che i contenuti della sentenza lasciano però molto improbabile o quanto meno poco opportuno. Di certo c’è che il ricorso non sospende l’esecutorietà della sentenza di oggi. La regola infatti è che il ricorso non ha l’effetto della sospensiva. Va detto che in caso di eccezionale gravità ed urgenza, il CdS può sospendere gli effetti della sentenza impugnata.
Addirittura in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data dell’udienza (se l’appello fosse immediato, l’udienza in questo caso sarebbe già in gennaio) il CdS può disporre delle misure cautelari provvisorie. In questo caso i requisiti dell’urgenza ovviamente non ci sono o tale sembra.
Anche se lo sviluppo di questa vicenda insegna che pur nella certezza del diritto… non si può più essere sicuri al 100% di nulla. Sullo sfondo dalla sentenza si legge anche come il bilancio di Aci Brescia avrà importanti riscontri da "1000 Miglia" srl: dall’analisi di fattibilità economico-finanziaria emerge che 1000 Miglia srl dovrebbe versare ad AC Brescia, per le licenze di gestione del marchio, i seguenti importi: 2013, € 1.265.300; 2014, € 1.298.000; 2015, € 1.359.700. Sempre per i medesimi anni la società dovrebbe conseguire i seguenti risultati: 2013, MOL € 551.000 e utile netto € 325.600; 2014, MOL € 592.100 e utile netto € 349.500; 2015, MOL € 638.900 e utile netto € 377.500.
Ma ecco nel dettaglio la sentenza del Tar di Brescia: invitiamo a leggerla per capire nei particolari la questione.
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N. 02002/2012 REG.PROV.COLL. - N. 01022/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia, Aldo Bonomi, Piergiorgio Vittorini, Enrico Scio, Amedeo Gnutti, Giampietro Belussi, Roberto Gaburri, Franca Boni, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Onofri e Giuseppe Onofri, con domicilio eletto presso il loro studio Onofri in Brescia, via Ferramola, 14;
contro
- Ministero degli Affari regionali il turismo e lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;
- Automobile Club d'Italia, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Villata e Luca Raffaello Perfetti, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Carlo Zima, 3;
nei confronti di
Automobile Club Brescia, Dott. Baldassarre Favara Commissario Straordinario Automobile Club Brescia;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo: del decreto 10 luglio 2012, con cui il Ministro per gli Affari regionali il turismo e lo sport ha conferito in capo al Prefetto Vincenzo Grimaldi "le funzioni di commissario straordinario presso l'Automobile Club di Brescia...", nonché di ogni altro atto connesso;
b) quanto ai motivi aggiunti, depositati il 18 ottobre 2012:
- del decreto dello stesso Ministro, di conferma del regime commissariale in atto presso l’AC di Brescia;
- dei presupposti atti dell’Automobil Club d’Italia;
- del decreto del medesimo ministro, di estremi ignoti, di nomina, quale nuovo commissario, del dott. Baldassarre Favara;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari regionali il turismo e lo sport e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo, lo sport e di Automobile Club d'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DEL GIUDIZIO, EX ART. 60 C.P.A.
Nonostante la complessità della controversia, il Collegio reputa che la stessa, in quanto già istruita, meriti una definizione immediata (ancorché necessariamente non semplificata) nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., anche per garantire un assetto degli organi di governo dell’Automobil Club di Brescia, maggiormente stabile di quello che potrebbe essere assicurato dalla sola pronuncia cautelare.
B. IL RICORSO INTRODUTTIVO AVVERSO IL DECRETO 10 LUGLIO 2012 DEL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT.
B1. Con ricorso depositato il 22 agosto 2012, i componenti del Consiglio Direttivo dell’Automobil Club Brescia (Presidente e consiglieri) hanno impugnato il suepigrafato Decreto, con cui il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport (d’ora in poi, anche solo: Ministro) ha conferito in capo al Prefetto Vincenzo Grimaldi - ai sensi degli artt. 18 e 63 dello Statuto ACI e dell’art. 15 legge 111/2011 - le funzioni di Commissario straordinario presso l’Automobil Club Brescia, per un periodo non superiore a dodici mesi, affidandogli "il compito di verificare la sussistenza delle condizioni di riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’Automobil Club di Brescia, onde evitare di vedere pregiudicato l’espletamento dei compiti statutari affidati all’Ente, adottando del caso tutte le misure ritenute necessarie".
Premessa l’esposizione in fatto in ordine alla situazione economico-patrimoniale di AC Brescia (con particolare riferimento all’indebitamento verso Automobil Club d’Italia) e affermata la propria legittimazione al ricorso, i ricorrenti passano a dedurre le seguenti censure:
I) eccesso di potere per travisamento, sviamento, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, nell’assunto di fondo che la delibera 22 maggio 2012 - con cui il Comitato Esecutivo di ACI ha formulato la proposta di commissariamento - è stata assunta "sulla base di dati contabili e di bilancio al 31.12.2010, quando alla data del 22.5.2012 i dati del bilancio di A.C. Brescia al 31.12.2011 erano ampliamente disponibili perché tale bilancio era già stato approvato dal Direttivo di A.C. Brescia sin dal 2.2.2012"; inoltre, "la delibera del Consiglio generale di A.C.I., che ha ratificato quella del Comitato Esecutivo del 22.5.2012, è stata assunta addirittura il 4.7.2012, quando ormai da oltre un mese l’Assemblea dell’A.C. Brescia aveva approvato il bilancio al 31.12.2011 che era stato trasmesso all’ACI – unitamente alla citata Relazione del Presidente – con racc.ta del 12.6.2012".
In sintesi, "sotteso alla proposta dell’A.C.I., e quindi al decreto del Ministro che l’ha accolta, c’è infatti un travisamento della realtà, dell’andamento gestionale del 2011 rispetto al 2010";
II) violazione dell’art. 15 comma 1 e comma 1 bis D.L. n. 98/2011 e dell’art. 63 e 51 Statuto ACI; eccesso di potere per violazione di circolare e per contraddittorietà e irrazionalità dell’azione amministrativa.
I ricorrenti contestano la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l’applicazione del citato art. 15, e in particolare deducono l’inesistenza di una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, così come precisata nella Circolare Ministero Economia e finanze 28.12.2011, n. 33.
Sarebbe, altresì, violata la successiva e consequenziale Circolare 20 aprile 2012, n. 4071 della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell’ACI, che avrebbe fornito "un’interpretazione autentica in merito alle condizioni per determinare la sussistenza di equilibrio economico-patrimoniale in difetto delle quali è possibile proporre al Ministero competente il commissariamento dell’Ente";
III) violazione dell’art. 18 Statuto ACI, poiché il Consiglio generale ACI sarebbe stato "esautorato dal Comitato Esecutivo":
IV) violazione degli artt. 7, 8 e 10 legge 241/1990, per mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento;
V) violazione dell’art. 15 comma 1 bis D.L. n. 98/2011 sotto altro profilo; eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio del minimo mezzo, in quanto sussisterebbe un’evidente contraddizione tra il dispositivo del provvedimento impugnato (nel quale si demanda al Commissario la verifica della sussistenza delle condizioni di riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’Automobil Club di Brescia, onde evitare di vedere pregiudicato l’espletamento dei compiti statutari affidati all’Ente) e la sanzione della decadenza dell’organo amministrativo.
B2. Costituendosi in giudizio il 31 agosto 2012, l’Automobil Club d’Italia ha eccepito in rito l’irricevibilità del ricorso:
- per mancata impugnazione della deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 luglio 2012, in ordine all’istanza di revoca dei precedenti provvedimenti di ACI;
- perché il Consiglio Direttivo di AC Brescia non sarebbe in essere, né avrebbe rappresentanza esterna;
- per mancata notifica ad alcun controinteressato ed in particolare al Commissario governativo.
Con distinta memoria, depositata in pari data, ACI ha fornito la propria ricostruzione in fatto, riproposto in rito le eccezioni di mancata notifica al Commissario e di difetto di legittimazione dei ricorrenti e contestato analiticamente la fondatezza delle censure ex adverso dedotte.
B3. Lo stesso 31 agosto 2012 si costituivano in giudizio, con atto formale, il Ministero intimato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C. L’ORDINANZA CAUTELARE 4-5 SETTEMBRE 2012, n. 415.
Alla Camera di Consiglio del 4 settembre 2012 veniva chiamata in discussione la domanda cautelare, formulata dai ricorrenti in seno al ricorso introduttivo.
Al riguardo, il Collegio assumeva l’ordinanza n. 415, pubblicata il giorno successivo e la cui motivazione e dispositivo sono del seguente tenore:
<<1. Allo stato e fatta salva la più approfondita delibazione propria della sede di merito, possono disattendersi - ai soli fini della trattazione dell’incidente cautelare - le eccezioni sollevate in rito da ACI nazionale, in quanto:
i) pare sussistere la legittimazione dei componenti il Consiglio Direttivo, di cui il provvedimento impugnato ha disposto la decadenza, a proporne l’impugnativa;
ii) il ricorso risulta notificato all’Automobil Club di Brescia, espressamente "in persona del Commissario Straordinario Prefetto dott. Vincenzo Grimaldi", nei cui personali confronti può, pertanto, ritenersi instaurato il contraddittorio;
iii) i termini per l’impugnazione della deliberazione del Consiglio Generale dell’ACI (nazionale) sono tuttora aperti.
2. Venendo all’esame del fumus boni iuris, va osservato quanto segue:
a) il Decreto Ministeriale 10 luglio ha nominato - ai sensi degli artt. 18 e 63 dello Statuto ACI e dell’art. 15 legge 111/2011 - il predetto Commissario straordinario per un periodo non superiore a dodici mesi, affidandogli testualmente "il compito di verificare la sussistenza delle condizioni di riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’Automobil Club di Brescia, onde evitare di vedere pregiudicato l’espletamento dei compiti statutari affidati all’Ente, adottando del caso tutte le misure ritenute necessarie";
b) il provvedimento si fonda sul richiamo alle deliberazione in via d’urgenza 22 maggio 2012 del Comitato Direttivo dell’Automobil Club d’Italia (da cui risulta "un elevato grado di criticità gestionale, evidenziato, in particolare, dalla tendenza negativa delle variazioni dei patrimoni netti registrata negli ultimi cinque esercizi, dal consistente deficit patrimoniale registrato alla data del 31 dicembre 2010, dalla significativa dimensione raggiunta dall’esposizione debitoria verso l’ACI") e alla successiva deliberazione di ratifica, assunta dal Consiglio Generale ACI nella riunione del 5 luglio 2012;
c) fra gli atti prodotti in causa dai ricorrenti figurano:
- la relazione del Presidente AC Brescia sulla gestione 2011, il bilancio 2011, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e la Nota integrativa al bilancio del Direttore dell’Ente;
- la nota 30 maggio 2012, anticipata via e-mail e inviata per raccomandata a.r., con cui il Presidente AC Brescia invia al Presidente ACI nazionale, la relazione 30 maggio 2012 (relativa alla situazione economica AC Brescia e ai rapporti tra l’Ente medesimo e ACI nazionale), nonché il documento di bilancio 2011, approvato nell’Assemblea del 2011;
- le distinte di due bonifici bancari di 400.000 euro ciascuno, versati da AC Brescia lo stesso 30 maggio 2012 ad ACI nazionale;
- la nota 12 giugno 2012, di trasmissione al Ministero del Turismo, via racc. a.r. da parte di AC Brescia, della documentazione relativa al bilancio d’esercizio 2011;
- la nota 2 luglio 2012, indirizzata dal Presidente di AC Brescia ai vertici di ACI nazionale, concernente la "definizione operazione immobiliare via Enzo Ferrari a Brescia" (si tratta della suddivisione proprietaria dell’immobile ivi ubicato tra ACI nazionale e AC Brescia);
d) risulta documentalmente che la deliberazione Comitato esecutivo nazionale 22 maggio 2012 si riferisce alla situazione economico-finanziaria dell’AC Brescia, rilevata alla data del 31.10.2010 (deficit patrimoniale € 413.000; diminuzione nell’ultimo quinquennio del patrimonio netto pari a € 540.000; indebitamento verso ACI nazionale pari a € 6.521.000); mentre la successiva deliberazione del Consiglio generale ACI in data 5 luglio 2012 si è limitata a ratificare detto provvedimento;
e) in sostanza, né il Consiglio generale ACI né il Ministero del Turismo hanno tenuto conto ratione temporis della situazione economico/finanziaria di AC Brescia aggiornata al 31.12.2011, così come risultante da relativo Bilancio approvato: i ricorrenti sostengono che detta situazione sarebbe notevolmente migliorata (patrimonio netto al 31.12.2011 di segno positivo per oltre 333.000 euro; incremento patrimoniale del quinquennio 2006/2011 di oltre 200.000 euro); viceversa ACI nazionale replica che il margine operativo lordo risulterebbe peggiorato rispetto all’esercizio 2010 (con un decremento del 18%, pari a oltre 61.000 euro) e che il risultato economico netto (pari a oltre 600.000 euro) sarebbe il frutto dell’operazione "cosmetica", costituita dall’eliminazione dei fondi rischi e svalutazioni crediti rispetto agli esercizi precedenti per oltre 450.000 euro;
f) quel che è certo è che risulta incontestata tra le parti (cfr. nota 20 luglio 2012 del Presidente ACI nazionale al Ministro del Turismo) la "sostanziale modifica della situazione debitoria dell’Automobil Club (di Brescia) verso l’ACI, essendosi la stessa ridotta da Euro 6.521.000 ad Euro 2.841.000";
g) in tale contesto fattuale e cronologico, diviene ravvisabile la sussistenza del prescritto fumus boni iuris sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dedotti in ricorso;
3. Quanto al periculum in mora, esso è da valutarsi alla data odierna, in cui è intervenuto (dalla proposizione del ricorso) il fatto nuovo costituito dalla relazione rassegnata il primo agosto 2012 dal Commissario straordinario Prefetto Grimaldi al Ministro.
3.1. Il Commissario premette di aver effettuato le verifiche richieste ed esaminata "copiosa ed esaustiva documentazione"; passa quindi ad illustrare analiticamente la situazione economico e finanziaria dell’Automobil Club di Brescia e conclude, quindi, che "dalla situazione sopra descritta emerge la sussistenza delle condizioni di riequilibrio finanziario dell’AC Brescia, atta ad evitare il rischio di pregiudicarne la futura operatività in corrispondenza dei compiti e delle finalità istituzionali e tali condizioni emergono anche dalla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori, da me richiesta e datata 30 luglio 2012. Pertanto ritengo non giustificabile la continuazione del mio incarico in considerazione dei compiti tassativamente assegnatimi."
3.2. All’odierna Camera di Consiglio, l’Avvocato dello Stato ha rappresentato, tra l’altro, che detta Relazione è stata tempestivamente trasmessa dal Ministero ad ACI nazionale il successivo 2 agosto 2012.
3.3. In siffatta situazione di "movimento" istituzionale e ferme restando le considerazioni in diritto sopra esposte, appare quanto mai opportuno - al fine dell’equo contemperamento dei rilevanti interessi pubblicistici che caratterizzano la presente controversia - raccordare quanto più possibile, in questa fase cautelare, procedimento e processo, nel senso di far fungere quest’ultimo da impulso all’azione amministrativa in fieri.
La misura cautelare da accordare (stante la sussistenza del fumus e l’evidente pregiudizio per la posizione dei ricorrenti, dichiarati decaduti) può, dunque, essere individuata utilizzando la tecnica del remand, cioè ordinando all’Amministrazione (Ministero, previa pronuncia dell’Automobil Club d’Italia) di rideterminarsi rapidamente in ordine alla vicenda di cui è causa, alla luce delle osservazioni e considerazioni svolte al capo 2 che precede e della citata Relazione del Commissario Straordinario.
A tal fine, va assegnato al Ministero del Turismo il termine ultimo del 30 settembre 2012 per assumere le proprie, nuove valutazioni, onde poter concludere l’esame definitivo della presente domanda cautelare alla successiva Camera di Consiglio del 10 ottobre 2012.
3.4. Nelle more di tale pronuncia definitiva, sul menzionato pregiudizio dei ricorrenti (anche in relazione ai futuri programmi e iniziative, che essi hanno in programma di attuare nella loro veste di Amministratori di AC Brescia) appare prevalente il complessivo interesse pubblico a conservare la situazione in atto e non sconvolgere ulteriormente l’assetto gestionale dello stesso AC Brescia, tenuto conto del non lungo lasso temporale che separa la presente decisione dalla predetta Camera di Consiglio.
Le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti possono, dunque, ritenersi soddisfatte mediante la misura appena disposta, senza che ad essa si accompagni anche quella della sospensione degli effetti dell’atto impugnato, quanto a decadenza degli organi di AC Brescia e alla nomina del Commissario Straordinario.
4. Alla citata camera di Consiglio va, altresì, rinviata ogni decisione circa le spese della presente fase processuale.
5. Infine, risulta evidente l’urgenza di una sollecita trattazione nel merito della controversia: che, tuttavia, è processualmente opportuno intervenga una volta formatosi il giudicato cautelare, ragion per cui si individua sin d‘ora l’Udienza pubblica del 16 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) così decide:
1) Accoglie la domanda cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, ORDINA al Ministero del Turismo di assumere le proprie nuove determinazioni indicate al capo 3.3. della motivazione, entro il termine del 30 settembre 2012;
2) Rimette le parti alla camera di Consiglio del 10 ottobre 2012, ore di rito, per l’ulteriore trattazione dell’incidente cautelare e la regolazione delle spese della presente fase;
3) Non sospende, nelle more, l’esecutività dell’impugnato D.M. 10 luglio 2012;
4) Fissa sin d’ora, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 30 gennaio 2013>>.
D. IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 2012.
Le suddette nuove determinazioni sono state assunte dal Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport in data 27 settembre 2012.
Nelle premesse del decreto ministeriale si richiamano in particolare:
- l’art. 63 dello Statuto ACI;
- l’ordinanza cautelare n. 415/2012 di questa Sezione;
- la delibera 25 settembre 2012, con la quale il Consiglio Generale dell’ACI "si è espresso, a maggioranza, in senso favorevole al mantenimento del regime commissariale in atto presso l’Automobil Club di Brescia, sulla base delle considerazioni e delle motivazioni articolate nella medesima delibera che prendono in esame le risultanze del bilancio di esercizio 2011 dell’Ente e la relazione del Commissario straordinario".
Ritenendo, pertanto, "la permanenza dei gravi motivi di cui all’art. 63 dello Statuto dell’Automobil Club d’Italia", il Ministro ha decretato che:
"per le motivazioni di cui in premessa viene confermato il regime commissariale in atto presso l’Automobil Club di Brescia di cui al precedente proprio decreto 10 luglio 2012 e, pertanto, il Commissario straordinario è incaricato d curare la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente, adottando allo scopo ogni misura ritenuta necessaria ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario già a partire dal corrente esercizio finanziario 2012, attivando una costante azione di monitoraggio e di valutazione sul raggiungimento di tali obiettivi, trovandone riscontro in sede di bilancio di esercizio 2012 dell’Ente medesimo".
A fronte di tale nuovo atto, alla fissata Camera di Consiglio del 10 ottobre 2012 la difesa dei ricorrenti ha chiesto termine per la proposizione di motivi aggiunti e la trattazione dell’incidente cautelare è stata conseguentemente rinviata alla camera di consiglio del 24.10.2012.
E. I MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO IL D.M. 27.9.2012.
E.1. Indi, il 18 ottobre 2012 i ricorrenti hanno depositato atto di motivi aggiunti, con cui impugnano il menzionato D.M. 27.9.2012 e la presupposta delibera 25 settembre 2012 del Consiglio generale ACI, deducendo:
I) violazione dell’art. 15 comma 1 e comma 1 bis D.L. n. 98/2011, sostenendosi che - nel decidere se confermare o meno il commissariamento di AC Brescia - ACI e Ministero avrebbero necessariamente dovuto fare riferimento alla suddetta norma di legge, che comunque sarebbe stata palesemente violata, non sussistendo alcuna delle condizioni ivi previste;
II) violazione dei principi generali sul commissariamento degli enti pubblici, difetto di motivazione, violazione delle regole sul contraddittorio procedimentale e del principio di proporzionalità, in quanto il nuovo decreto ministeriale e la nuova deliberazione ACI:
- sarebbero caratterizzati dalla totale assenza di censure inerenti la condotta degli amministratori e di indicazioni operative al Commissario;
- nella stessa delibera ACI sarebbe riconosciuto che "la consistente e rapida diminuzione del debito è avvenuta proprio durante il mandato degli amministratori ricorrenti";
- immotivati e incongrui sarebbero i riferimenti alla presunta incertezza della realizzabilità dell’organizzazione in proprio della Mille Miglia, da parte di AC Brescia;
- non sarebbe stato realizzato, nel caso di specie, un contraddittorio vero e non solo formalistico;
- sarebbe, infine, stato violato l’art. 18 Cost. sulla libertà di associazione;
III) eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dei principi in materia di vigilanza sugli enti pubblici e sugli Automobil Club (art. 54 D.lgs. n.79/2011), difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo, poiché:
- a fronte degli opposti giudizi espressi dal Commissario nella sua relazione 1.8.2012 e dal Direttore Centrale Amministrazione e Finanza dell’ACI, "sarebbe spettato al Ministero porre a confronto le due così contrastanti versioni e valutazioni, e dare poi conto di un percorso motivazionale idoneo a risolvere l’antitesi, percorso che avrebbe dovuto essere tanto più rigoroso e completo, quanto più difformi e non univoche erano le conclusioni del ‘suo’ Commissario con funzioni ispettive rispetto a quelle della Direzione Generale dell’ACI, ente peraltro sottoposto anch’esso alla vigilanza ministeriale";
- il Ministero avrebbe, comunque, dovuto chiedere chiarimenti al Commissario;
IV) eccesso di potere per illogicità, erroneità manifesta, travisamento con riferimento alle "censure di tipo contabile espresse nelle note del 20.09.2012 e del 24.09.2012 a firma del Dott. Carlo Conti, Direttore finanziario AC Italia";
V) Eccesso di potere, contraddittorietà, irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione della circolare 3.9.2012, emanata dalla stessa Direzione centrale amministrazione e finanza dell’ACI, e in particolare dei parametri ivi fissati per quanto concerne l’obiettivo economico, l’obiettivo patrimoniale e l’obiettivo finanziario;
VI) sviamento di potere.
E.2. Con memoria depositata il 19 ottobre 2012, ACI replicava ai predetti motivi aggiunti, eccependo, in particolare, l’irricevibilità del secondo di essi (in quanto si tratterebbe di censure nuove, tardivamente rivolte avverso l’originario atto di commissariamento) e l’inammissibilità del quarto e quinto mezzo, siccome riproponesti "argomenti di merito"; e contestando, per il resto, la fondatezza di tutte le doglianze avversarie.
E.3. In data 20 ottobre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri depositava due note 9 e 19 ottobre 2012 del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per le politiche del turismo, rispettivamente di "integrazione memoria a difesa" e "ulteriore integrazione memoria a difesa" (in relazione ai motivi aggiunti dei ricorrenti): in particolare, la nota 19 ottobre 2012 si concludeva significando che "all’indomani delle dimissioni dall’incarico di Commissario straordinario rassegnate in data 10 ottobre dal Prefetto Vincenzo Grimaldi, con proprio decreto dell’11 ottobre … il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport ha provveduto alla nomina del sostituto Commissario nella persona del Gen. Dott. Baldassarre Favara".
F. LA VERIFICAZIONE DISPOSTA CON ORDINANZE COLLEGIALI 24-25 OTTOBRE 2012, N. 1736 E 7-8 NOVEMBRE 2012, N. 1780.
F.1. All’esito della Camera di Consiglio del 24 ottobre 2012, questa Sezione adottava l’Ordinanza collegiale n. 1736 la cui motivazione si riporta integralmente di seguito:
<<A. Con l’atto di motivi aggiunti depositato il 18 ottobre 2012, i ricorrenti chiedono l’annullamento e la sospensione del decreto 27 settembre 2012, con cui il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha confermato "il regime commissariale in atto presso l’Automobil Club di Brescia di cui al precedente proprio decreto 10 luglio 2012".
B. La precedente pronuncia sulla domanda incidentale di sospensione di tale decreto 10 luglio 2012 (Ordinanza n. 415/2012 di questa Sezione, depositata il 5 settembre 2012) è stata assunta a seguito di un controllo giurisdizionale meramente estrinseco, fondato sul dirimente rilievo (cfr. capo 2, lett. "e") che "né il Consiglio generale ACI né il Ministero del Turismo hanno tenuto conto ratione temporis della situazione economico/finanziaria di AC Brescia aggiornata al 31.12.2011, così come risultante dal relativo Bilancio approvato" (e tempestivamente trasmesso tanto ad ACI, quanto al Ministero).
Conseguentemente e utilizzando dichiaratamente la tecnica del remand, l’Ordinanza n. 415/2012 ha assegnato al Ministero il termine del 30 settembre 2012 per assumere le proprie, nuove valutazioni, previa pronuncia dell’Automobil Club d’Italia.
C. La successiva rideterminazione ministeriale del 27 settembre 2012:
- fa proprie le considerazioni svolte il 25 settembre 2012 dal Consiglio generale dell’ACI;
- vi aderisce "con particolare riferimento alle criticità di natura economico, patrimoniale e finanziaria, basate sulle risultanze del bilancio di esercizio 2011 dell’Ente";
- conclude ritenendo che permangano i "gravi motivi" di cui all’art. 63 dello Statuto ACI e decreta consequenzialmente, come visto, la conferma del regime commissariale di AC Brescia.
D. Il Ministero vigilante e ACI nazionale hanno, dunque, concordemente ritenuto che anche la nuova situazione contabile di AC Brescia - di cui lo stesso Presidente ACI nazionale aveva dato atto nella nota 20 luglio 2012, indirizzata al Ministro del Turismo, in termini di "sostanziale modifica della situazione debitoria dell’Automobile Club verso l’ACI, essendosi la stessa ridotta da Euro 6.512.000 ad Euro 2.841.000" (cfr. lett. capo 2 lett. "f" citata Ordinanza n. 415/2012) - integri i presupposti di gravità di cui all’art. 63 Statuto ACI.
E. Risulta, a questo punto, evidente che, al fine di vagliare la legittimità o meno di tale rinnovata valutazione, non è più sufficiente l’esercizio, da parte del Giudicante, di un mero controllo estrinseco affidato alle sole categorie logico/giuridiche, ma è indispensabile lo svolgimento di un sindacato più penetrante volto a verificare la reale situazione fattuale sottostante alla controversia, sulla scorta delle regole proprie delle discipline scientifiche economiche.
F. Il Collegio ravvisa, pertanto, la necessità - al fine di decidere tanto il presente incidente cautelare, quanto il merito della causa - di disporre verificazione, finalizzata ad accertare l’esatta situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell’Automobil Club di Brescia, così come emergente dalle risultanze del bilancio di esercizio 2011 dell’Ente, essendo le "criticità" della stessa situazione addotte a sostegno della conferma del regime commissariale, disposto ai sensi dell’art. 63 Statuto dell’Automobil Club d’Italia, dal D.M. 27 settembre 2012, impugnato con i presenti motivi aggiunti (cfr. penultimo e ultimo periodo delle premesse)
G. Per l'effetto e ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., il Collegio statuisce quanto segue:
1. alla verificazione provvederà, senza facoltà di delega, la Prof. ssa Daniela Salvioni, Professore Ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Brescia;
2. Il verificatore procederà preliminarmente all’esame e analisi dei seguenti atti:
- bilancio d’esercizio 2011 dell’AC Brescia, deliberato il 29 maggio 2012;
- proposta 30 maggio 2012 del Presidente AC Brescia, di rientro dal debito verso ACI nazionale;
- relazione 1 agosto 2012 dell’ex Commissario straordinario Prefetto Grimaldi e allegata relazione 30.7.2012 del Collegio dei revisori di AC Brescia;
- pronuncia del Consiglio generale Automobil Club d’Italia in data 25 settembre 2012;
- nonché di tutto il materiale processuale acquisito al presente giudizio, tra cui, in particolare: le note 20 settembre 2012 n. 9090/12 e 24 settembre n. 9277/12 del Direttore centrale Automobil Club d’Italia; il documento 26 di parte ricorrente, recante la data 6.4.2012, intitolato "draft per la discussione" e dalla stessa parte ricorrente qualificato business plan della società in house "1000 Miglia srl".
Indi, il verificatore dovrà rispondere ai seguenti quesiti:
a) se il MOL 2011 risulti peggiorato rispetto all’esercizio 2010 e sia o meno erronea la sua quantificazione, al netto di ammortamenti e svalutazioni, nell’importo di € 629.916,20 in luogo di € 558.263.29;
b) se il risultato economico netto conseguito risenta o meno, in misura prevalente (pari a circa il 70%), degli effetti di operazioni di gestione straordinaria, derivante dall’eliminazione di fondi rischi e fondi svalutazione crediti, ritenuti esuberanti rispetto a quanto accantonato a carico degli esercizi precedenti;
c) se lo stesso bilancio d’esercizio 2011 evidenzi:
- una percentuale d’incidenza del patrimonio netto contabile sull’attivo patrimoniale pari al 2,54% e se ciò attesti la conseguente esiguità delle risorse proprie rispetto al totale degli impieghi, tenuto conto, oltreché dei parametri generalmente accettati nella specifica disciplina scientifica dell’economia aziendale, anche del rapporto ottimale tra patrimonio netto e attivo patrimoniale, di norma stabilito almeno al 15% per gli Automobil Club;
- un’impropria classificazione, nella nota integrativa al bilancio, dei debiti a breve verso l’ACI nazionale tra le passività a medio termine;
- un rapporto tra fonti e impieghi che denota l’incapacità di AC Brescia di fronteggiare le passività a medio/lungo termine con appropriate fonti finanziarie;
- una situazione di deficit di risorse finanziarie a medio/lungo termine, che viene coperta da fonti a breve e, in particolare, dal perdurare dei mancati pagamenti dei debiti a breve verso ACI nazionale;
d) se, a proposito della complessiva situazione debitoria di AC Brescia tuttora in essere nei confronti di ACI nazionale, il menzionato piano di rientro 30 maggio 2012 presenti elementi aleatori in ordine alla sua effettiva praticabilità, basandosi sulla generazione di flussi di cassa aggiuntivi rispetto a quelli acquisiti al 31 dicembre 2011, di incerta realizzabilità, siccome connessi all’organizzazione in proprio della manifestazione "Mille Miglia";
e) se, conclusivamente, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AC Brescia evidenzi o meno, alla luce delle risultanze del bilancio d’esercizio 2011, una condizione di criticità tale da non consentire all’Ente di far fronte attualmente alle sue obbligazioni e da pregiudicare la sua futura operatività in termini di assolvimento dei propri fini istituzionali e di erogazione dei servizi di competenza;
3. onde consentire il celere espletamento dell’incarico da parte del verificatore, si dispone:
i) che la Segreteria di questa Seconda Sezione metta immediatamente a disposizione del medesimo copia integrale cartacea del fascicolo di causa e trasmetta al suo sotto indicato indirizzo istituzionale di posta elettronica tutti i files in formato digitale esistenti nel fascicolo virtuale, di cui alla procedura NSIGA della Giustizia amministrativa.
ii) che, con le stesse modalità di cui sopra, il Direttore dell’AC Brescia metta immediatamente a disposizione del verificatore tutta la documentazione, in formato sia cartaceo che elettronico, esistente presso gli Uffici dell’Ente e afferente al Bilancio d’esercizio 2011, al piano di rientro di cui alla citata proposta 30 maggio 2012, nonché ogni altro documento contabile e/o amministrativo che il verificatore ritenga necessario al fine dell’espletamento del proprio incarico;
iii) che, infine, la presente Ordinanza sia immediatamente trasmessa, a cura della Segreteria:
- al verificatore, in forma cartacea, al fax XXX e in formato elettronico, al suddetto indirizzo di posta elettronica XXX;
- al direttore dell’AC Brescia, in forma cartacea al fax XXX e in formato elettronico a XXX;
4. la relazione conclusiva, contenente la risposta ai quesiti di cui alle lettere da "a" a "e" del precedente punto 2, dovrà essere improrogabilmente depositata entro il 30 novembre 2012 presso la Segreteria di questa Sezione;
5. sul compenso finale spettante al verificatore, va stabilito un anticipo, nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) al lordo delle ritenute di legge, da porre provvisoriamente a carico della parte ricorrente, la quale vi provvederà - tramite bonifico bancario alle coordinate che saranno indicate dal verificatore - entro il giorno 15 novembre 2012;
6. per il prosieguo, ai fini della definitiva pronuncia sulla domanda cautelare proposta con i presenti motivi aggiunti ovvero per l’eventuale adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., viene fissata la Camera di Consiglio del 19 dicembre 2012, ore di rito;
7. per ragioni analoghe a quelle già indicate nella precedente Ordinanza cautelare n. 415/2012 di questa Sezione, il Collegio ritiene di non disporre, nelle more, la sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati con il menzionato atto di motivi aggiunti>>.
Segue il dispositivo, che riproduce le statuizioni già contenute in motivazione, mentre, in questa sede, vale la pena di soggiungere che i quesiti sottoposti al verificatore ripercorrono puntualmente gli argomenti addotti nella deliberazione Consiglio Generale ACI 25 settembre 2012, a sostegno dell’espressione del parere favorevole "al mantenimento della gestione commissariale in atto presso l’Automobil Club di Brescia".
F.2. In data 26 ottobre 2012, la difesa dei ricorrenti presentava "istanza di partecipazione alla verificazione a mezzo consulente di parte", con cui chiedeva che "il Tribunale conceda alle parti la facoltà di nominare un proprio consulente di fiducia che possa assistere alle operazioni di verificazione/peritali, prevedendo altresì, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., la trasmissione entro un termine assegnato, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione ai consulenti tecnici (o alla parte che non abbia eventualmente nominato il proprio), la trasmissione alla verificatrice/consulente delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte pure entro un termine prestabilito, ed il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dia altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prenda specificamente posizione su di esse".
F.3. Alla successiva camera di Consiglio del 7 novembre 2012, la Sezione pronunciava ordinanza n. 1780, con cui - richiamate la propria Ordinanza Collegiale 24-25 ottobre 2012, n. 1736 e la suddetta istanza di parte ricorrente - formulava, a riguardo di quest’ultima, le seguenti testuali considerazioni:
<<1. la suddetta istanza richiama espressamente l’art. 67 c.p.a. e risulta modulata in toto sul paradigma ivi delineato con riferimento all’istituto processuale della consulenza tecnica d’ufficio, ritenuto dai ricorrenti maggiormente aderente al caso di specie;
2. sennonché, il precedente art. 63 comma 4 attribuisce carattere eccezionale e residuale a tale mezzo di prova, che può essere disposto dal Giudice solo "se indispensabile", mentre la stessa disposizione indica la verificazione quale mezzo di prova ordinario da esperire qualora il giudicante "reputi necessario l’accertamento dei fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche".
3. con la menzionata ordinanza n. 1736/2012, il Collegio ha, pertanto, inteso dare esatta applicazione al dettato codicistico, che non limita l’esperimento della verificazione al mero accertamento di determinati fatti, ma ne ammette l’utilizzo anche per l’acquisizione di valutazioni tecniche, reputate necessarie dal Giudice;
4. l’art. 66 c.p.a., che regolamenta analiticamente l’istituto della verificazione, non fa alcun rinvio al successivo art. 67, dedicato alla consulenza tecnica d’ufficio e neppure ne mutua, in tutto o in parte, la disciplina, quanto al ruolo delle parti nello svolgimento di detto mezzo istruttorio.
Nel totale silenzio del codice sul punto, non è, dunque, possibile estendere in via interpretativa le disposizioni dettate dal cod. proc. amm. per la CTU allo strumento della verificazione: è, in fondo, questa la ragione per cui anche l’Ordinanza n. 1736/2012 è risultata silente al riguardo;
5. tuttavia, ciò non significa che l’istituto della verificazione sia ex se sottratto alla dialettica del contraddittorio, che rappresenta un fondamentale principio-guida di ogni giudizio (anche amministrativo), oggi governato dalla regola del "giusto processo", consacrata dall’art. 111 Cost.
E, infatti, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che anche la verificazione deve rispettare il principio di adeguato contraddittorio (pronuncia Sez. IV, 8 marzo 2012, n. 1343, peraltro resa in sede di appello avverso la sentenza n. 1523/2011 di questa Sezione);
6. ciò è tanto più vero se una delle parti chiede di fare applicazione del suddetto principio, consentendo che l’espletamento del mezzo istruttorio de quo si svolga in contraddittorio con un proprio consulente di parte: il che è quanto avvenuto sia nella vicenda di cui è causa, sia in quella decisa dalla citata sentenza Cds 1343/2012;
7. fermo restando, quindi, il necessario rispetto della regola del contraddittorio, questo va garantito mediante forme e modalità che dipendono dal caso concreto e che non possono consistere, per le ragioni sopradette, in una meccanica applicazione delle disposizioni riservate dall’art. 67 c.p.a. all’esperimento della consulenza tecnica d’ufficio;
8. nella specie qui sottoposta in sede cautelare al Collegio, la principale peculiarità è data dalla circostanza obiettiva che l’oggetto della verificazione (bilancio AC Brescia 2011) risulta ampiamente noto alle parti prima e al di fuori del processo.
Invero, il bilancio medesimo:
- è stato formato e approvato dagli attuali ricorrenti, nella loro qualità di componenti il Consiglio direttivo di AC Brescia stesso;
- è stato analizzato in due riprese (note 20 e 24 settembre) dal Direttore centrale Automobil Club d’Italia, le cui valutazioni sono state poste alla base della successiva pronuncia 25 settembre 2012 del Consiglio generale AC d’Italia.
Tale pronuncia e le relative valutazioni sulla criticità economica, patrimoniale e finanziaria emergenti dalle risultanze del bilancio 2011 di AC Brescia sono state, poi, espressamente e adesivamente fatte proprie dall’impugnato decreto 27 settembre 2012, assunto dal Ministero intimato;
9. in detto contesto di approfondita conoscenza extraprocessuale - in capo a tutte le parti - degli elementi di fatto, generali e particolari, che sono oggetto di verificazione, l’asimmetria informativa ricade tutta a svantaggio del verificatore nominato dal Giudice solo in questa sede processuale e che deve, per la prima volta, accostarsi a tali elementi per acquisirne la conoscenza e formarsi il proprio convincimento.
Non v’è dunque ragione che - avendo già le parti avuto contezza dell’oggetto della verificazione ed espresso le proprie valutazioni tecniche in proposito - i rispettivi consulenti assistano e interloquiscano alla prima fase in cui il verificatore prende contatto con i dati di bilancio ed esprime, a sua volta, le sue prime valutazioni, con ciò venendosi ad allineare al medesimo stadio conoscitivo e valutativo in cui le parti già si trovano.
E’ solo allorquando sarà raggiunta la parità di tutti gli attori (di parte e d’ufficio) sul piano conoscitivo e valutativo, che l’effettivo contraddittorio tra gli stessi potrà proficuamente dispiegarsi.
Dovendo, per essere proficuo, essere un contraddittorio eminentemente tecnico tra tecnici, non v’è, ugualmente, ragione per cui esso sia esteso alle parti che non si siano processualmente dotate di un proprio perito;
10. in sintesi, nel caso di specie l’osservanza del principio del contraddittorio con riferimento alla disposta verificazione può essere assicurata da una applicazione temperata del canone procedimentale delineato dall’67 c.p.a. per la consulenza tecnica d’ufficio.
In particolare, per le ragioni illustrate sub 9 si può qui prescindere dal fare applicazione delle disposizioni dettate alle lettere a) e b) del comma 3 del suddetto articolo, mentre - una volta assegnato alle parti un termine per la nomina dei propri periti di fiducia - possono fungere da utile modello procedimentale, con qualche modifica, gli adempimenti e le modalità previste dalle successive lettere c) d) ed e) del medesimo comma 3;
11. alla stregua delle considerazioni che precedono, l’istanza depositata il 26 ottobre 2012 dai ricorrenti va accolta solo parzialmente e nei seguenti limiti:
a) le parti hanno facoltà di nominare – improrogabilmente entro le ore 12 del 20 novembre 2012 – un proprio perito di fiducia, al fine di eventualmente adempiere a quanto espressamente indicato alla successiva lettera "e";
b) tale nomina va effettuata mediante deposito del relativo atto presso la Segreteria di questa Sezione: nell’atto di nomina, oltre al nominativo del perito di parte, ne vanno inderogabilmente indicati anche i recapiti di maggiore immediatezza, quali numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
c) una volta scaduto il termine di cui alla precedente lett. "a", la Segreteria della Sezione provvede immediatamente a trasmettere - mediante fax e posta elettronica - al verificatore incaricato, Prof.ssa Daniela Salvioni, gli eventuali atti di nomina pervenuti;
d) entro il 23 novembre 2012, il verificatore provvede a trasmettere – esclusivamente ai periti di parte nominati tempestivamente – lo schema della propria relazione richiesta con la precedente ordinanza n. 1736/2012;
e) improrogabilmente entro il 3 dicembre 2012, i periti di parte eventualmente nominati hanno facoltà di trasmettere al verificatore le proprie osservazioni e conclusioni;
f) improrogabilmente entro il 10 dicembre 2012, il verificatore deposita la propria relazione finale presso la Segreteria di questa Sezione, in cui dà, altresì, conto delle osservazioni e delle conclusioni dei periti di parte e prende specificamente posizione su di esse;
g) ferma restando la Camera di Consiglio del 19 dicembre 2012 per l’ulteriore prosieguo, le presenti statuizioni costituiscono espressa modificazione e integrazione della propria, precedente Ordinanza collegiale n. 1736/2012;
h) oltre alle parti costituite, la presente Ordinanza è trasmessa via e-mail e fax, a cura della Segreteria, alla Prof.ssa Daniela Salvioni>>.
F.4. In seguito, il 12 novembre 2012 parte ricorrente provvedeva a nominare quale perito di parte il Dott. Renato Camodeca e il 20 novembre 2012 Automobil Club d’Italia trasmetteva via fax la nomina, quale verificatore di parte, del Dott. Carlo Conti, Dirigente della Direzione Amministrazione e Finanze dell’ACI stesso.
G. LA RELAZIONE DI VERIFICAZIONE DEPOSITATA IL 10 DICEMBRE 2012.
In data 10 dicembre 2012, la Prof. ssa Daniela Salvioni, verificatore incaricato, depositava la propria relazione di verificazione.
Sul piano procedurale, risulta che - nello svolgimento del proprio incarico - il verificatore si sia scrupolosamente attenuto alle indicazioni fornite dal Giudicante, quanto ad analisi della documentazione e dispiegamento del contraddittorio con i periti di parte (la relazione contiene, prima delle conclusioni, un apposito e ampio capitolo contenente le "controdeduzioni a seguito delle Osservazioni formulate dai periti delle Parti", su cui infra).
Inoltre, la Relazione fa precedere le risposte ai quesiti da una esposizione - diffusa (da pag. 4 a pag. 27) e ricca di dati, osservazioni e tabelle riassuntive - degli "elementi significativi emersi dall’analisi", così articolata:
- analisi del Conto Economico
- analisi dello Stato Patrimoniale
- analisi della redditività
- analisi della proposta di rientro del debito
- analisi della Relazione dell’ex Commissario straordinario Prefetto Grimaldi
- analisi della pronuncia del Consiglio generale di ACI del 25/09/2012.
H. IN PARTICOLARE: LA RISPOSTA AI QUESITI.
Occorre, ora, dare dovuto conto delle risposte fornite dal verificatore ai quesiti formulati dal Collegio, in uno con le controdeduzioni svolte alle osservazioni presentate, sugli stessi quesiti, dai periti di parte.
a) se il MOL 2011 risulti peggiorato rispetto all’esercizio 2010 e sia o meno erronea la sua quantificazione, al netto di ammortamenti e svalutazioni, nell’importo di € 629.916,20 in luogo di € 558.263,29
Secondo il verificatore:
- in base alle informazioni disponibili il MOL risultante dal bilancio 2011 è peggiorato rispetto al 2010. Occorre però evidenziare che: per il 2010 non si dispone di tutte le informazioni necessarie per la verifica della corretta allocazione dei componenti positivi e negativi di reddito nei diversi raggruppamenti del conto economico; la diminuzione di valore del MOL deve essere interpretata anche in funzione della situazione di crisi economica che, nell’ultima parte del 2011, ha subito un’accelerazione nel nostro paese che ha coinvolto particolarmente il settore dell’automotive;
- l’accurata analisi del contenuto dei singoli macroaggregati del C/Economico ha consentito la quantificazione del MOL in € 531.059,78;
- l’importo di € 629.916,20, a meno di informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel bilancio d’esercizio e disponibili agli atti, non trova riscontro nelle procedure di calcolo del MOL con riferimento al bilancio 2011 di AC Brescia;
b) se il risultato economico netto conseguito risenta o meno, in misura prevalente (pari a circa il 70%), degli effetti di operazioni di gestione straordinaria, derivante dall’eliminazione di fondi rischi e fondi svalutazione crediti, ritenuti esuberanti rispetto a quanto accantonato a carico degli esercizi precedenti
Secondo il verificatore:
° il valore complessivo dei componenti straordinari netti che concorrono alla formazione del reddito 2011 di AC Brescia è di € 479.061,00 ed incide sul reddito netto del medesimo periodo per il 76,42%. In ogni caso, il risultato economico depurato dell’effetto dei componenti straordinari permane positivo;
° pare altresì opportuno rilevare che – come attestato nella relazione su "Situazione economico patrimoniale e finanziaria dell’Automobile Club Brescia-Ente pubblico non economico", inviata dal Commissario straordinario al Ministro in data 1 agosto 2012 – anche il risultato negativo dell’esercizio 2009 e il connesso valore negativo del patrimonio netto risultano influenzati dall’affermazione di componenti straordinari. Infatti, il Consiglio Direttivo, nel 2009 ha provveduto all’eliminazione di residui attivi per crediti inesigibili per € 1.323.329,09, cioè per un valore pari al 203,27% del valore negativo del patrimonio netto ad inizio 2010. Quindi, in assenza di componenti straordinari di reddito anche il 2009 e il 2010 avrebbero registrato un patrimonio netto positivo. Inoltre, tale considerazione parrebbe avvalorare la derivazione dell’attuale limitato valore del patrimonio netto, nonché l’alterna incidenza dei componenti straordinari sul risultato economico, da scelte ed operazioni di gestione di AC Brescia attuate precedentemente al 2009, ed in particolare a fenomeni intervenuti nel periodo 2000-2008;
c) se lo stesso bilancio d’esercizio 2011 evidenzi:
1. una percentuale d’incidenza del patrimonio netto contabile sull’attivo patrimoniale pari al 2,54% e se ciò attesti la conseguente esiguità delle risorse proprie rispetto al totale degli impieghi, tenuto conto, oltrechè dei parametri generalmente accettati nella specifica disciplina scientifica dell’economia aziendale, anche del rapporto ottimale tra patrimonio netto e attivo patrimoniale, di norma stabilito almeno al 15% per gli Automobil Club;
Secondo il verificatore.
* il patrimonio netto contabile di AC Brescia incide sull’attivo patrimoniale per il 2,54%. Tale valore deve essere primariamente interpretato rispetto alle caratteristiche del patrimonio degli AA.CC. e alle condizioni-obiettivo in proposito definite dalla stessa ACI nazionale;
* per quanto riguarda il patrimonio degli AA.CC. si evidenzia che si tratta di un valore costituito esclusivamente da utili/perdite conseguite e da riserve. Di conseguenza, il valore del patrimonio ad una certa data (nel nostro caso al 31/12/2011) è fortemente influenzato dall’andamento nel tempo del risultato economico che, per AC Brescia, pare essere condizionato da scelte e fenomeni gestionali intervenuti antecedentemente al 2009. L’incidenza del patrimonio netto sull’attivo patrimoniale è comunque relativa alla situazione esistente ad una certa data;
* al fine del mantenimento della necessaria obiettività di giudizio, pare opportuno fare riferimento agli obiettivi di ordine economico, patrimoniale e finanziario, ai quali gli AA.CC. dovranno attenersi a partire dal 2012, deliberati dal Comitato Esecutivo di ACI nella seduta del 25/07/2012. Nel documento avente ad oggetto "Parametri per l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli AA.CC." con riguardo all’obiettivo patrimoniale si osserva (p. 3): "L’obiettivo patrimoniale viene assegnato agli AA.CC. in maniera indifferenziata in relazione al valore del patrimonio netto rettificato (PNR) degli stessi.";
* in particolare, il documento separa: gli AA.CC. con PNR positivo al 31.12.2012 e ne individua due classi omogenee in funzione del valore decrescente del rapporto PNR/attivo patrimoniale (AP); gli AA.CC. con PNR negativo al 31.12.2012 e ne individua sei classi omogenee in funzione del valore crescente del PNR negativo. ACI, dunque, prevede: otto classi in cui ripartire gli AA.CC. in relazione alla situazione 2012 rispetto all’obiettivo patrimoniale, di cui solo due con rapporto PNR / AP positivo; il raggiungimento del rapporto ottimale del 15%, mediante l’attivazione di un processo di gestione per obiettivi teso al graduale avvicinamento e/o al mantenimento nel tempo di tale rapporto;
* i valori patrimoniali del 2011 di AC Brescia rientrano nella seconda classe positiva che, ad evidenza, segnala il fabbisogno di un orientamento gestionale al miglioramento del PNR, ma non pare ricomprendere l’Ente tra gli AA.CC. con maggiore criticità patrimoniale;
* alla seconda classe (0% >PNR/AP<15%) è stato assegnato un obiettivo da raggiungere al termine del triennio di osservazione (2013/2015), inteso a riportare la consistenza del PNR al livello ritenuto ottimale. Tale obiettivo si propone il raggiungimento, al termine del 2015, di un incremento del PNR rilevato al 31/12/2012 del 5% dello scostamento percentuale rispetto al valore del 15%;
* secondo l’obiettivo patrimoniale definito da ACI, dunque, un’incidenza del patrimonio netto contabile sull’attivo patrimoniale del 15% rappresenta un livello ritenuto ottimale cui nel tempo gli AA.CC. devono tendere, con gradualità definita in base alla situazione riscontrata al 31/12/2012;
* in conclusione, nel 2012 ACI sancisce la rilevanza, per gli AA.CC., dell’obiettivo patrimoniale di raggiungimento di un’incidenza del patrimonio netto contabile sull’attivo patrimoniale del 15%. Si tratta di un obiettivo sintetico, di carattere ottimale, di orientamento decisionale ed operativo per gli AA.CC. La stessa ripartizione operata da ACI in otto classi di cui solo due con PNR positivo e una sola con PNR / AP maggiore o uguale al 15%, pare evidenziare che questo ultimo valore non rappresenti attualmente la norma per gli AA.CC., bensì un obiettivo cui la maggior parte degli enti devono tendere nel tempo;
2. un’impropria classificazione, nella nota integrativa al bilancio, dei debiti a breve verso l’ACI nazionale tra le passività a medio termine
Secondo il verificatore:
- la classificazione, nella nota integrativa al bilancio 2011, dei debiti verso ACI tra le passività a medio termine è indubbiamente impropria, come altrettanto improprio pare l’inserimento degli stessi interamente tra le passività correnti;
- la mancanza di documenti con date di rientro predefinite e di richieste/intimazioni di rientro dal debito per quote associative 2000-2005 intervenute dal 2006 al 2011, parrebbero avvalorare la necessità che intervenga un accordo tra le parti per la definizione di un piano di rientro dal debito di comune soddisfazione, tale da non minare l’equilibrio economico-finanziario di AC Brescia e da garantire al creditore ACI il rimborso dell’intero debito in un numero limitato di esercizi. In questo modo, sarà possibile definire inequivocabilmente la parte di debito da inserire tra le passività correnti nei vari periodi e quella da considerare debito a medio termine;
3. un rapporto tra fonti e impieghi che denota l’incapacità di AC Brescia di fronteggiare le passività a medio/lungo termine con appropriate fonti finanziarie
Il verificatore utilizza e calcola rispetto alla situazione di AC Brescia tre indicatori:
^ confronto tra attivo immobilizzato e passività a lunga scadenza ("Tale indicatore è significativo dell’equilibrio prospettico e se pari all’unità evidenzia una tendenziale coerenza tra fonti e impieghi consolidati; l rapporto presenta comunque evidenti limiti, posto che risulta influenzato dalla vetustà delle immobilizzazioni materiali e immateriali, dalle politiche di ammortamento adottate e dalle diverse possibili scadenze dei debiti a medio/lungo termine"); nel caso di AC Brescia, il valore di 0,91 non raggiunge l’unità ma non è neppure indicativo di squilibri conclamati;
^ al fine dell’analisi della criticità della situazione patrimoniale e finanziaria per la continuità aziendale, pare comunque assumere maggiore rilievo il confronto tra valori correnti. In tale ambito, un primo indicatore è dato dal rapporto tra attivo corrente (AC) e passivo corrente (PC). Nel caso di AC Brescia tale indice si configura come segue: AC / PC = 1,38. Il valore dell’indicatore supera l’unità per cui, con riguardo al bilancio 2011, non sussistono difficoltà di rimborso dell’indebitamento a breve, anzi la gestione corrente genera risorse da destinare al futuro rimborso dei debiti a medio/lungo termine;
^ la verifica della situazione di equilibrio finanziario a breve termine presuppone pertanto anche l’elaborazione del cosiddetto indice di liquidità primaria (o acid test). Tale indice si basa sulla considerazione dell’attivo corrente al netto delle liquidità assimilate. Nel caso di AC Brescia tale indice si configura come segue: (AC – liquidità assimilate) / PC = 1,22. L’indice di liquidità primaria è positivo e superiore all’unità, per cui AC Brescia evidenzia buone capacità di disporre dei mezzi di pagamento necessari a far fronte ai propri impegni a breve termine.
In conclusione, "la struttura finanziaria a breve termine, derivante dalle scelte di gestione operate nel 2011, genera un surplus di risorse che possono essere convenientemente destinate alla copertura di parte dell’indebitamento a medio/lungo termine".
4. una situazione di deficit di risorse finanziarie a m/l termine, che viene coperta da fonti a breve e, in particolare, dal perdurare dei mancati pagamenti dei debiti a breve verso ACI nazionale
Secondo il verificatore:
- l’analisi della documentazione prodotta in atti sancisce il regolare pagamento dei debiti v/ACI sorti a partire dal 2006, mentre il debito per quote associative pregresse riguarda il periodo 2000-2005, quindi il debito stesso ha già perso la caratteristica originaria di passività a breve termine. Inoltre, tale debito pare essere sorto in relazione alla costruzione dell’immobile di Via Ferrari (sebbene non ci siano documenti di prova di tale fatto), per cui risulta difficile ritenere che ACI abbia acconsentito alla costituzione di un debito a breve per finanziare un investimento immobilizzato. Sembrerebbe dunque trattarsi di un rapporto finanziario costituito nell’ambito di relazioni di co-makership, per il quale debitore e creditore non si siano premurati di definire tempi e modi di rientro;
- in ogni caso, una parte del debito (pari alla quota collegata alle normali scadenze per debiti sorti nel 2011 e alla quota di debito pregresso rimborsata al 30 maggio 2012) avrebbe dovuto essere inserita tra i debiti a breve termine (come è stato fatto nella presente analisi allorché si è riclassificato lo stato patrimoniale secondo criteri finanziari);
- la restante parte del debito pregresso v/ACI dovrebbe essere opportunamente scadenziata, secondo un accordo tra le parti e coerentemente con gli obiettivi di sviluppo definiti da ACI nel documento "Parametri per l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli AA.CC." approvato dal Comitato Esecutivo di ACI il 25 luglio 2012. Con riguardo agli obiettivi finanziari, il documento riporta in premessa (p. 8): "Tali obiettivi hanno la finalità di portare gli AA.CC. ad un progressivo riequilibrio finanziario ovvero ad un adeguato rapporto tra fonti e impieghi, dai dati raccolti infatti si è riscontrato che per la maggior parte degli AA.CC. l’attivo patrimoniale risulta finanziato in misura prevalente da mezzi di terzi e tra questi da debiti a breve per la quasi totalità nei confronti di ACI.";
- il fabbisogno di riequilibrio finanziario è dunque riconosciuto da ACI come comune alla maggior parte degli enti federati, le linee di sviluppo futuro della gestione di AC Brescia dovranno porre particolare attenzione nella prosecuzione del processo di riequilibrio;
- i valori dello stato patrimoniale 2011 di AC Brescia e le scelte di rimborso effettuate nel 2012 evidenziano comunque una situazione di tendenziale miglioramento nella composizione delle fonti di finanziamento.
d) se, a proposito della complessiva situazione debitoria di AC Brescia tuttora in essere nei confronti di ACI nazionale, il menzionato piano di rientro 30 maggio 2012 presenti elementi aleatori in ordine alla sua effettiva praticabilità, basandosi sulla generazione di flussi di cassa aggiuntivi rispetto a quelli acquisiti al 31 dicembre 2011, di incerta realizzabilità, siccome connessi all’organizzazione in proprio della manifestazione "Mille Miglia"
Risponde il verificatore:
- indubbiamente l’indebitamento è rilevante rispetto ai valori movimentati da AC Brescia, pare però utile considerare che, in un solo esercizio, il debito dovrebbe risultare sensibilmente ridotto, per cui il piano di rientro dovrebbe essere eventualmente ridefinito rispetto ad un minore valore ad inizio 2013 (secondo i calcoli effettuati dal Commissario straordinario Prefetto Grimaldi € 2.830.625,49 dopo l’accordo di cessione dell’immobile di Via Ferrari e € 2.034.387 dopo l’eventuale vendita dell’immobile di Via XXV Aprile, secondo la nota del Direttore Centrale ACI del 20/09/2012 circa € 2.900.000 dopo il perfezionamento del passaggio di proprietà della quota dell’immobile di Via Ferrari);
- in questa sede, pare opportuno richiamare l’ipotesi di piano di rientro contenuta nella Nota 20/09/2012 del Direttore Centrale ACI intitolata "Appunto al Consiglio Generale" che – anche in considerazione dell’adesione del 4 luglio 2012 alla proposta di cessione definitiva della quota concordata dell’immobile di Via Ferrari – propone un rimborso in dieci rate semestrali costanti posticipate di € 292.800 da pagarsi al 30/06 e al 31/12 di ciascun anno a decorrere dal 31/12/2012.
La sopra riportata ipotesi di piano di rimborso – per il momento contenuta in un documento a circolazione interna a ACI – si presenta: aggiornata rispetto agli accordi intervenuti tra le parti; più facilmente percorribile da AC Brescia, in quanto basata su una graduale ripartizione, su un arco temporale di cinque anni (2013-2017) dei flussi di cassa negativi connessi alla riduzione dell’indebitamento, per un importo annuo di € 585.600,00 anziché € 760.000,00 come originariamente previsto nel piano AC Brescia; vantaggiosa per il debitore, poiché consente la ripartizione delle uscite per rimborso del debito su due scadenze semestrali anziché in un’unica rata annuale; coerente con gli obiettivi di risanamento contenuti nella Lettera circolare ACI del 3 settembre 2012;
- per quanto riguarda la capacità di rimborso, bisogna innanzi tutto osservare che una quota parte dell’uscita monetaria potrebbe essere coperta dall’entrata derivante dalla vendita della quota di proprietà di AC Brescia dell’immobile di Via XXV Aprile che, secondo la stima riportata nella Relazione del Commissario straordinario, dovrebbe essere pari a € 796.000,00. Tale operazione ridurrebbe il debito complessivo da coprire mediante flussi prodotti dalla gestione operativa a complessivi € 2.132.000 (2.928.000,00 – 796.000,00). Quest’ultimo importo dovrebbe essere coperto su un arco temporale di cinque anni, a partire dalla fine del 2012, per cui – in un calcolo di prima approssimazione – ogni anno dovrebbero rendersi disponibili risorse da destinare al rimborso dell’indebitamento v/ACI almeno pari a € 426.400;
d1) sub quesito sull’organizzazione in proprio della manifestazione "mille miglia"
Per il verificatore:
° dal 2013 la gestione del marchio e della manifestazione storica Mille Miglia sarà attribuita alla società in house appositamente costituita da AC Brescia, per cui potrebbero intervenire modificazioni nei flussi di cassa operativi. In proposito, nell’aprile 2012 è stato predisposto un business planche, dopo una breve descrizione dell’azienda, dell’assetto proprietario, della mission e del progetto, considera: il mercato, suddiviso in partecipanti alla manifestazione, aziende industriali commerciali e di servizi, enti pubblici e privato consumatore; i fattori critici di successo e le strategie dimarketing; la fattibilità tecnica; la fattibilità economico-finanziaria;
° dall’analisi di fattibilità economico-finanziaria emerge che 1000 Miglia srl dovrebbe versare ad AC Brescia, per le licenze di gestione del marchio, i seguenti importi: 2013, € 1.265.300; 2014, € 1.298.000; 2015, € 1.359.700. Sempre per i medesimi anni la società dovrebbe conseguire i seguenti risultati: 2013, MOL € 551.000 e utile netto € 325.600; 2014, MOL € 592.100 e utile netto € 349.500; 2015, MOL € 638.900 e utile netto € 377.500;
° il piano è un’elaborazione di prima approssimazione, che contiene le condizioni-obiettivo di orientamento gestionale per la società in house. Allo stato, non esistono elementi per porne in discussione fattibilità e risultati;
° in ogni caso, è indubbio che la gestione in house aumenta il rischio per AC Brescia, saranno solo le abilità gestionali e di interazione con il territorio che potranno consentire la reale trasformazione delle minacce in opportunità. D’altra parte, anche la gestione del marchio affidata a terzi non è esente da rischi economici, mentre in presenza di elevati risultati positivi non ancorati ad incrementi dei compensi spettanti al proprietario del marchio non genera vantaggi economici per AC Brescia.
Le informazioni contenute nel piano non prevedono comunque un peggioramento nei flussi di cassa prospettici di AC Brescia connessi all’organizzazione in house della manifestazione "Mille Miglia". Inoltre, i valori reddituali connessi alla partecipazione alla manifestazione sportiva parrebbero evidenziare un basso livello di rischio, posto che dalla documentazione risulta che il numero di richieste d’iscrizione è sempre superiore al numero massimo di partecipanti ammessi. Diversa è la situazione di rischio per quanto concerne i ricavi da sponsorizzazioni e gli altri ricavi, visto la crisi economica che sta attraversando il nostro Paese;
e) se, conclusivamente, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AC Brescia evidenzi o meno, alla luce delle risultanze del bilancio d’esercizio 2011, una condizione di criticità tale da non consentire all’Ente di far fronte attualmente alle sue obbligazioni e da pregiudicare la sua futura operatività in termini di assolvimento dei propri fini istituzionali e di erogazione dei servizi di competenza.
Queste le valutazioni finali del verificatore:
- le risultanze del bilancio di esercizio 2011 di AC Brescia evidenziano una situazione di elevato indebitamento nei confronti di ACI che, secondo quanto emerso dalla documentazione, deriva da scelte di gestione operate nel tempo a partire dal 2000. In effetti, nel periodo 2000-2008 parrebbe che la gestione dell’Ente abbia attribuito scarsa attenzione al governo delle proprie condizioni di equilibrio economico-finanziario. Dal 2009, però, la documentazione ricevuta pare attestare uno sforzo di recupero dei presupposti essenziali di corretta gestione economico-finanziaria: prima con la verifica della situazione creditoria e l’eliminazione degli ingenti crediti pregressi inesigibili (2009), il prudenziale accantonamento di significative quote per perdite presunte su crediti e la riduzione dei tempi di pagamento da parte dei clienti; successivamente, con la tutela del valore del marchio Mille Miglia (il cui valore è comunque ancora prudenzialmente riportato a bilancio al costo). In tale periodo, gli organi di governance di AC Brescia avrebbero dovuto preoccuparsi anche dell’attivazione di un processo di graduale rimborso del debito v/ACI ma, apparentemente per inerzia di entrambe le parti coinvolte, ciò non è intervenuto fino al maggio 2012;
- la situazione economica a fine 2011 di AC Brescia evidenzia la realizzazione di risultati positivi: sia in termini di valore aggiunto (con un’incidenza sul valore della produzione variabile dal 33,29% al 30,18% in funzione della collocazione degli accantonamenti per perdite presunte su crediti nei diversi raggruppamenti di C/Economico riclassificato) e di margine operativo lordo (con un’incidenza sul valore della produzione variabile dal 16,90% al 13,79% in funzione della collocazione degli accantonamenti per perdite presunte su crediti nel C/Economico riclassificato); sia in termini di risultato ordinario (pari al 4,68% del valore della produzione) e di utile netto (pari al 16,28% del valore della produzione);
- come sottolineato da ACI, si riscontra effettivamente un’elevata incidenza dei componenti straordinari di reddito (pari al 12,44% del valore della produzione), ma tale fenomeno parrebbe derivare dal processo di riassetto in atto e dalla conseguente adozione di politiche prudenziali di accantonamento pregresse;
- nel complesso, l’analisi del bilancio 2011 di AC Brescia non ha evidenziato particolari criticità nella dinamica economica dell’Ente; anche i componenti straordinari di reddito derivanti da scelte di riduzione dei fondi per rischi e oneri e per svalutazioni crediti paiono potersi ricondurre alla sopravvenuta mancanza del fattore che all’origine aveva causato l’accantonamento;
- nell’ultimo triennio i risultati prima dei componenti straordinari di reddito sono sempre stati positivi, sebbene con un andamento decrescente. L’utile netto è stato negativo solo nel 2009, per effetto dell’elevata incidenza dei componenti straordinari. In ogni caso, sia il 2010 che il 2011 non presentano un disavanzo di competenza;
- dal 2010 al 2011 aumenta l’incidenza dell’attivo corrente sul capitale investito, mentre corrispondentemente diminuisce quella dell’attivo immobilizzato. In particolare, l’elasticità patrimoniale (attivo corrente / attivo immobilizzato) varia dal 23,40% del 2010 al 35,15% del 2011, con ciò evidenziando una diminuzione della rigidità degli investimenti che si accompagna alla riduzione della rischiosità dell’Ente;
- il peso del patrimonio netto rispetto al complesso del fonti finanziarie (Patrimonio Netto / Totale Fonti di Finanziamento) è positivo e, per il 2011, pari al 2,54%. Nel 2010, invece, tale rapporto percentuale era negativo ed era pari a - 3,12%. Il peso del patrimonio netto sul totale delle fonti finanziarie negli AA.CC., come si è più volte evidenziato, è influenzato dalle caratteristiche gestionali degli enti e dalle connesse limitate leve economiche a disposizione. Difatti, il patrimonio netto è in primo luogo associato ai risultati economici conseguiti nel tempo.
- per quanto riguarda la struttura dell’indebitamento, si riscontra un aumento del peso del passivo corrente rispetto al passivo a medio/lungo termine, anche a seguito dell’inserimento nel passivo corrente 2011 della quota di debito v/ACI che è rimborsata nel 2012. Quanto sopra consente di evidenziare un miglioramento della struttura patrimoniale dal 2010 al 2011, e ciò sia a livello di struttura degli investimenti sia di fonti di finanziamento. Dunque non si riscontrano situazioni di particolare criticità patrimoniale per il 2011, occorre però che l’Ente si impegni per mantenere/migliorare nel tempo le proprie condizioni di equilibrio, per ridurre l’indebitamento e aumentare l’incidenza del patrimonio netto sulle fonti di finanziamento;
- la situazione finanziaria è indubbiamente condizionata dall’elevato debito v/ACI e, in ottica prospettica, dalle eventuali modalità di rimborso dello stesso che si andranno a concordare. A questo proposito si rinvia a quanto già osservato nel quesito c punto 3 sul rapporto tra fonti e impieghi finanziari. Al fine della presente valutazione, occorre innanzi tutto rilevare che le singole voci di debito riportate nel bilancio 2011 evidenziano tutte un valore uguale o minore a quello del 2010, ad esclusione della voce altri debiti riguardante operazioni intervenute nell’ultimo periodo dell’anno;
- il rapporto tra attivo immobilizzato e passività a lunga scadenza e la liquidità primaria non presentano significative difformità tra il 2010 e il 2011, per contro: il rapporto tra attivo corrente e passivo corrente diminuisce, anche a seguito dell’inserimento nel passivo corrente 2011 della quota di debito v/ACI rimborsata nel 2012 (€ 800.000); il valore del CCN subisce un incremento di € 161.958,76. In particolare, si riscontra una buona correlazione tra attivo e passivo a breve termine, sia a livello complessivo sia di liquidità primaria e la gestione 2011 rinvia al 2012 un’eccedenza di entrate sulle uscite di 938.096,59 euro, e ciò nonostante nel passivo corrente riclassificato sia stata inserita la quota di debito v/ACI eccedente i 3.800.000 euro.
I. LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI PERITI DI PARTE.
Le surriportate linee di fondo delle valutazioni espresse dal verificatore non mutano a seguito delle osservazioni presentate dai periti di parte e puntualmente controdedotte dal verificatore stesso nell’apposito capitolo della propria relazione finale 10 dicembre 2012: si registrano unicamente alcuni marginali aggiustamenti e/o riconoscimenti dell’esattezza di alcuni (pochi) rilievi formulati dia periti di parte, senza che l’impianto e le risultanze dell’originario schema di relazione abbiano a subire variazioni significative.
L. LE CONCLUSIONI DEL VERIFICATORE.
Si riportano integralmente, a questo punto, le conclusioni rassegnate dal verificatore:
"L’analisi del materiale processuale acquisito al giudizio è stata finalizzata all’accertamento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di AC Brescia.
Nella stesura dello schema di base della relazione, si è fatto riferimento ai documenti prodotti agli atti dalle Parti, con particolare attenzione al bilancio dell’esercizio 2011 e alla relazione 1 agosto 2012 dell’ex Commissario straordinario Prefetto Grimaldi con l’allegata relazione del Collegio dei revisori di AC Brescia. A quest’ultimo documento si è attribuito specifico rilievo in quanto: predisposto da un organo indipendente, di nomina ministeriale e con funzioni di verifica e di gestione; in alcune parti aggiornato al luglio 2012.
Inoltre, in sede di analisi anche prospettica si è attribuito specifico rilievo alla Lettera circolare del 3/09/2012 avente ad oggetto "Parametri per l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli AA.CC.". Il documento, deliberato dal Comitato Esecutivo di ACI, riporta le linee di sviluppo al 2015 volte a regolamentare le relazioni tra ACI nazionale e gli AA.CC. e le condizioni obiettivo alle quali questi ultimi devono attenersi.
Le considerazioni precedentemente esposte consentono di confermare il giudizio finale espresso nella relazione 1 agosto 2012 dell’ex Commissario straordinario Prefetto Grimaldi, cioè che: "Dalla situazione sopra descritta, emerge la sussistenza delle condizioni di riequilibrio finanziario dell’AC Brescia, atta ad evitare il rischio di pregiudicarne la futura operatività in corrispondenza dei compiti e delle finalità istituzionali".
In particolare, il processo di riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario pare presupporre:
- l’adozione di adeguati sistemi di controllo della gestione sia a livello di AC Brescia, sia a livello della nuova società in house 1000 Miglia srl. Ciò al fine di ottenere il costante monitoraggio delle dinamiche economiche e finanziare connesse allo stato di avanzamento dell’attività e la pronta attivazione di eventuali azioni correttive in caso di scostamenti tra obiettivi e risultati effettivi (feed-back control) e prospettici (feed-forward control);
- la definizione e sottoscrizione di un piano di rimborso del debito in essere di AC Brescia v/ACI, concordato e impegnativo per entrambe le parti. Tale piano dovrebbe essere coerente con le decisioni degli organi di governance di ACI in materia di obiettivi finanziari, sintetizzate nel documento su "Parametri per l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli AA.CC.".
M. CONSIDERAZIONI DEL COLLEGIO
M.1. IN RITO: SULLE ECCEZIONI DI ACI IN ORDINE AL RICORSO INTRODUTTIVO
i) sulla legittimazione dei ricorrenti
Come già anticipato nella citata ordinanza n. 415/2012, va riconosciuta la legittimazione dei ricorrenti a proporre ricorso avverso gli atti ministeriali, rispettivamente di decadenza degli organi di AC Brescia e nomina del Prefetto Grimaldi quale Commissario Straordinario (D.M. 10 luglio 2012) e di conferma del regime commissariale (D.M. 27 settembre 2012): la giurisprudenza è, invero, costante nel senso di considerare ammissibili i ricorsi dei componenti gli organi collegiali avverso gli atti di scioglimento degli organi stessi e di nomina di un Commissario, ritenendo che siffatti provvedimenti incidano direttamente sul diritto all’ufficio dei singoli componenti (cfr. ad es. T.A.R. Bologna, sez. II, 11 ottobre 2007, n. 2288: fattispecie relativa allo scioglimento di un consiglio comunale);
ii) sulla corretta evocazione in giudizio del commissario straordinario: il profilo della avvenuto instaurazione o meno del contraddittorio nei confronti del Commissario straordinario è già stato positivamente valutato nella medesima Ordinanza n. 415/2012 e, in assenza di ulteriori contestazioni sul punto, il Collegio non può qui che ribadire l’ammissibilità del ricorso da questo punto di vista;
iii) sulla deliberazione del consiglio generale ACI del 26 luglio 2012: tale deliberazione, che si è pronunciata negativamente in ordine all’istanza di revoca dei precedenti provvedimenti di ACI, risulta superata dalla successiva deliberazione 25 settembre 2012 dello stesso Consiglio generale, che si è espressa per il mantenimento del regime commissariale: l’impugnativa di tale ultima deliberazione, proposta dai ricorrenti con i motivi aggiunti depositati il 18 ottobre 2012, assorbe e rende pertanto superflua l’impugnazione di quella precedente;
iv) vanno, pertanto, disattese tutte le eccezioni sollevate da ACI con riferimento al ricorso introduttivo.
M.2. NEL MERITO
M.2.1. SUI VIZI DI TRAVISAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE CHE AFFLIGGONO, ALL’EVIDENZA, IL D.M. 10 LUGLIO 2012, IMPUGNATO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO.
Come già evidenziato alle lettere "e" e "f" dell’Ordinanza cautelare n. 415/2012 di questa Sezione, "né il Consiglio generale ACI né il Ministero del Turismo hanno tenuto conto ratione temporis della situazione economico/finanziaria di AC Brescia aggiornata al 31.12.2011, così come risultante da relativo Bilancio approvato", tempestivamente loro trasmesso; e neppure della sostanziale e incontestata modifica della situazione debitoria di AC Brescia verso ACI, ridottasi da Euro 6.521.000 ad Euro 2.841.000.
Pertanto - come già rilevato al capo B della successiva Ordinanza collegiale n. 1736/2012 - a un controllo giurisdizionale meramente estrinseco è questo il rilievo immediatamente percepibile come dirimente: in questa sede di decisione di merito, esso risulta, dunque, ex se sufficiente a comportare l’assorbente fondatezza delle censure di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione dedotte con il primo mezzo di impugnazione del ricorso introduttivo, laddove:
- al par. 1.2., si lamenta che "la delibera di proposta del 22.5.2012 è stata assunta dal Comitato Esecutivo di A.C.I. sulla base di dati contabili e di bilancio al 31.12.2010" e che "la delibera del Consiglio Generale di A.C.I., che ha ratificato quella del Comitato Esecutivo del 22.5.2012, è stata assunta addirittura il 4.7.2012, quando ormai da oltre un mese l’Assemblea dell’A.C. Brescia aveva approvato il bilancio al 31.12.2011 che era stato trasmesso all’A.C.I. (…) con racc. ta del 12.6.2012";
- al par. 1.6. si deduce "la grave illegittimità della condotta degli organi deliberanti dell’A.C.I. che hanno indotto il Ministero vigilante, delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad assumere una determinazione in assoluto difetto dei presupposti, lasciando che fosse posta a fondamento del decreto di nomina del commissario e di decadenza dell’organo amministrativo di A.C. Brescia una situazione difforme dalla realtà attuale".
Stante l’evidente illegittimità, sotto gli anzidetti profili, del D.M. 10 luglio 2012, questo deve essere annullato in accoglimento del ricorso introduttivo.
M.2.2 SULLA INSUSSISTENZA DEI "GRAVI MOTIVI" EX ART. 63 STATUTO ACI, ADDOTTI DAL SUCCESSIVO D.M. 27.9.2012, IMPUGNATO CON I MOTIVI AGGIUNTI.
Solo le nuove determinazioni assunte da ACI e Ministero, rispettivamente il 25 e 27 settembre 2012 (per effetto del remand, dichiaratamente disposto con la più volte citata ordinanza cautelare n. 415/2012) si esprimono, con rinnovate istruttoria e valutazione, sulle risultanze del bilancio di esercizio 2011 di AC Brescia: e - come già evidenziato nell’Ordinanza collegiale n. 1736/2012 di questa Sezione - il "ritenuto" conclusivo delle premesse del D.M. 27.9.2012 (impugnato con i motivi aggiunti) ravvisa la sussistenza dei "gravi motivi di cui all’art. 63 dello Statuto dell’Automobil Club d’Italia" per confermare il regime commissariale in atto presso l’Automobil Club di Brescia; peraltro, anche la già menzionata nota 19.10.2012 del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ribadisce che "l’unica fonte di legittimazione normativa del provvedimento impugnato si ritrova nell’art. 63 dello Statuto dell’ACI".
Tali gravi motivi consisterebbero (cfr. penultimo periodo delle premesse del D.M.) nelle "criticità di natura economico, patrimoniale e finanziaria dell’Automobil Club di Brescia", come tali valutate dalla delibera 25 settembre 2012 del Consiglio generale dell’Automobil Club d’Italia sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio 2011 dell’Ente e della relazione del Commissario straordinario (cfr. terzultimo periodo delle premesse): le anzidette valutazioni sono espressamente fatte proprie dal provvedimento (secondo la tecnica del rinvio per relationem: anche di ciò dà atto la nota P.C.M. 19 ottobre 2012), che dichiara espressamente di aderirvi.
Il Collegio non può concordare con le valutazioni di ACI, fatte proprie dal Ministero.
Già la duplice circostanza che:
x) il Commissario straordinario appositamente nominato dal Ministero avesse in tempi assai rapidi (poco più di venti giorni dal ricevimento dell’incarico) rassegnato una relazione finale in cui concludeva che "dalla situazione sopra descritta emerge la sussistenza delle condizioni di riequilibrio finanziario dell’AC Brescia, atta ad evitare il rischio di pregiudicarne la futura operatività in corrispondenza dei compiti e delle finalità istituzionali" (cfr. capo 3.1. dell’ordinanza cautelare n. 415/2012);
xx) in questa sede giudiziale si sia resa necessaria una approfondita verificazione,
varrebbe di per sé ad escludere che tali gravi motivi siano auto-evidenti e risaltanti nella loro obiettiva materialità (come la suddetta qualificazione di gravità, richiesta dall’art. 63, implica).
Se a ciò, ora si aggiunge che l’esaustiva relazione di verificazione - di cui per maggior chiarezza si sono in precedenza riportati ampi stralci - conclude a sua volta confermando apertis verbis "il giudizio finale espresso nella relazione 1 agosto 2012 dell’ex Commissario straordinario Prefetto Grimaldi", risulta agevole anche per il Collegio concludere nel senso della insussistenza dei suddetti gravi motivi, concordemente ravvisati, invece, da ACI e Ministero.
Solo per ulteriore scrupolo espositivo, si indicano di seguito alcuni indici (non strettamente tecnico-contabili, ma prettamente logico-giuridici) rivelatori della fallacia delle valutazioni compiute in primis da ACI e cui ha prestato completa (e acritica) adesione il Ministero:
a) come più volte segnalato nella relazione di verificazione, non risulta che gli Uffici e gli organi di ACI abbiano tenuto nel dovuto conto (alla fine di settembre 2012) dei "Parametri per l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli AA.CC." indicati (all’inizio di settembre 2012) nella circolare 3.9.2012, proveniente dalla stessa Direzione Centrale Amministrazione e Finanza di Automobil Cub d’Italia e sottoscritta dal Segretario generale;
b) ugualmente la relazione di verificazione evidenzia come gli Uffici e gli organi di ACI non abbiano tenuto nel dovuto conto lo specifico piano di rientro di AC Brescia elaborato – seppur per uso interno di ACI medesima – nel luglio 2012, sempre dalla suddetta Direzione generale;
c) quanto al Ministero, non può di certo dirsi che abbia adeguatamente svolto la funzione di vigilanza sull’insieme dell’<<universo>> ACI (Automobil club locali e ACI nazionale) che gli attribuiscono testualmente e rispettivamente proprio i primi due commi di quell’art. 63 dello Statuto ACI, di cui il provvedimento impugnato fa qui applicazione, in quanto - in tale provvedimento - il Ministro si limita a fare un mero e apodittico rinvio "de relato" (l’espressione è della citata nota 19.10.2012 Dipartimento affari regionali, turismo e sport della P.C.M.) alle suddette (erronee, per quanto sin qui detto) valutazioni di ACI stessa, senza, peraltro, minimamente preoccuparsi di analizzare e puntualmente confutare (cosa che nella deliberazione ACI 25 settembre 2012 manca) le opposte valutazioni e conclusioni formulate dal Commissario straordinario, cioè dall’organo fiduciario del Ministro, da questi espressamente incaricato, quale propria "longa manus", di "verificare la sussistenza delle condizioni di riequilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell’Automobil Club di Brescia" (cfr. art. 1 D.M. 10.7.2012);
d) e ciò, nonostante il capo 1 dispositivo dell’Ordinanza cautelare n. 415/2012 di questa Sezione avesse formalmente ordinato al Ministero del Turismo di assumere le proprie nuove determinazioni alla luce – oltreché delle osservazioni e considerazioni svolte in motivazione – proprio della relazione del Commissario straordinario (capo 3.3. della motivazione, richiamato in dispositivo);
e) infine, in questa contesa dove così grande peso hanno gli aspetti contabili, un solo dato di evidenza contabile, merita, poi di essere richiamato: come più volte messo in luce dalla relazione di verificazione, l’indebitamento di AC Brescia verso ACI rimonta ai primi anni 2000 (quinquennio 200-2005) e si deve al mancato riversamento del primo al secondo delle quote di associazione all’Automobil Club di spettanza del centro nazionale, a seguito di tacito accordo maturato tra i due organismi a fronte delle operazioni immobiliari avviate da AC Brescia.
Non v’è traccia agli atti di causa, né nella documentazione esaminata dal verificatore, di inviti, solleciti e tantomeno ingiunzioni di pagamento rivolte in proposito da ACI ad AC Brescia: solo in allegato alla relazione del verificatore figura una nota 27.11.2012 dell’Ufficio Finanza e contabilità periferica di ACI in cui si chiede ad AC Brescia il pagamento dei residui crediti scaduti per un ammontare di €2.746.194,05; ma tale tardiva richiesta avvalora la considerazione precedente e riveste valore lato sensu confessorio della precedente inerzia di ACI.
Di talché, delle due l’una:
- o il 27.9.2012 Ministero non avrebbe dovuto procedere ad alcuna conferma del commissariamento di AC Brescia;
- o, in caso contrario, avrebbe dovuto proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri il contestuale commissariamento anche di Automobil Club d’Italia.
In ogni caso, spetterà - d’ora in poi e in primo luogo - al Ministero, nell’accorto esercizio dei propri compiti di vigilanza, farsi parte diligente nel verificare che si dia attuazione ai due presupposti per il processo di riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario di AC Brescia, indicati dal verificatore, nominato da questo Giudice, nelle proprie conclusioni. E cioé:
- l’adozione di adeguati sistemi di controllo della gestione sia a livello di AC Brescia, sia a livello della nuova società in house 1000 Miglia srl;
- la definizione e sottoscrizione di un piano di rimborso del debito in essere di AC Brescia v/ACI, concordato e impegnativo per entrambe le parti.
M.2.3. SULLA CONSEGUENTE E ASSORBENTE FONDATEZZA DI TALUNE CENSURE DI CUI AL TERZO E QUINTO MOTIVO AGGIUNTO.
Risultano di conseguenza fondate e assorbenti di ogni altra le censure dedotte avverso il D.M. 27.9.2012 ai seguenti paragrafi del terzo motivo aggiunto, di cui all’atto depositato il 18 ottobre 2012:
III.1. "sarebbe spettato al Ministero porre a confronto le due così contrastanti versioni e valutazioni e dare poi conto del percorso motivazionale idoneo a risolvere l’antitesi, quanto più difformi e non univoche erano le conclusioni del ‘suo’ Commissario con funzioni ispettive rispetto a quella della Direzione Generale dell’ACI, ente peraltro sottoposto anch’esso alla vigilanza ministeriale";
III.2. "un’autorità vigilante si pone per definizione in una posizione di superiorità funzionale, come è tipico dell’ufficio tutorio, e stride perciò con tale sua funzione una scelta tra due possibili scenari ed analisi dissonanti tra loro senza la benché minima espressione di un pensiero autonomo e sovraordinato a conforto della sua decisione".
Risulta, altresì, dotato di pregio l’argomento di cui al quinto motivo aggiunto (pag. 39), secondo cui <<nell’impugnata deliberazione del Consiglio generale dell’ACI del 25.9.2012, posteriore alla circolare de qua (3.9.2012 della Direzione centrale amministrazione e finanza di ACI: NdE), è stata effettuata un’analisi prognostica sul futuro triennio di AC Brescia del tutto scollata dai dati oggettivi di bilancio e dai parametri ed obiettivi fissati nella circolare>>.
Quest’ultima censura non contiene, con ogni evidenza, apprezzamenti di merito ma si limita a segnalare un’incongruenza logico-motivazionale, ravvisata anche dal verificatore, per cui la censura è da ritenersi senz’altro ammissibile, differentemente da quanto eccepito da ACI nazionale.
Si può, poi, prescindere dalla disamina delle ulteriori eccezioni di inammissibilità di ulteriori censure, sollevata sempre da ACI, in quanto la fondatezza di quelle (ammissibili) sopra richiamate è sufficiente a comportare l’annullamento dei provvedimenti (deliberazione 25.9.2012 del Consiglio Generale ACI e successivo D.M. 27.9.2012), impugnati con l’atto di motivi aggiunti depositato il 18 ottobre 2012.
M.3. SUGLI ULTERIORI EFFETTI DELLA PRESENTE PRONUNCIA: IL TRAVOLGIMENTO DELLE NOMINE DEI SUCCESSIVI COMMISSARI E LA REIMMISSIONE IN CARICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI AC BRESCIA.
Con la presente pronuncia si annullano, dunque, gli atti con cui il Ministero:
- prima (10 luglio 2012) ha disposto il Commissariamento di AC Brescia (nominando il Prefetto Vincenzo Grimaldi) e la contestuale decadenza degli Organi del medesimo ACI;
- e successivamente (27.9.2012) ha confermato il regime commissariale in atto presso l’Automobil Club di Brescia.
Con l’atto di motivi aggiunti si impugna – altresì ed espressamente – anche il Decreto Ministeriale, di estremi ignoti, con il quale a seguito delle dimissioni del Commissario Grimaldi, è stato nominato quale nuovo commissario il gen. Dott. Baldassarre Favara: l’esistenza dell’atto è confermata dalla più volte citata nota 19 ottobre 2012 del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della P.C.M., la quale si conclude rendendo noto che in data 10 ottobre 2012 il Prefetto Vincenzo Grimaldi ha rassegnato le proprie dimissioni e con proprio decreto 11 ottobre 2012 il Ministero ha provveduto alla nominare del sostituto Commissario nella persona del Gen. Dott. Baldassarre Favara.
Per effetto della espressa impugnativa di tale atto, pur proposta "al buio" con i motivi aggiunti, lo stesso deve essere annullato, per travolgimento - a "valle" - conseguente alla riscontrata illegittimità dei provvedimenti "a monte" di commissariamento e conferma del commissariamento di AC Brescia.
Allo stesso modo, la declaratoria di illegittimità a monte degli originari provvedimenti di commissariamento di AC Brescia, reca con sé il naturale e consequenziale travolgimento giuridico a valle – anche in assenza di una apposita e non necessaria impugnativa – dell’ulteriore provvedimento ministeriale di nomina del (terzo) Commissario di AC Brescia, trattandosi di mera sostituzione della persona fisica dell’organo commissariale.
Invero, unitamente alla memoria 15 dicembre 2012, parte ricorrente ha depositato notizie di stampa, dalle quali risulta che anche il gen. Favara è stato recentemente sostituito e in sua vece il Ministero ha nominato (29 ottobre 2012) il Prefetto Matteo Piantedosi, che si è insediato il 2 novembre.
E’ di tutta evidenza che tali atti di nomina del Dott. Favara e del Piantedosi devono, pertanto, essere considerati tamquam non essent.
L’ulteriore conseguenza è che, dal giorno di pubblicazione della presente sentenza, cessano gli effetti del regime di commissariamento di AC Brescia, con immediata e piena reimmissione in carica degli Organi dello stesso dell’Automobil Club, dichiarati decaduti dall’annullato D.M. 10 luglio 2012.
N. SULLE SPESE DI GIUDIZIO E SULL’ACCOLLO DEL COMPENSO AL VERIFICATORE.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno interamente poste a carico delle due parti resistenti (Ministero del Turismo e Automobil Club d’Italia).
A tale proposito, la difesa di parte ricorrente ha prodotto in data odierna nota spese, partitamente suddivisa tra proposizione del ricorso e proposizione dei motivi aggiunti: il Collegio ritiene equo riconoscere interamente l’ammontare ivi indicato per il ricorso introduttivo (euro 8.100, oltre IVA e CPA), siccome evidente si è rivelata l’illegittimità del Decreto ministeriale, a mezzo di tale atto impugnato: ACI e Ministero dovranno, pertanto, corrispondere alla parte ricorrente, per il suddetto titolo, la somma di euro 4.050 euro ciascuno, oltre IVA e CPA.
Diversamente occorre opinare quanto ai motivi aggiunti, in relazione ai quali si è resa necessario disporre apposita verificazione.
Le spese di lite, per tale capo, possono pertanto essere interamente compensate tra tutte le parti costituite, mentre è evidente che il compenso del verificatore vada interamente accollato, in parti uguali, alle due parti resistenti e soccombenti.
La nota spese presentata al riguardo al verificatore (dell’ammontare di complessivi euro 20.400)
è stata redatta in conformità al Capo III del d.m. n. 140 del 20 luglio 2012 (art. 15, lett. "c" Tabella C riquadro 3), per cui tale è l’importo da liquidare e da corrispondere al verificatore.
Da tale importo, andrà detratto l’acconto di euro 1.500 anticipato dalla parte ricorrente, per cui, in definitiva, occorre così statuire:
- entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ACI rimborserà alla parte ricorrente la somma di euro 1.500, da questa anticipata al suddetto titolo e verserà al verificatore la somma di euro 8.700;
- nello stesso termine, il Ministero del Turismo verserà al verificatore la residua somma di euro 10.200.
O. CONCLUSIONI
Per le considerazioni che precedono, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno accolti e, per l’effetto, i provvedimenti rispettivamente impugnati vanno annullati.
Occorre, altresì, dichiarare il travolgimento della nomina del terzo Commissario di AC Brescia, nella persona del Prefetto Dott. Matteo Piantedosi.
Le regolazione delle spese di lite e l’accollo del compenso al verificatore è disposto secondo quanto analiticamente indicato al precedente capo N.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li ACCOGLIE agli effetti e con le conseguenze specificamente indicati in motivazione.
Condanna l’Automobil Club d’Italia e il Ministero degli Affari regionali, il turismo e lo sport a corrispondere alla parte ricorrente e al verificatore le somme indicate al Capo N della motivazione, nei modi e nei tempi ivi stabiliti.
Manda alla Segreteria di questa Sezione di effettuare le comunicazioni di rito della presente sentenza, comunicandola, altresì, al verificatore Prof. ssa Daniela Salvioni e all’attuale Commissario di AC Brescia, Dott. Matteo Piantedosi, presso la sede dell’Ente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore; Mauro Pedron, Consigliere; Stefano Tenca, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/12/2012
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Roberto Manieri
r.manieri@giornaledibrescia.it



